Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35707 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35707 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAGLIACOZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero ,
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di L’Aquila il 27 ottobre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Avezzano il 9 maggio 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati di detenzione illecita e di cessione di cocaina, fatti, qualificati entrambi come violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, commessi in data antecedente e prossima al 29 giugno 2020, e, ritenuta la continuazione, applicata la diminuzione per il rito, per quanto in questa sede rileva, lo ha condanNOME alla pena stimata di giustizia (quattro mesi e dieci giorni di reclusione e 800,00 euro di multa).
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della carenza dell’apparato motivazionale.
Ripercorsi gli antefatti e spiegato di avere nelle conclusioni scritte rassegnate il 21 ottobre 2023 (essendosi l’appello celebrato con il rito cartolare non partecipato) chiesto espressamente, sia pure in via subordinata, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, nella misura di cinque euro per ogni giorno di detenzione, in ragione delle condizioni economiche dell’imputato, quali emergenti dall’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in atti, lamenta la assoluta mancata di risposte e, dunque, la omissione di pronunzia da parte della Corte territoriale.
Segnala la immediata applicabilità delle norme più favorevoli all’imputato, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 95 e 97 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”) e domanda l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 23 aprile 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione inerente la conversione della pena detentiva in pecuniaria.
La Difesa ha fatto pervenire I’ll maggio 2024 conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
La Corte di appello, in effetti, non ha risposto alcunchè alla richiesta avanzata dalla Difesa per iscritto ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 150 del 2022 nelle conclusioni presentate in appello il 21 ottobre 2023.
La rilevata omissione di pronunzia da parte della Corte territoriale impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla valutazione inerente la richiesta conversione della pena detentiva in pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla RAGIONE_SOCIALE e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all’applicazione delle pene sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 15/05/2024.