Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20634 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20634 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( alias COGNOME NOME nata ad Ancona il 17/07/1982 avverso la sentenza del 28/10/2024 della Corte d’appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo annullare con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla applicabilità della sanzione sostitutiva richiesta;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 30/9/2022, ha ritenuto COGNOME NOME colpevole dei reati di cui agli artt. 640ter cod. pen. e 615ter cod. pen., perché, al fine di procurarsi un vantaggio, nel novembre 2017 è intervenuta abusivamente nel sistema informatico dell’INPS -considerato di interesse pubblico -per ottenere fraudolentemente l’accredito del rateo della pensione della nonna,
NOME NOME su una carta prepagata a lei intestata, all’insaputa della titolare e utilizzando abusivamente il PIN della titolare, ottenendo così, nel gennaio 2018, l’accredito del rateo di quest’ultimo mese.
La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione, confermando nel resto.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputata.
2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 20bis cod. pen.
La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto accordare la conversione della pena detentiva di un anno in pena pecuniaria, facendo riferimento all’art. 56quater della l. 689/1981, introdotto dalla riforma “Cartabia” (d.lgs. 150/2022). Sono criticati, al riguardo, il generico riferimento ai precedenti penali, nonché la mancata considerazione delle eventuali condizioni ostative di cui all’articolo 59 della medesima legge, peraltro non ricorrenti nella specie, e, infine, la mancata valutazione della possibile rate izzazione dell’importo da pagare.
Si richiama la sentenza delle Sezioni Unite “COGNOME” n. 24476/2010 e il principio secondo cui la sostituzione con pena pecuniaria è consentita anche per persone in condizioni economiche disagiate. Si evidenzia, inoltre, la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, ex art. 545bis cod. proc. pen., per accertare le condizioni economiche dell’imputata.
2.2. Col secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all ‘omesso rilievo della prescrizione del reato contestato, pur intervenuta prima della sentenza impugnata.
La difesa ha depositato conclusioni scritte riportandosi a quelle di cui al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quanto al primo motivo, manifestamente infondato, in relazione al secondo.
1.1. Con riferimento al primo motivo , inerente all’omessa motivazione sulla domanda di applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi, va detto che, effettivamente, nelle conclusioni trasmesse alla Corte d’appello in data 1/7/2024, si chiedeva, in estr emo subordine, ‘applicarsi l’art. 20 bis c.p. con la
applicazione della pena pecuniaria sostitutiva in luogo della pena detentiva breve ‘. Inoltre, il difensore della ricorrente depositava ‘attestazione Isee aggiornata relativa al nucleo familiare dell’impu tato’.
Al riguardo, nel ricorso si deduce che inidoneo al rigetto sarebbe il generico riferimento ai precedenti penali, che, per vero, i giudici di merito neppure correlano direttamente a tale rigetto, bensì a quello del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (‘la Corte ritiene di confermare il giudizio di non concedibilità delle attenuanti generiche, considerati gli innumerevoli precedenti dell’imputata per reati contro il patrimonio’: p. 4 sentenza d’appello).
Sennonché, la sostanziale assenza di motivazione al riguardo configura certamente vizio di omessa motivazione.
Questa Corte, con orientamento pacifico, ha statuito che, dal combinato disposto di cui agli artt. 545bis , 597, comma 1, cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022, si desume che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui al citato 95, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità a condizione che l’imputato ne abbia fatto richiesta, al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624-02; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751-01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729-01, tra le tante).
Non vi sono ragioni per ritenere che analogo principio non valga anche nell’ambito dì un procedimento di cognizione celebrato in appello con trattazione cartolare.
Come già precisato da questa Corte, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell’imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall’art. 545bis cod. proc. pen. nell’atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996-02; confronta, negli stessi termini: Sez. 6, Sentenza n. 12758 del 6/3/2025, non massimata).
Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha omesso di provvedere sull’istanza anzidetta, deve essere annullata limitatamente a tale parte, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Ancona, precisandosi che, naturalmente, la responsabilità della ricorrente, anche ai fini della prescrizione, deve intendersi definitivamente accertata.
Tanto per il principio di formazione progressiva del giudicato, che si
determina in caso di defi nitività dell’accertamento di responsabilità dell’imputato per un dato reato, nel mentre residuino da valutare statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (ad esempio, sul piano sanzionatorio o su quello civilistico), sicché il disposto annullamento non coinvolge la detta affermazione di responsabilità (peraltro, nella specie neppure fatta oggetto di impugnazione), che deve ritenersi, dunque, non più suscettibile di ulteriore riesame, neppure ai fini della prescrizione (in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265792-01 e Sez. 4, Sentenza n. 37348 del 28/6/2012, non massimata).
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
È incontestato che i delitti siano stati consumati a novembre 2017 (quello di cui all’articolo 615ter cod. pen.) e gennaio 2018 (quello di cui all’articolo 640ter cod. pen.): sicché, in applicazione degli artt. 157, comma 1, cod. pen. («La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ») e 161, comma 2, cod. pen. («Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere »), e considerata l’interruzione del corso della prescrizione ( ex art. 160, comma 1, cod. pen.) di cui alla sentenza di primo grado del 30/9/2022, è evidente che i reati non siano prescritti neppure in data odierna, maturando il relativo termine massimo (di sette anni e mezzo) l’1/5/2025 (per il delitto di cui all’art icolo 615ter cod. pen.) e l’1/7/2025 ( per quello di cui all’articolo 640ter cod. pen.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 23/04/2025.