Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40513 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Senegal il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 19/12/2023 della Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale de procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte formulate in data 23 settembre 2024 dalla difesa dell’imputato che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso ed il conseguente annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 dicembre 2023 la Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari – in parziale riforma della sentenza in data 26 maggio
2020 del Tribunale di Tempio Pausania, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine alle contestazioni di concorso in tentata contraffazione di generi di abbigliamento (artt. 56, 110, 473 cod. pen.) e di commercio di prodotti con segni falsi (artt. 110, 474 cod. pen.) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato l’affermazione di penale responsabilità del NOME in relazione al reato di ricettazione di generi di abbigliamento (art. 648 cod. pen.) accertato in Olbia il 9 settembre 2014, procedendo alla necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 131-bis, 133 e 648 cod. pen. nonché vizio di contraddittorietà di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Lamenta, al riguardo, la difesa del ricorrente l’assenza di una pronunzia assolutoria per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. evidenziando la non pericolosità della condotta e l’assenza di abitualità della condotta del NOME che è soggetto incensurato. Osserva altresì da un lato che i Giudici di merito hanno omesso una valutazione complessiva del fatto in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e, dall’altro, che la motivazione della sentenza di appello presenta profili di contraddittorietà con quella del Tribunale in quanto il Giudice di primo grado ha irrogato una pena contenuta mentre quello di secondo grado ha ritenuto il fatto di grave allarme sociale.
2.2. Vizio di mancanza della motivazione ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. risultante da atto del procedimento in relazione al capo della sentenza relativo alla pena inflitta.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha totalmente omesso di motivare in ordine ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. depositati dalla difesa dell’imputato in data 26 ottobre 2023 ai quali la difesa si era riportat anche nelle proprie conclusioni scritte depositate in data 13 dicembre 2023 con i quali era stata chiesta la sostituzione della pena della reclusione con le pene alternative di cui all’art. 20-bis cod. pen.
2.3. Inosservanza ed erronea applicazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 53 e 56-quater I. 24 novembre 1981 n. 689, 133 cod. pen. e art. 3 Cost. nonché vizio di manifesta illogicità di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Lamenta la difesa del ricorrente che la Corte di appello con motivazione illogica ed in violazione dell’art. 3 Cost. ha ritenuto di rigettare la richiest sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecuniaria affermando che
“l’indisponibilità reddituale del reo mal si concilia con la ratio della sanzione Oltretutto, prosegue parte ricorrente, la Corte di appello sembra aver trascur fatto che a seguito della “riforma Cartabia” l’art. 56-quater della legge n. 689/1981 ha previsto un range giornaliero per la determinazione della sanzione pecuniaria che va da 5 euro (per le persone meno abbienti) a 2.500 euro.
2.4. Inosservanza ed erronea applicazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 175 e 133 cod. pen. nonché vizio di contraddittorietà di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Lamenta la difesa del ricorrente il mancato riconoscimento all’imputato del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale limitandosi a richiamare le medesime argomentazioni utilizzate per negare la richiesta assolutoria per speciale tenuità del fatto e non tenendo conto che detto beneficio poteva essere concesso anche in presenza di altra condanna.
2.5. Vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione a capo della sentenza relativo alla pena inflitta.
Osserva al riguardo parte ricorrente che la Corte di appello non ha motivato sulla relativa istanza difensiva limitandosi a sottrarre dalla pena irrogata da Tribunale le pene indicate per i reati per i quali è intervenuta la declaratoria d estinzione per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Erra, innanzitutto, la difesa del ricorrente allorquando sostiene che vi sia un vizio della sentenza impugnata rientrante nel richiamato disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà con quella del Tribunale in quanto il Giudice di primo grado ha irrogato una pena contenuta mentre quello di secondo grado ha ritenuto il fatto di grave allarme sociale.
E’ infatti, di tutta evidenza che la contraddittorietà richiamata dalla lett. dell’art. 606 cod. proc. pen. non può che essere intesa come vizio “interno” alla motivazione della sentenza e non certo come contrasto di valutazioni tra due giudici di grado diverso.
Per il resto adeguata e logica si presenta la motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte territoriale non ha ritenuto accoglibile la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen sottolineando da un lato la gravità del pericolo che l’immissione nel mercato di prodotti con marchio contraffatto avrebbe comportato e, dall’altro, l’intensità del dolo in capo all’imputato il quale aveva organizzato con il suo complice una attività
piuttosto strutturata di ricezione, assemblaggio e trasporto dei beni illeciti per quali è processo.
Sebbene «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento all’ipotesi lieve del delitto d ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali» (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971) e ciò anche se esclusa nel giudizio di appello (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274476), ritiene tuttavia l’odierno Collegio che la valutazione operata sul punto dalla Corte territoriale sia condivisibile e vada esente da emenda in questa sede.
Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa del ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello ha totalmente omesso di motivare in ordine ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. depositati dalla difesa dell’imputato in data 26 ottobre 2023 ai quali la difesa si era riportata anche nelle proprie conclusioni scritte depositate in data 13 dicembre 2023 con i quali era stata chiesta la sostituzione della pena della reclusione con le pene alternative di cui all’art. 20-bis cod. pen.
Al riguardo questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen. affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017).
La Corte di appello non risulta però essersi pronunciata sulla predetta richiesta che risulta essere stata tempestivamente formulata nell’atto di impugnazione sottoscritto dal difensore munito di idonea procura speciale, con la conseguenza che si impone l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per il giudizio sul punto.
Fondato è altresì il terzo motivo di ricorso nel quale parte ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge in relazione alla richiesta
applicazione ex artt. 53 e 56-quater I. 24 novembre 1981 n. 689 della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
La motivazione sul punto adottata dalla Corte di appello è indubbiamente carente nella parte in cui si argomenta che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria non può essere operata alla luce dell’indisponibilità reddituale dell’imputato ma non si tiene conto che, alla luce del vigente disposto dell’art. 56quater I. n. 689/81, il valore giornaliero di conversione prevede un range che va da un minimo di 5 euro ad un massimo di 2.500 euro, situazione che quindi potrebbe, in astratto, essere compatibile con le condizioni patrimoniali dell’indagato.
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale con motivazione da ritenersi congrua, ha adeguatamente illustrato, anche legittimamente richiamando le medesime argomentazioni addotte con riguardo alla ritenuta inapplicabilità del disposto dell’art. 131-bis cod. pen., ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen.
Infine, anche il quinto motivo di ricorso relativo ad una asserita carenza di motivazione GLYPH sul GLYPH trattamento GLYPH sanzionatorio GLYPH riservato GLYPH all’imputato GLYPH è manifestamente infondato.
Il Tribunale, dopo aver dato atto di avere preso in considerazione i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed avere riconosciuto la ricorrenza della circostanza attenuante di cui al comma 2 (ora comma 4) dell’art. 648 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche ha ritenuto di irrogare al COGNOME la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 350,00 di multa determinata tenendo conto della continuazione con gli altri due reati in contestazione alla stesso.
La Corte di appello, dopo avere matematicamente sottratto le pene irrogate all’imputato per i reati dichiarati estinti per prescrizione ha rideterminato trattamento sanzionatorio in mesi 4 di reclusione ed euro 150,00 di multa sostanzialmente confermando la decisione sul punto adottata dal Tribunale che ha espressamente ritenuto «proporzionata» alla gravità dei fatti.
Nessun vizio è, quindi, rilevabile sul punto nella sentenza impugnata avendo la Corte di appello illustrato in parte motiva il livello di gravità che ha ritenut attribuire ai fatti anche in relazione all’intensità del dolo in capo all’imputato.
Non sfugge al riguardo che ci si trova in presenza di un trattamento sanzionatorio in dubbiamente prossimo al minimo edittale con la conseguenza che è applicabile nel caso il esame il consolidato principio secondo il quale «Nel caso
in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla sostituzione delle pene principali, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Cagliari, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Ricorrono le condizioni per dichiarare irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 624 cod. p pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla sostituzione delle pene principali, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Cagliari.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 8 ottobre 2024.