Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29612 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 24.5.2022, aveva condannato NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 495, c.p., in rubrica ascrittogli al capo A) dell’imputazione.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, con un solo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione, per mancata applicazione di una delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui all’art. 20 bis, c.p., inserito dall’art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. 10.10.2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022 (cd. riforma Cartabia), in quanto, alla luce della previsione della disciplina transitoria, da un lato, deve escludersi che l’imputato sia tenuto a formulare la richiesta di pena sostitutiva mediante l’atto di appello; dall’altro, è ragionevole ritenere che la corte di appello, proprio al fine di incentivare l’applicazione delle sanzioni sostitutive ai procedimenti pendenti, dopo la lettura del dispositivo avesse l’obbligo di dare avviso alle parti che ricorrevano le condizioni per sostituire la pena detentiva.
Con requisitoria scritta del 26.3.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso sia rigettato.
Il ricorso non può essere accolto perché sorretto da motivi infondati 5. Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento del tutto prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis, c.p., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585,
comma 4, c.p.p., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame.
Come è stato opportunamente rilevato “L’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla “riforma Cartabia” in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all’entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello. Per cui ad essi risulta applicabile anche l’art. 545-bis cod. proc. pen. il cui comma 1 stabilisce che «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti» (c.d. dispositivo a struttura “bifasica”).
3. L’art. 58 della I. n. 689 del 1981 (rubricato “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”), come modificato dal d.lgs. n. 150 cit., stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A sua volta, l’art. 20-bis cod. pen., indica che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I. n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. 4. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 (in Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 245 del 19/10/2022, p. 351 ss.), in riferimento alle pene sostitutive introdotte, chiarisce che «Tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti – il più antico dei quali
è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena – che sono espressivi della c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore dell’ordinamento verso l’esecuzione di pene detentive di breve durata. È infatti da tempo diffusa e radicata, nel contesto internazionale; l’idea secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva. Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l’articolo 27 della Costituzione – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria, che eseguendosi nella comunità delle persone libere escludono o riducono l’effetto desocializzante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di extrema ratio. La Costituzione, nel citato articolo 27, parla al terzo comma, al plurale, di “pene” che devono tendere alla rieducazione del condannato. Non menziona il carcere e, comunque, non introduce alcuna equazione tra pena e carcere. La pluralità delle pene, pertanto, è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (ad es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pena». Precisandosi, altresì, che «La valorizzazione delle pene sostitutive all’interno del sistema sanzionatorio penale, operata della legge delega, rende opportuna l’introduzione nel codice penale di una disposizione di raccordo con l’articolata disciplina delle pene stesse, che continua a essere prevista nella legge 689 del 1981. Per ragioni di economia e di tecnica legislativa, oltre che di rispetto della legge delega, la disciplina delle pene sostitutive non viene inserita nel codice penale, dove nondimeno è opportuno, per ragioni sistematiche, che alla disciplina stessa venga operato un rinvio nella parte generale, trattandosi di pene applicabili alla generalità dei reati. Per tale ragione si introduce un nuovo art. 20 bis c.p. (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”) inserito nel Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene, in generale), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della nuova disposizione è di includere espressamente
le pene sostitutive nel sistema delle pene, delineato dalla parte generale del codice, richiamando la disciplina della legge 689 del 1981». 5. Ciò premesso, rileva il Collegio che, sulla base della disciplina normativa sopra illustrata, la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell’imputato ma – così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle “sanzioni sostitutive” disciplinate dall’originario art. 53 I. n. 689 del 1981 – rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice, alla luce dei criteri sopra indicati. Invero, in riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che «La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tale principio è trasponibile anche alle nuove “pene sostitutive”, atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133. Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall’appellante non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20-bis, c.p.” (cfr. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090, non ché, nello stesso senso, Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Rv. 285564; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017).
Principi ribaditi in altro condivisibile arresto, secondo cui si configura a carico dell’imputato l’onere, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, come nel caso che ci occupa, di richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. nell’atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica (cfr. Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, Rv. 285996).
Tanto premesso va rilevato come dagli atti processuali, la cui lettura è consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, emerga che nessuna richiesta nel senso innanzi indicato sia stata formulata al giudice di appello dall’imputato.
Del pari infondato è il secondo rilievo prospettato dal ricorrente.
Ritiene, infatti, il Collegio di aderire all’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale, in linea con quanto osservato in precedenza sul potere discrezionale riconosciuto al giudice, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, c.p.p., non comporta la nullità GLYPH della GLYPH sentenza, GLYPH presupponendo GLYPH un’implicita GLYPH valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, Rv. 285710)
Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15.4.2024.