Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44231 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 16/2/2024 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16 febbraio 2024 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 11 luglio 2019 del Tribunale di Piacenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato NOME COGNOME in relazione al reato di truffa per mancanza di querela e confermato l’affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione al reato di sostituzione di
persona (artt. 61 n.2, 81 cpv. e 494 cod. pen.) procedendo di conseguenza alla rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.
I fatti in contestazione risalgono al 20-22 febbraio 2019.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 56-bis della I. 689/1981.
Rileva il difensore del ricorrente di avere, nelle conclusioni rassegnate ex art. 23-bis, comma 1, I. 176/2020, di avere chiesto alla Corte di appello la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Corte territoriale non si sarebbe però pronunciata su tale istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta, infatti, dagli atti che il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, con il deposito delle conclusioni scritte ex art. 23-bis, comma 1, I. 176/2020 formulate in data 8 febbraio 2024 e trasmesse alla Cancelleria della Corte di appello a mezzo PEC in data 9 febbraio 2024 aveva formulato rituale richiesta di sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 56-bis della I. 689/1981.
La richiesta era tempestiva in quanto il giudizio era “cartolare” e questa Corte ha chiarito che «Nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitor contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare con l’atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio» (Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023, dep. 2024, Coppola, Rv. 285894).
La Corte di appello non risulta aver provveduto sulla richiesta e ciò impone l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna affinché provveda sul punto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 13 novembre 204.