Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38321 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38321 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TREBISACCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/se le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO cttz t-t c GLYPH r c ‘, ‘ GLYPH ,’ o GLYPH 9J-t< ' GLYPH c (214-1, GLYPH L GLYPH t udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 febbraio 2025, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Castrovillari che ha condanNOME NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 648, comma 4; 476, comma 2 e 482 cod. pen. L’imputato è stato ritenuto colpevole, a seguito di giudizio abbreviato, in concorso con altro soggetto per il quale si è proceduto separatamente, del reato di ricettazione di due moduli in bianco di un ricettario medico, denunziato smarrito e/o sottratto, nonché del reato di falso materiale commesso da privato in atto pubblico per aver formato e utilizzato due falsi certificati medici al fine di giustificare la sua mancata presentazione dinanzi al Tribunale di Crotone e al Tribunale di Teramo che ne avevano disposto l’accompagnamento coattivo.
Il difensore di fiducia dell’imputato ricorre avverso tale sentenza proponendo tre motivi di ricorso, qui riportati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 476, comma 2 e 357 cod. pen. nonché l’illogicità e apparenza della motivazione là dove la Corte d’appello, nel rispondere alla contestazione concernente la ritenuta sussistenza della natura fidefacente del ricettario, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva ravvisato in capo al sanitario la qualità di pubblico ufficiale in quanto medico di base, senza però indicare la prova positiva della sussistenza della convenzione del sanitario con il RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 476 e 489 cod. pen. nonché il vizio di motivazione posto che mancherebbe, nella sentenza impugnata, l’indicazione di un concreto e specifico contributo causale, morale o materiale, fornito dall’imputato alla falsificazione, da non confondersi con il suo interesse alla stessa.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza assoluta di motivazione in ordine ai motivi nuovi tempestivamente depositati il 16 gennaio 2025 con cui venivano richieste le pene sostitutive. La sentenza impugnata, pur dando atto dell’esistenza degli stessi, non conterrebbe alcun riferimento alle censure ivi contenute e non fornirebbe alcuna risposta in ordine alla denegata sostituzione della pena detentiva. GLYPH
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, mentre è inammissibile nel resto.
Manifestamente infondato è il primo motivo.
La sentenza impugnata, che basandosi su criteri omogenei a quelli utilizzati in primo grado ha condiviso le ragioni poste a fondamento di tale pronunzia, deve essere letta congiuntamente a quest’ultima e, quindi, è unico il percorso motivazionale a cui può farsi riferimento. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595, secondo cui, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità). Orbene, in entrambe le sentenze si specifica che la qualifica di medico di base convenzioNOME con il SSN del titolare del ricettario denunziato smarrito o rubato è emersa non solo dalle dichiarazioni del sanitario medesimo, ma anche dalla documentazione in atti e tale accertamento di fatto non può essere messo in discussione in questa sede non potendosi nel giudizio di legittimità sollecitare una non autorizzata rivisitazione del materiale probatorio. Ciò posto, valorizzando quanto costantemente ritenuto da questa Corte i che riconosce alle ricette del medico convenzioNOME con le RAGIONE_SOCIALE la duplice natura di certificato, per la parte ricognitiva, e di autorizzazione amministrativa, nella parte in cui consente all’assistito l’esercizio del diritto fruire del servizio farmaceutico (SS.UU. 16 aprile 1988, COGNOME, in Cass. Pen. 1988, 1597), i giudici di merito hanno correttamente qualificato certificato la scrittura utilizzata dal ricorrente, perché da essa risultava che un medico convenzioNOME aveva attestato falsamente l’esistenza di una malattia dell’imputato con relativa prognosi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Trattandosi di certificato di un medico convenzioNOME, correttamente il fatto commesso dall’imputato è stato ritenuto posto in essere in violazione degli articoli 476 e 482 cod.pen.. Ed invero, «ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 cod. civ. è – oltr all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti so la sua percezione – la circostanza che esso sia destiNOME ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzikdella pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del p.u. – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione
sanitaria GLYPH o GLYPH terapeutica» GLYPH (Sez. 5, GLYPH n. 12213 del 13/02/2014, GLYPH COGNOME, Rv. 260208-01; Sez. 6, n. 12401 del 01/12/2010, dep. 2011, Langella, Rv. 249633 – 01).
Il secondo motivo è inammissibile. Ed invero, secondo quanto risulta dall’esposizione dei motivi di appello, non contestata in parte qua, esso non è stato proposto con l’appello e, dunque, è inedito e come tale inammissibilmente proposto in sede di legittimità.
Fondato è invece il terzo motivo di ricorso in quanto, come risulta dall’esame dei motivi nuovi tempestivamente proposti dall’appellante, questi aveva chiesto alla Corte d’appello, che nel riportare le conclusioni scritte delle parti dà atto del deposito dei predetti motivi, l’applicazione delle pene sostitutive. La Corte d’appello, in ordine a tale questione, articolata tempestivamente e in modo preciso e puntuale, non si è pronunziata direttamente e dalla lettura della motivazione non è possibile neanche cogliere alcuna implicita valutazione che avrebbe consentito di ritenere soddisfatto l’obbligo motivazionale. In tale ultimo caso, infatti, conformemente a consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la sentenza non è censurabile in sede di legittimità non occorrendo, infatti, una motivazione espressa su una specifica deduzione prospettata con l’impugnazione, quando, dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, ne risulti il rigetto (ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340). Ed invero, secondo un risalente, ma sempre utile insegnamento di questa Corte (Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, COGNOME, Rv. 160321-01), «Si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di una determinata GLYPH questione GLYPH debbono GLYPH intendersi GLYPH logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, per imprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, non avendo la sentenza qui impugnata minimamente preso in carico, neanche in nuce, i motivi aggiunti, pur avendone il dovere (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216238-01) che sussiste – posto che nessuna disposizione lo vieta – anche quando la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi viene avanzata, per la prima volta, in appello (Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610-01), non può che pronunziarsi l’annullamento con rinvio in parte qua.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Roma, 24 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
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CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE