Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5638 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Giarre il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza, relativamente alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava la condanna disposta in primo grado, per due episodi di evasione (art. 385 cod. pen.), nei confronti di NOME COGNOME, poiché, essendo sottoposto agli
arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, vi si allontanava lo stesso giorno, in due momenti diversi.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Errata applicazione della legge penale quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva e omessa motivazione sul punto.
La Corte d’appello nulla ha risposto, nonostante la difesa dell’imputato avesse, nelle note conclusive (cartolari), richiesto la sostituzione della pena detentiva con altra meno afflittiva (art. 20-bis cod. pen.).
2.2. Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen.
La Corte di appello, con motivazione illogica e/o contraddittoria, ha escluso l’applicabilità dell’attenuante perché l’imputato fu «preventivamente rintracciato dalle forze dell’ordine».
Tuttavia, ove il rientro – come nel caso di specie – si verifichi dopo che la condotta di evasione è stata accertata e sia stata previamente comunicata alla polizia giudiziaria, così evitando alla medesima l’onere della ricerca, la situazione è assimilabile a quella della auto-consegna all’autorità, e quindi suscettibile di integrare gli estremi della citata circostanza attenuante.
2.3. Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stati violati i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e non avendo la Corte di appello adeguatamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Anche il ricorrente ha presentato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento, in particolare, del primo e del secondo motivo di ricorso, in adesione – quanto a quest’ultimo – alle osservazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sulla configurabilità della circostanza attenuante del c.d. ravvedimento operoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ha in più occasioni precisato che il d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ha espresso un orientamento di favore per il contenimento della pena detentiva che però non si è tradotto in una disciplina positiva che preveda l’applicazione delle pene sostitutive a mera richiesta dell’interessato.
In altre parole, il legislatore ha sì potenziato il sistema delle pene sostitutive, ma lo ha fatto muovendosi pur sempre nel solco della continuità con i principi e le linee operative essenziali del sistema delineato dagli artt. 53 ss. della legge 24/10/1981, n. 689: senza, cioè, elidere la discrezionalità del giudice e senza delineare, quindi, un diritto dell’imputato alla sostituzione della pena.
Ciò peraltro non toglie che, là dove l’imputato abbia formulato richiesta di pena sostituiva, il giudice di secondo grado debba dar conto delle ragioni per le quali non sussistono i presupposti per l’applicazione della stessa, mediante un motivato riferimento agli indici individuati dall’art. 133 c.p. (in tal senso, tra altre, Sez. 6, n. 45099 del 05/10/2023, L., non mass.; Sez. 6, n. 43947 del 19/09/2023, Tarellari, Rv. 285365; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090).
La sentenza impugnata nulla risponde in merito alla richiesta avanzata dall’imputato in sede di note conclusive.
Il primo motivo di ricorso è, dunque, fondato e va accolto.
Deve essere, invece, rigettato il secondo motivo, con cui si eccepisce la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista all’art. 385, comma 4, cod. pen.
Secondo il difensore, l’imputato si sarebbe spontaneamente consegnato alle forze dell’ordine (due anni e mezzo prima che nei suoi confronti fosse emessa sentenza di condanna), senza necessità di un’elaborata e complicata attività di indagine e ricerca dell’evaso.
Tanto, tuttavia, non risulta dalle sentenze di merito.
Al contrario, da esse emerge che COGNOME si allontanò dalla comunità terapeutica ove si trovava agli arresti domiciliari: una prima volta, venendo poi rintracciato, come risulta dal verbale di arresto, dai Carabinieri per esservi dagli stessi riaccompagnato; una seconda volta, nel pomeriggio, «facendo perdere le proprie tracce».
Tali situazioni appaiono diverse e nemmeno assimilabili a quella prevista dalla citata circostanza attenuante, per la cui configurabilità l’art. 385, comma 4, cod. pen. richiede che l’evaso si sia «costituito in carcere» prima della condanna e la cui finalità consiste nel premiare il reo per aver – seppur non necessariamente in
modo spontaneo, ma anche soltanto volontario – cooperato al tempestivo ripristino dello stato costrittivo, evitando alle forze dell’ordine un dispen energie (come d’altronde precisato, per esempio, in Sez. 6 n. 29935 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 283721).
Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo, relativo al trattament sanzionatorio.
In ordine alle deduzioni difensive relative alla mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), dal contenuto atipico e la cui finalità consiste, come noto, nell’adeguamento della risposta sanzionatoria concreto significato di valore dei diversi fattori, oggettivi e soggettivi, conn la situazione specifica, la Corte di appello ha, infatti, motivato adducen reiterazione per due volte del medesimo comportamento illecito nella stessa giornata e per aver l’imputato, la seconda volta, fatto perdere le proprie tra giustificando, in tal modo, il proprio discrezionale apprezzamento valutativo.
Ha, quindi, argomentato l’esercizio del suo potere discrezionale in modo sintetico, ma compiuto, non illogico e non contraddittorio.
Alla luce di quanto rilevato, la sentenza è annullata, affinché il giudice rinvio motivi sulla richiesta di applicazione di pena sostitutiva. Il ricorso essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso il 10/01/2024