Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14504 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME, nato a Campobasso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di L’Aquila; dichiarare inammissibile nel resto il ricorso e definitivo il giudizio d responsabilità.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 14 luglio 2022 dal Tribunale di Teramo, ha riconosciuto la circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., rideterminando la pena
inflitta in primo grado a NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen. e confermando nel resto.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 629 cod. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione riguardo alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità per la tentata estorsione, fondata asseritamente solo sulle dichiarazioni della persona offesa (peraltro, giudicate insufficienti a condannare i coimputati).
2.2. Con il secondo motivo, la difesa si duole della mancata applicazione della misura sostitutiva della pena pecuniaria, in forza di considerazioni estranee alla fattispecie processuale.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo con riguardo alle doglianze in tema di sostituzione della pena ed è inammissibile nel resto.
A fronte di una congrua motivazione (che ribadisce l’intrinseca coerenza e la piena verosimiglianza del racconto della persona offesa, riscontrato dalle dichiarazioni di altro teste, dalla certificazione medica e dai tabulati telefonici), i primo, stringatissimo motivo di impugnazione non scandisce un’effettiva critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione, risultando del tutto privo di specifica analisi censoria (Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME).
Il primo motivo risulta, dunque, insuperabilmente generico.
Al contrario, il giudice di secondo grado non risulta avere adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 24 novembre 1981, n. 689, limitandosi a rilevare tautologicamente, in risposta alla richiesta difensiva, come «la pena pecuniaria non può considerarsi idonea alla rieducazione del NOME né a prevenire la commissione di ulteriori reati da parte dello stesso» (p. 4).
Orbene, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva (nella specie, in pena pecuniaria),
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non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità
del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva
inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024,
F., Rv. 287062-01, che ha precisato condivisibilmente come la Novella strutturi l’esercizio del potere del giudice sul punto riservandogli innanzitutto una
valutazione preliminare relativa all’an della sostituzione, con parallela eventuale previsione ostativa di recidivanza; ciò impone al giudicante «un più gravoso onere
motivazionale», dovendo indicare compiutamente gli elementi per cui debba reputarsi superata la presunzione – sia pure
iuris tantum
–
di idoneità, allorquando la sanzione resti contenuta entro i limiti di pena normativamente previsti, e si
imponga, viceversa, la detenzione presso i luoghi di pena. Cfr. anche, in tema di pene sostitutive non pecuniarie, Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv.
286449-01, in ordine ai “fondati motivi” ostativi, i quali richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica,
tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità
rieducativa e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio, per la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
Le restanti censure proposte da NOME debbono essere dichiarate inammissibili.
Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.
Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte di appello di Perugia (Ufficio viciniore, ex artt. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 175, disp. att. cod. proc. pen.), nel procedere ad un nuovo esame della suddetta istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa sostituzione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso il 18 marzo 2025.