Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4332 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4332 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 17/07/1986
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiarare inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglinnento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, h confermato la pronuncia emessa il 25 maggio 2022 dal Tribunale di Cagliari nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME in relazione al reato di cui all’art. 110 e 624 bis cod. pen., perch impossessava di una bicicletta di proprietà di COGNOME NOME, introducendosi nello scantinato condominiale.
Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo motivo si contesta nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Il ricorrente deduce che all’udienza del 6 maggio 2024 aveva chiesto l’applicazione dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva, ma la Corte di Appello confermato la sentenza di primo grado senza motivare in merito alla mancata concessione dei lavori di pubblica utilità.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità dell sentenza.
In particolare, la Corte territoriale, nel confermare la responsabilità del ricorr non si è confrontata con le risultanze probatorie emerse dagli atti processuali da momento che non vi era certezza del luogo ive si trovasse la bicicletta al momento del furto.
Con requisitoria scritta del 21.10.2024, il sostituto procuratore generale dell Repubblica presso la Corte di cassazione, dott.ssa NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza limitatamente alle sanzioni sostitutive, con inammissibilità del ricorso per resto con conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Anteponendo lo scrutinio per ragioni logiche, va dichiarata la inammissibilità del secondo motivo.
Invero, il ricorrente deduce motivi che sono inammissibili per aspecificità e perché di contenuto valutativo.
Nel caso di specie, si è in presenza, in punto di responsabilità, di un “doppia conforme” di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute – su questo aspetto – a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi c utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente
dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615).
Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l’applicabilità dell’art. 624 bis cod. pen., giac bicicletta di proprietà di COGNOME NOME è stata sottratta nell’androne della cantine (v. della sentenza di appello ove i giudici richiamano le dichiarazioni della persona offesa precisando che la bicicletta era custodita nella cantina, ma non poteva escludere che il giorno del furto si trovasse nell’androne delle cantine).
Pertanto, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la bicicletta era parcheggiato in cantina o al più nell’androne delle cantine, ossia in luoghi di pertinen dell’abitazione della persona offesa.
La difesa reitera questioni già affrontate in appello e decise con argomenti adeguati e congrui, rispetto ai quali non sono state avanzate critiche effettive nell’ d’impugnazione, che in definitiva non ha svolto un vero dialogo con la sentenza impugnata diretto a confrontarsi con essa.
Come ha già avuto modo di affermare questa Corte, la norma di cui all’art. 624 bis cod. pen. – che punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa – intende tutel non solo la privata dimora in sé ma anche i luoghi costituenti ‘pertinenza di ess (d’altronde, se essa avesse inteso circoscrivere la tutela alla sola privata dimora sarebb stata del tutto ultronea la previsione specifica relativa alla pertinenza, che ove aves presentato i requisiti della privata dimora sarebbe rientrata già nel concetto appunto privata dimora e non sarebbe quindi stata necessaria l’aggiunta ad essa relativa, tenuto conto che si è in ambito penale e non civilistico).
La nozione di pertinenza, valevole ai fini dell’art. 624 bis cod. pen., non coinci con quella civilistica, non richiedendo essa l’uso esclusivo del bene da parte di un sol proprietario. Piuttosto, essa si fonda sul rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale esistente rispetto al bene principale, ai fini del quale è necessario che il b accessorio arrechi una “utilità” al bene principale (come appunto nella fattispeci dell’edificio condominiale, ove l’androne condominiale assolve a tale funzione essendo strumentale e complementare alle abitazioni dello stabile in cui insiste); essa deve essere piuttosto, accostata alla nozione di appartenenza, di cui all’art. 614 cod. pen., sic elemento caratterizzante è, come detto, quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario (Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389, secondo cui integra il reato previsto dall’ar 624 bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costitui pertinenza di privata dimora; Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080, secondo cui
integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all’in aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini – nella fattispecie questa Corte non ha ritenuto ostativa all configurazione del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. la circostanza che sull’area condominiale destinata a parcheggio, all’interno della quale era stato consumato il furto, insisteva una servitù pubblica dì passaggio pedonale).
Trattasi, in definitiva, di luogo – androne delle cantine – che, sebbene non riconducibile alla nozione di privata dimora in senso stretto, si qualifica per esserne un ‘estensione’ che presenta i tratti fondamentali di essa, costituiti dalla non apertura pubblico, dalla non accessibilità a terzi intrusi senza il consenso del titolare; il furto bene sito al suo interno ha in sé maggiore offensività rispetto al furto semplice equiparata ex lege a quella del furto in privata dimora – perché si tratta di luogo in cui svolgono pur sempre atti della vita privata, che, sebbene non costituenti atti di vita inti e familiare propri dell’abitazione, sono comunque una estrinsecazione della sfera privata, domestica (Sez. 5, n. 27699 dell’11/07/2024, A., n.m.).
La ratio della norma è da rinvenirsi quindi nell’esigenza di rafforzamento della tutela dei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata purché in stretta correlazion una privata dimora; attraverso tale estensione, cioè, si realizza in definitiva rafforzamento della stessa privata dimora, che in tal modo è ulteriormente presidiata attraverso gli specifici ‘paletti’ posti a tutela anche delle sue propaggini.
3. Fondato è il primo motivo di ricorso.
Invero dal verbale di udienza del 6 maggio 2024, valutabile in questa sede tenuto conto della natura del vizio dedotto, risulta che il difensore – munito di procura special aveva chiesto l’applicazione dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della p detentiva, producendo altresì dichiarazione di disponibilità dell’associazione RAGIONE_SOCIALE ad accogliere l’imputato.
Tuttavia, su tale richiesta la Corte di Appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla mancata concessione dei lavori di pubblica utilità.
3.1. Ciò detto, ritiene il Collegio opportuno spendere alcune considerazioni introduttive sulla riforma del processo penale attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, 150, ai fini che rilevano in questa sede.
Con il d.lgs. n. 150 del 2022, in attuazione della legge delega n. 134 del 2021 (la c.d. Riforma Cartabia), si è posto mano, tra l’altro, alla modifica del sistema sanzionator del cod. pen.
Le scelte del legislatore si sono tradotte in interventi mirati in particolare sulle sostitutive delle pene detentive brevi, come si esprime ora il nuovo art. 20-bis cod. pen. attribuendo spazio autonomo ad una disciplina organica della giustizia riparativa nel d.lgs. n. 150 del 2022, art. 55, e SS.
Il nuovo art. 20 bis cod. pen. segna il formale ingresso nel codice penale non solo della categoria “pene sostitutive” (in precedenza presente nella sola I. n. 689 del 1981) ma anche della categoria “pene detentive brevi”. La norma (“pene sostitutive delle pene detentive brevi”) dispone che: “salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo 3 della I. novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostituiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3 il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pec sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva posso essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudi caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arrest non superiori a un anno”.
L’intervento di maggiore novità è costituito dal fatto che le pene sostituti diventano applicabili direttamente dal giudice della cognizione in sede di pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (nonché in fase di decreto penale di condanna).
Invero, ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen. nella formulazione attualmente i vigore: “il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detent con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integ dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondent provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”.
Così come ricostruito dallo stesso legislatore della riforma e dalla dottrina pu affermarsi che sul giudice della condanna grava un preciso obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione delle pene detentive brevi; e tratta di un onere di particolare rilievo poiché funzionale a quell’obietti “decarcerizzazione” del sistema penale che è stato indicato quale finalità da realizzare a fine di promuovere il reinserimento del condannato e favorire il minore sovraffollamento delle carceri.
3.2. Sebbene la sede fisiologica destinata alla valutazione ed applicazione delle pene sostitutive sia il giudizio di primo grado, il legislatore della riforma, sul presup della loro natura sostanziale e del contenuto favorevole al reo del più elevato limi edittale che consente la sostituzione della pena detentiva, ha previsto una disciplin
transitoria che ne permette l’applicazione retroattiva in bonam partem anche nei giudizi di impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
L’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, contenente le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, prevede, infatti, che le nuo disposizioni introdotte al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022).
Con tutta evidenza tale regime di transizione tiene conto della natura pacificamente sostanziale delle modifiche normative riguardanti il sistema sanzionatorio, con conseguente loro assoggettamento al principio di irretroattività in malam partem (art. 25 Cost., comma 2) e di retroattività in bonam partem (art. 2, comma quarto, cod. pen.).
Le disposizioni che elevano il limite della pena detentiva sostituibile son pacificamente più favorevoli al reo e devono essere applicabili retroattivamente, salvo i limite del giudicato (art. 2, comma quarto, cod. pen.).
La norma transitoria è di chiara interpretazione.
Se alla data di entrata in vigore della legge (30 dicembre 2022) il procedimento penale è “pendente in appello” deve trovare applicazione il sopra ricordato meccanismo processuale di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
3.3. La peculiarità del caso che ci occupa riguarda il fatto che il ricorso ha oggetto una sentenza deliberata in primo grado il 25 maggio 2022 prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della Riforma Cartabia, mentre la pronuncia gravata è del 6 maggio 2024.
Sul punto si osserva che il concetto di pendenza non ha ricevuto definizione nel nostro sistema processual-penalistico.
Secondo l’orientamento decisamente maggioritario, la pendenza del giudizio d’appello avrebbe inizio con la pronuncia della sentenza di primo grado e ciò in ragione che tale evento risulterebbe coerente con l’istituto della prescrizione la cui disciplin elegge a causa interruttiva, condizione necessaria per ritenere ragionevole la deroga operata dal legislatore al principio di retroattività della lex mitior (Sez. 6 n. 42189 del 27/11/2006, COGNOME, Rv. 234954; Sez. 6 n. 1574 del 20/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv 240156; Sez. 6, n. 31702 del 26/05/2008, COGNOME e altro, Rv 240607; Sez. 6 n. 32431 del 14/05/2009, COGNOME, Rv 244100; Sez. 4 n. 16477 del 22/04/2008, COGNOME, Rv 239527; Sez. 6 n. 27324 del 20/05/2008, COGNOME, Rv 240525; Sez. 3, n. 38836 del 10/07/2008, Papa, Rv 241291; Sez. 5 n. 38587 del 15/07/2008, COGNOME, Rv 241698).
Questa Corte di legittimità, in una situazione analoga (le modifiche introdotte dalla I. n. 251 del 2005 ed anche in quel caso l’applicazione retroattiva delle disposizio più favorevoli) ha affermato, con un principio che mutatis mutandis può trovare applicazione anche nel caso in esame, che, ai fini dell’operatività delle disposizio transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza
condanna di primo grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli (Sez. U., n. 47008 de 29/09/2009, COGNOME Rv. 244810; conf. Sez. 6, n. 8983 del 16/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246406).
Tale soluzione è stata specificamente adottata anche nella fattispecie portata all’attenzione della Corte, essendo stato precisato che in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell’applicazione della norma transitoria prevista dall’art d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), la pronuncia della sentenza di primo grado determina ex se la pendenza del giudizio innanzi al giudice di appello (Sez. 1, n. 46445 del 20/09/2023, COGNOME, Rv. 28551001).
Ad ogni modo, seppure la pendenza del giudizio di appello coincide con la pronuncia di primo grado, tuttavia la fase di appello deve ritenersi esaurita con la pronuncia de dispositivo di sentenza, sicché vigevano gli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen al momento della decisione del processo nel grado con lettura del dispositivo (nel nostro caso il 6 maggio 2024).
Va considerata la ratio sottesa alla disciplina transitoria in esame, volta a consentire la più ampia applicazione in bonam partem sia nei giudizi di primo grado che nei giudizi di impugnazione delle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive.
Invero, l’unico limite all’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevol tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l’entrata in vigore della riforma.
3.4. Sotto altro aspetto, la possibilità di vedersi riconosciuto in appello trattamento più favorevole secondo quanto previsto dall’art. 545 bis cod. proc. pen., poiché relativo a profilo strettamente sostanziale della disciplina penale, deve essere contemperata con le norme che disciplinano il rito di appello con particolare riferimento all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., laddove limita l’ambito conoscitivo del giudice d secondo grado ai punti della decisione strettamente connessi ai motivi proposti.
Si è pertanto affermato che la lettura congiunta dell’art. 545 bis cod. proc. pen. dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., in uno all’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, impon di ritenere che, affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva pene detentive brevi, consentita in via transitoria anche al giudice di appello, l’istan debba comunque essere introdotta da una richiesta in tal senso dell’imputato, da formularsi non necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902). Nell’ipotesi in cui la Corte d’appello non abbia reso l’avviso di cui alla norma, deve pertanto ritenersi che abbia implicitamente escluso la
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure sostitutive e tale omissione può configurare una nullità solo qualora la difesa abbia sollecitato l’esercizio discrezional del potere officioso della Corte e non abbia ricevuto al riguardo risposta.
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta l’annullamento della sentenza impugnata poiché la corte di appello, pur avendo il ricorrente sollecitato l’esercizio discrezionale del potere officioso nel corso dell’udienza discussione del gravame, ha omesso qualsiasi valutazione sull’applicabilità delle pene sostitutive sia negando la possibilità di applicarle, anche facendo riferimento ad aspetti particolari del fatto e della personalità, sia procedendo, in caso affermativo, a fissa l’udienza ex art. 545 bis cod. proc. pen.
Pertanto, in sede di rinvio dovrà procedersi ad analizzare la possibilità di applicazione delle pene sostitutive.
Attenendo il giudizio dì rinvio esclusivamente alla possibile applicazione delle predette sanzioni deve dichiararsi la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 15/11/2024
L’estensore
La Presidente