Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45798 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45798 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a San Giorgio a Cremano il 02/05/1978 COGNOME NOMECOGNOME nato ad Arzano il 10/11/1961
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 05/05/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 12/09/2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto COGNOME NOME e COGNOME NOME, responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, con recidiva reiterata e infraquinquennale per COGNOME NOME e recidiva semplice per COGNOME NOME, condannandoli, per l’effetto, alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.207.333,33 di multa. Veniva altresì disposta la confisca del deposito e del TLE in sequestro con distruzione di quest’ultimo e la restituzione all’avente diritto del furgone in sequestro.
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In data 05/05/2023, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la sola pena detentiva sulla base del concordato in appello tra le parti e ha condannato gli imputati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.207.333,33 di multa.
3.11 ricorso, presentato da COGNOME e COGNOME tramite comune difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo in cui si lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La decisione della Corte d’appello sarebbe affetta da nullità avendo i giudici omesso di valutare la sussistenza delle condizioni affinché la pena detentiva potesse essere sostituita con una delle pene di cui all’art. 53 citato e di avvisare le parti circa la facoltà di poter essere ammessi ad espiare la pena con le sanzioni sostitutive brevi consentite dalla legge per siffatte condanne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di Questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023 D. Rv. 285412 – 01).
Il principio si pone in continuità con le pronunce emesse in materia di “sanzioni sostitutive” disciplinate dall’originario art. 53 I. n. 689 del 1981, (Sez. U, n. 12872 del 19/1/2017, COGNOME, Rv. 269125-01; Sez. 1, n. 15293 del 8/4/2021, COGNOME, Rv. 281064-01) in cui si è affermato che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce un diritto dell’imputato, al quale corrisponde, dunque, un obbligo del giudice di pronunciarsi, e che il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981.
3.Sotto altro profilo giova evidenziare che, oggetto dell’accordo di cui alla richiesta di applicazione della pena può essere anche la pena sostituita, giusto il disposto di cui all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Ne consegue che la sentenza che recepisce detto accordo non può disattenderne il contenuto, nel quale non sia fatta menzione della sostituzione della pena detentiva (sez. 5, n. 15079 del 18/3/2011, COGNOME, Rv. 250172-01, in cui si è affermato, sia pur in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta, in fattispecie nella quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva convertito la pena detentiva in quella pecuniaria della multa e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena).
Trattasi di principio valido anche con riferimento al concordato in appello, stante la comune base negoziale dei due istituti. (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv 285484-01).
5.Nella specie il procedimento è stato definito in appello con accoglimento del concordato sulla pena e rinuncia ai motivi inerenti alla penale responsabilità. Non risulta, né le parti ricorrenti lo allegano in ricorso, che sia stata formulata richiesta di sostituzione della pena detentiva nel patto ratificato e neppure che le parti, che ne avevano la facoltà, abbiano formulato detta richiesta a verbale d’udienza. Cosicché non può ritenersi alcun obbligo del giudice d’appello di pronunciarsi sul punto specifico, né di motivare circa l’insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20-bis, cod. pen.
5.Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati alle spese processuali ed al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 11/09/2024
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