Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25138 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 11/04/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25138 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME nato a Bitonto il 18/09/1994, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 26/04/2024
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari del 21/02/2023, che aveva condannato NOME COGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d. lgs. 74/2000, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, con un secondo motivo, vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione delle pene sostitutive.
3. Il ricorso Ł inammissibile.
Con riguardo alle attenuanti generiche, la Corte territoriale evidenzia come non sussistano positivi elementi di valutazione, sottolineando al contrario come l’imputato abbia reiteratamente violato la norma incriminatrice in parola in tempi ravvicinati.
La sentenza fa buon governo del principio secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
R.G.N. 40551/2024
Con riguardo alla lamentata violazione dell’art. 58 l. 689 del 1981, la motivazione del provvedimento impugnato appare logicamente congrua e coerente sia con gli indicatori normativi che con il criterio di discrezionalità decisoria, utilizzato per la prognosi sfavorevole in relazione alla concedibilità di una delle pene sostitutive, essendo stati legittimamente utilizzati i parametri di orientamento previsti dall’art. 133 cod. pen..
L’art. 20bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, elenca espressamente le pene sostitutive, la cui disciplina Ł declinata dalla l. n. 689 del 1981.
A sua volta, l’art. 58, primo comma, della l. n. 689 del 1981, modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, attribuisce al giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., il potere di applicare le pene sostitutive della pena detentiva «quando risultano piø idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati», mentre «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
Come anche di recente confermato da questa Corte (Sez. 6, n. 10070 del 05/02/2025, di Martino, n.m.) l’indirizzo giurisprudenziale formatosi con riguardo al quadro legislativo precedente la novella del 2022 (per il quale la sostituzione delle pene detentive brevi Ł rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale Ł intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558), va confermato anche per le pene sostitutive configurate dalla riforma, la cui disciplina continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale e a un giudizio prognostico positivi, ancorati ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).
Di talchØ, i «fondati motivi» che, ai sensi della dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge n. 689 del 1981, sost. dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare l’effettività alla pena, in un’ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti (in tal senso, Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449).
Ciò posto, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha valutato discrezionalmente e giustificato adeguatamente la prognosi sfavorevole in ragione della personalità dell’agente, che non consente di formulare un giudizio favorevole sulla futura ottemperanza alle prescrizioni, e, quanto alla pena pecuniaria, fondata sulla avvenuta opposizione a decreto penale.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME