Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41285 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41285 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CODOGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha modificato parzialmente in favore di entrambi gli imputati, limitatamente alla determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, la pronunzia di primo grado, con la quale i ricorrenti sono stati condannati, ciascuno, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto pluriaggravato;
Considerato che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con cui si contesta la mancata applicazione delle pene sostitutive di pene detentive bevi, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni per cui ha escluso la sostituzione della pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare (cfr. p. 5), mentre la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non poteva essere concessa a norma dell’art. 53 L. 689/1981 (trattandosi di pena irrogata nella misura di anni tre mesi quattro di reclusione). Senza tacere che il giudice di primo grado correttamente ha escluso l’applicazione della disciplina delle pene sostitutive, in quanto la relativa richiesta è stata formulata da difensore sprovvisto di procura speciale, laddove, ai sensi dell’art. 545 bis, c.p.p., in tema di pene sostitutive, l’assenso all’applicazione, in sostituzione della pena detentiva, di pene diverse da quella pecuniaria è atto personalissimo dell’imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una “non opposizione” desunta dalla mera inerzia dell’imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato; nel caso di specie, non essendo presente l’imputato, né essendo il difensore munito di procura speciale – la nomina allegata all’atto di appello non contiene infatti alcuna specifica indicazione in ordine alla richiesta delle pene sostitutive – il giudice di merito ha correttamente rigettato la richiesta (cfr. Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, Rv. 286137);
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva a suo carico, è manifestamente infondato. A tale proposito si osserva che secondo
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l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Orbene la decisione impugnata (cfr. p. 4) risulta del tutto conforme a tali princìpi, posto che la corte territoriale non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali, anche specifici, dell’imputato, ma ha evidenziato come essi denotino una evidente pericolosità sociale del reo, accentuata dal nuovo reati per cui è stato condannato nel procedimento in esame (cfr. Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960).
Considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con cui si contesta la mancata applicazione delle pene sostitutive di pene detentive bevi, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ((cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), nonché manifestamente infondato, posto che anche per COGNOME NOME la corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni per cui ha escluso la sostituzione della pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare (cfr. p. 5), mentre la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non poteva essere concessa a norma dell’art. 53 L. 689/1981, ((trattandosi di pena irrogata nella misura di anni tre mesi quattro di reclusione);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa
nell ‘ a determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.