Pene Sostitutive e Precedenti Penali: Quando il Giudice Può Negarle
L’applicazione delle pene sostitutive rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento, volto a evitare il carcere per reati di minore gravità. Tuttavia, la loro concessione non è automatica, ma subordinata a una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa discrezionalità, specialmente in presenza di imputati con numerosi precedenti penali e una personalità ritenuta “inaffidabile”.
Il Fatto: Dal Furto al Ricorso in Cassazione
Due individui venivano condannati in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato in concorso. La pena inflitta era di due anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa. Tramite il loro difensore, gli imputati decidevano di presentare ricorso per cassazione, non contestando la colpevolezza, ma un aspetto specifico della pena: il mancato accesso alle sanzioni alternative al carcere.
La Richiesta di Pene Sostitutive
Il motivo del ricorso si concentrava sulla presunta violazione di legge da parte della Corte d’Appello. Secondo la difesa, i giudici avevano negato l’applicazione delle pene sostitutive basandosi unicamente sui precedenti penali e su una generica presunzione di inaffidabilità, senza un’analisi più approfondita. Si contestava, in sostanza, una motivazione insufficiente e illogica.
La Decisione della Corte: La Centralità della Valutazione Discrezionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ritenuto la motivazione dei giudici di merito non solo logica, ma anche esaustiva e lineare.
Il diniego si fondava su due pilastri principali:
1. Mancanza di una specifica richiesta in appello: La Corte ha rilevato che, in sede di appello, non era stata avanzata alcuna istanza specifica per l’applicazione di tali pene.
2. Valutazione della personalità: Anche a prescindere dal primo punto, l’istanza sarebbe stata comunque respinta. La Corte territoriale aveva correttamente tenuto conto dei numerosi precedenti penali e, soprattutto, del fatto che gli imputati avessero commesso altri furti anche dopo l’episodio in giudizio. Questo comportamento dimostrava una concreta “inaffidabilità” e faceva ragionevolmente presumere che non avrebbero rispettato le prescrizioni legate a una pena alternativa.
Le Motivazioni
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice. Tale valutazione deve essere condotta seguendo i criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, che impongono di considerare non solo le modalità del fatto, ma anche e soprattutto la “personalità del condannato”.
Il Collegio ha sottolineato come questo principio sia pienamente applicabile anche alle nuove “pene sostitutive” introdotte dalla recente riforma. La normativa, infatti, continua a subordinare la sostituzione della pena a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri dell’art. 133 c.p. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello di negare il beneficio a causa della manifesta tendenza a delinquere e dell’inaffidabilità dimostrata dagli imputati è stata ritenuta corretta e immune da censure.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma che i precedenti penali e la condotta di vita del condannato sono elementi cruciali che il giudice può e deve considerare nel decidere sulla concessione delle pene sostitutive. Non si tratta di un diritto automatico, ma di un beneficio la cui applicazione dipende da un giudizio prognostico sulla futura affidabilità del soggetto. Quando, come nel caso di specie, la storia criminale di un individuo suggerisce una forte probabilità di non rispettare le prescrizioni, il giudice è legittimato a negare la sostituzione della pena detentiva.
È possibile ottenere le pene sostitutive anche se si hanno precedenti penali?
Sì, ma è molto più difficile. La decisione è discrezionale e il giudice valuterà la personalità complessiva del condannato. Numerosi precedenti, specialmente per reati della stessa indole, possono portare a un giudizio di inaffidabilità e, di conseguenza, al diniego del beneficio.
Quali criteri usa il giudice per decidere se concedere le pene sostitutive?
Il giudice utilizza i criteri previsti dall’art. 133 del codice penale. Questi includono la gravità del reato, le modalità dell’azione, ma soprattutto la capacità a delinquere del colpevole, desunta dai suoi precedenti penali, dalla sua condotta e dal suo carattere.
Cosa succede se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: LA BRUNA NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19 marzo 2025 la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva ritenuto COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod.perL condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto con separati atti ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 58 I. n. 689 del 1981 ed all’art. 133 cod.pen., essendosi la Corte limitata a fare riferimento ai numerosi precedenti penali ed alla presunta inaffidabilità nel rispetto delle prescrizioni.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
La Corte di merito ha fondato il diniego della richiesta di applicazione delle pene sostitutive sul preliminare rilievo che nel giudizio di appello non é stata avanzata alcuna richiesta in tal senso ed inoltre, ha comunque ritenuto che l’istanza fosse da rigettare, tenuto conto dei precedenti penali e del fatto che successivamente all’episodio per cui si procede, gli imputati hanno riportato ulteriori condanne per furto tanto da far ritenere che le eventuali prescrizioni non saranno rispettate.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha argomentato in maniera esaustiva, lineare e tutt’altro che illogica la denegata sostituzione della pena, fondando la decisione sulla inaffidabilità dimostrata dagli imputati al rispetto delle prescrizioni inerenti le pene sostitutive. In riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che “La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato” (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558). Tale principio è riferibile anche alle nuove “pene sostitutive”, atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n.32783 del 6/06/2024).
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così de o in Roma, il 28.10.2025