Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9602 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9602 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in ALBANIA il 10/06/1990
avverso la sentenza del 04/11/2024 della Corte d’appello di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Napoli, pronunciando a norma dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata tra le parti per i reati di resistenza (art. 337 cod. pen. capo A), porto di arma da sparo (artt. 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 capo B) ed esplosione di colpi d’arma da fuoco (art. 706 cod. pen. capo C), rigettando la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva breve ex artt. 20bis cod. pen. e 545bis cod. proc. pen., in considerazione della gravità e rilevante pericolosità del fatto e della successiva elusione della misura cautelare applicatagli.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione.
Il ricorrente denuncia che il giudice ha obliterato di prendere in esame i criteri dettati dal legislatore all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, non ha considerato la intervenuta remissione di querela per il capo D) per il quale vi Ł stato il proscioglimento e non ha effettuato la doverosa valutazione prognostica, ancorando la decisione di rigetto a un giudizio retrospettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
La Corte d’appello di Napoli ha valutato correttamente le risultanze processuali con una motivazione congrua e priva di errori giuridici, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità del condannato.
In particolare, il giudice ha evidenziato che la natura e la gravità dei fatti, caratterizzati dal porto illegale di un’arma da sparo, dall’esplosione in pubblico di colpi di arma da fuoco e di resistenza a pubblico ufficiale, costituiscono il punto di partenza dell’analisi della caratura criminale del ricorrente e che non sono contrastati da elementi positivi che consentono un giudizio prognostico di buon esito delle pene sostitutive e di prevenzione del pericolo di recidiva, ai quali lo strumento sanzionatorio in esame Ł finalizzato.
Di significativo valore, del resto, Ł la considerazione, che il ricorso omette di criticare, che l’imputato si Ł sottratto all’esecuzione della misura cautelare disposta a suo carico, così palesando la totale assenza di affidabilità.
2.1. Rispetto a tale motivato giudizio negativo, fondato sul vaglio delle emergenze processuali, non assume rilievo favorevole al ricorrente il proscioglimento per uno dei reati contestati.
Si tratta, infatti, di un elemento cui Ł stata logicamente attribuita valenza recessiva rispetto al complessivo quadro processuale, alla luce dei parametri applicabili per la concessione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi dell’art. 20bis cod. pen., tenuto conto del rinvio espresso nel primo comma della norma in esame alla disciplina del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2.2. D’altra parte, ai fini della concessione delle pene sostitutive previste dall’art. 20bis cod. pen., non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti dell’imputato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati, in funzione di una valutazione prognostica delle misure richieste che sono destinate a sostituire le pene della reclusione e dell’arresto non superiori a quattro anni.
Tale vaglio, che non può prescindere dal percorso di vita seguito dall’istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sull’idoneità prospettica delle sanzioni sostitutive brevi, Ł stato correttamente compiuto dalla Corte di merito che si Ł espressa in termini rispettosi delle emergenze processuali, mentre il ricorso Ł meramente confutativo.
A questo proposito, si richiama la giurisprudenza di legittimità che ha affermato: «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i “fondati motivi” che, ai sensi della dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena» (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 – 01).
2.3. In definitiva, il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, sicchØ si palesa inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME