Pene Sostitutive Negate: Quando la Personalità dell’Imputato è Decisiva
L’applicazione delle pene sostitutive rappresenta un pilastro del sistema sanzionatorio moderno, mirando a evitare il carcere per reati di minore gravità e a favorire il reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, l’accesso a queste misure non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la valutazione sulla personalità dell’imputato e la prognosi di una sua futura ricaduta nel reato sono elementi centrali e discrezionali del giudice di merito, il cui giudizio, se logicamente motivato, non può essere messo in discussione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado dal Tribunale di Ivrea e in appello dalla Corte di Appello di Torino per reati legati alla falsificazione di documenti (artt. 497 bis, 477 e 482 del codice penale). L’imputato, non contestando la sua colpevolezza, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando un unico punto: il mancato riconoscimento dei presupposti per l’applicazione di pene sostitutive o alternative alla detenzione.
A suo avviso, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato il diniego, basando la propria decisione su argomentazioni illogiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle pene sostitutive
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno sottolineato come la sentenza impugnata avesse, al contrario, fornito una motivazione del tutto logica e ineccepibile per giustificare il rigetto della richiesta. La decisione non era arbitraria, ma fondata su un’attenta analisi di specifici elementi.
Il Giudizio di Merito e i Limiti del Ricorso in Cassazione
Il punto cruciale della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La valutazione dei presupposti per la concessione delle pene sostitutive implica un’analisi approfondita della personalità del condannato e del suo contesto di vita, al fine di formulare una prognosi sul suo comportamento futuro. Questo tipo di valutazione rientra pienamente nel cosiddetto “giudizio di merito”, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
La Corte di Cassazione interviene solo per verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza non sia palesemente illogica o contraddittoria. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
L’Importanza della Prognosi Futura
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati da parte dell’imputato. Questa previsione negativa era basata su “aspetti soggettivi della personalità” che, secondo i giudici, orientavano verso un concreto rischio di recidiva. Poiché questa valutazione era supportata da argomentazioni coerenti, la Cassazione ha ritenuto di non poterla sindacare.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta: il ricorso è manifestamente infondato perché la sentenza della Corte d’Appello ha costruito il suo diniego su “argomentazioni logiche e ineccepibili”. Il giudizio prognostico sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato è un tipico giudizio di merito. Tale giudizio non diventa illogico solo perché si basa sulla valutazione di elementi soggettivi della personalità del condannato; anzi, sono proprio questi elementi che il giudice deve considerare per orientare la sua decisione. Il ricorrente, di fatto, non ha evidenziato una vera e propria illogicità nel ragionamento della Corte territoriale, ma ha semplicemente manifestato il suo disaccordo con la valutazione compiuta, cosa che non è sufficiente per fondare un ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle pene sostitutive non è un diritto automatico del condannato, ma è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice. Tale valutazione, incentrata sulla personalità dell’imputato e sul rischio di recidiva, se ben motivata, è insindacabile in sede di legittimità. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che, ai fini dell’ottenimento di misure alternative al carcere, è cruciale dimostrare non solo l’assenza di pericolosità sociale attuale, ma anche fornire elementi concreti che supportino una prognosi favorevole per il futuro.
È possibile ottenere pene sostitutive alla detenzione anche se si è stati condannati?
Sì, è possibile, ma la concessione non è automatica. È soggetta a una valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare i presupposti di legge e formulare una prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la motivazione della Corte d’Appello, che negava le pene sostitutive basandosi su una prognosi sfavorevole, era logica e ben argomentata. L’appello si limitava a contestare una valutazione di merito, senza dimostrare alcuna palese illogicità.
Quale elemento è stato decisivo per negare le pene sostitutive all’imputato?
L’elemento decisivo è stato il giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati. I giudici di merito hanno valutato negativamente alcuni aspetti soggettivi della personalità dell’imputato, ritenendo probabile che potesse commettere altri crimini in futuro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31437 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31437 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea di condanna per i reati di cui agli artt. 497 bis, 477 e 482 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazio in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti per l’applicazione di pene sostitutive o alternative a quelle detentive – è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (cfr. p. 8 della sentenza impugnata) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito ch non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.