Pene Sostitutive e Precedenti Penali: Quando la Prognosi Negativa Chiude la Porta
L’introduzione delle pene sostitutive ha rappresentato una significativa evoluzione del nostro sistema sanzionatorio, offrendo alternative al carcere per pene detentive brevi. Tuttavia, l’accesso a tali misure non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 23482/2024) ribadisce un principio fondamentale: la concessione di benefici è strettamente legata a una valutazione prognostica sulla futura condotta del condannato. Se i precedenti penali e la storia personale indicano un’alta probabilità di recidiva, le porte delle misure alternative restano chiuse.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato, avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva respinto la sua richiesta di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare, una delle pene sostitutive previste dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022). Il ricorrente contestava le motivazioni addotte dai giudici di merito, ritenendole insufficienti a giustificare il diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse meramente reiterativo, ovvero si limitasse a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo cruciale della Prognosi nelle Pene Sostitutive
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della prognosi comportamentale del condannato. La Corte ha confermato la correttezza del ragionamento della Corte d’Appello, che aveva negato la misura alternativa sulla base dell’impossibilità di formulare un giudizio favorevole sul futuro comportamento del soggetto.
I fattori determinanti per questa prognosi negativa sono stati:
* Gravi precedenti penali: Il curriculum criminale del ricorrente era particolarmente pesante, includendo anche una condanna per associazione di tipo mafioso.
* Recidiva: Le numerose ricadute nel reato, avvenute anche dopo lunghi periodi di detenzione, sono state interpretate come un chiaro indicatore della sua incapacità di astenersi da attività delinquenziali.
* Inaffidabilità: La storia personale del condannato dimostrava una persistente incapacità di rispettare le prescrizioni e le regole, un elemento essenziale per la buona riuscita di qualsiasi misura alternativa alla detenzione.
La Cassazione ha ribadito che, anche alla luce delle recenti riforme, il giudice, nel decidere sulla concessione delle pene sostitutive, è vincolato ai criteri di valutazione stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, che impongono di considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Quando la motivazione del giudice di merito è logica, congrua e ben argomentata, come in questo caso, essa sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti di applicabilità delle pene sostitutive. Non basta che la pena da scontare rientri nei limiti di legge per avere diritto a una misura alternativa. È indispensabile che il giudice possa formulare una prognosi favorevole, basata su elementi concreti, circa la capacità del condannato di intraprendere un percorso di reinserimento sociale e di rispettare le regole. In presenza di una storia criminale che depone in senso contrario, caratterizzata da reati gravi e da una sistematica tendenza a delinquere, il diniego della misura sostitutiva non solo è legittimo, ma appare come una scelta coerente con la finalità stessa della pena.
È possibile ottenere pene sostitutive alla detenzione anche in presenza di precedenti penali?
Sì, ma la loro concessione non è automatica. Il giudice deve valutare la gravità dei precedenti e la storia personale del condannato. Se questi elementi portano a una prognosi sfavorevole, indicando un’alta probabilità che il soggetto commetta nuovi reati, la richiesta di pene sostitutive verrà respinta, come accaduto nel caso di specie.
Quali criteri usa il giudice per decidere sulla concessione di pene sostitutive?
Il giudice è vincolato alla valutazione dei criteri indicati nell’art. 133 del codice penale. Questi includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali, dalla condotta di vita e da altri fattori che permettono di formulare una prognosi sulla sua futura affidabilità e capacità di rispettare le prescrizioni.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato “meramente reiterativo”?
Se il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza contestare specificamente le motivazioni della decisione impugnata, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE con il quale contesta la motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare prevista dal d. Igs. 150/22 è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza;
considerato che il motivo è meramente reiterativo e non tiene conto della risposta resa in sentenza, che giustifica il diniego per l’impossibilità di formulare una prognosi favorevole a luce dei gravi precedenti penali dell’imputato, anche per associazione mafiosa, e delle ricadute nel reato anche a seguito dei lunghi periodi di detenzione subiti, ritenuti indicativi incapacità di astenersi da attività delinquenziale e di rispettare le prescrizioni connesse a pena sostitutiva richiesta;
ritenuto che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il giudice, anche a seguit delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché i giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295), nel caso di specie la motivazione sulla impraticabilità e inidoneità della misura congrua e adeguata, avendo i giudici dato conto dell’elemento ostativo e della sua incidenza negativa sull’adempimento delle prescrizioni;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consigliere, stensore