Pene Sostitutive e Ricorso Generico: La Decisione della Cassazione
L’accesso alle pene sostitutive, introdotte per favorire percorsi di riabilitazione alternativi al carcere, non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per contestare efficacemente una sentenza, i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici. In caso contrario, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La difesa contestava principalmente due aspetti della decisione di secondo grado: la conferma dell’applicazione della recidiva reiterata e, soprattutto, la mancata concessione delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis del codice penale. L’imputato sperava di poter beneficiare di una misura alternativa alla detenzione, ma i giudici di merito avevano negato questa possibilità.
La Valutazione sul Pericolo di Recidiva
Il fulcro della decisione della Corte d’Appello, e di conseguenza dell’analisi della Cassazione, risiedeva nel giudizio negativo sulle prospettive di riabilitazione del condannato. I giudici di secondo grado avevano motivato la loro scelta di non concedere le pene sostitutive evidenziando un concreto e attuale pericolo di recidiva. Tale pericolo era stato desunto da elementi specifici: un recente precedente per lesioni, successivo ai fatti per cui si procedeva, e le stesse modalità di commissione del reato. Secondo la Corte d’Appello, questi fattori indicavano una scarsa probabilità che l’imputato potesse astenersi dal commettere nuovi reati.
La Genericità del Ricorso: un Errore Fatale
Di fronte a questa motivazione, il ricorso per Cassazione si è rivelato inefficace. La Suprema Corte ha infatti rilevato come i motivi presentati dalla difesa fossero affetti da “genericità assoluta”. In pratica, l’imputato non aveva mosso critiche specifiche e puntuali al ragionamento logico seguito dalla Corte d’Appello. Si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, senza riuscire a evidenziare alcun vizio logico o giuridico nella sentenza impugnata. Anche una successiva memoria difensiva non ha fatto altro che reiterare le medesime censure, già ritenute inammissibili.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova e autonoma valutazione dei fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione congrua e non manifestamente illogica per negare le pene sostitutive. La valutazione sul pericolo di recidiva era basata su elementi concreti e non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità attraverso motivi generici. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea un’importante lezione per la pratica legale: la specificità dei motivi è un requisito essenziale per l’ammissibilità di un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito; è necessario individuare e argomentare in modo preciso i vizi logici o le violazioni di legge che la inficiano. Un ricorso generico, che non si confronta analiticamente con la motivazione della sentenza che intende criticare, è destinato a fallire. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3000 euro.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso affetti da “genericità assoluta”, in quanto non contestavano specificamente la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte.
Perché al condannato non sono state concesse le pene sostitutive?
Le pene sostitutive sono state negate perché i giudici di merito hanno espresso un giudizio negativo sulle sue prospettive di emendabilità, ravvisando un concreto pericolo di recidiva basato su un precedente specifico per lesioni e sulle modalità dei fatti.
Quali sono le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 c.p.p., a seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40533 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40533 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INDIRIZZO NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i due motivi di ricorso sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dal precedente recente per lesioni, successivo ai fatti, e dalle modalità dei fatti Z di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, anche in ragione della genericità del motivo di appello rispetto ad una motivazione della sentenza di primo grado che già aveva fornito ampia giustificazione delle ragioni della decisione sul punto;
ritenuto che con la memoria difensiva prodotta dall’AVV_NOTAIO si reiterano le medesime censure già ritenute inammissibili con specifico riferimento alla mancata applicazione delle pene sostitutive;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 21 novembre 2025