Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME tentativo di di furto aggravato.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazio in ordine al diniego dell’applicazione delle pene sostitutive COGNOME pena detentiva
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno ritenuto infatti che, nel caso di specie, non sussist le condizioni per l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva in quanto, riguardo COGNOME personalità dell’imputato e ai criteri di cui all’art. 133 c l’applicazione di tale pena sostitutiva non poteva essere valutata come utile rieducazione del condanNOME. Facendo riferimento ai parametri di cui all’art. 133 c pen. e COGNOME personalità dell’imputato, la Corte territoriale ha argomentato rifer ai plurimi precedenti specifici del COGNOMECOGNOME COGNOME constatazione che la sospens condizionale della pena non aveva conseguito alcun effetto, essendo l’imputa torNOME a commettere reati contro il patrimonio, anche di rilevante COGNOMErme soci che pertanto non poteva formularsi una prognosi positiva circa la capac dell’imputato di adempiere alle prescrizioni imposte dalle misure sostitutive d pena detentiva. I giudici di merito hanno dunque concluso sulla assolu inadeguatezza delle misure sostitutive sia COGNOME rieducazione dell’imputato sia prevenzione dCOGNOME commissione di ulteriori reati.
Orbene, la motivazione attiene all’esercizio di un potere discrezionale qual quello previsto dall’art. 58 legge 689/81 e, poiché è congrua, non manifestamen illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede. E’ stato già c da questa Corte di legittimità che, se è vero che il d.lgs. n. 150/2022 è inter sulla legge 689/81 con l’evidente obiettivo di estendere l’ambito applicativo d sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive), è pur vero che, nel testo attualmente vigente, l’art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudi debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri in dall’art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, nel deci applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice valutare quale sia la pena più idonea COGNOME rieducazione del condanNOME e se possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commission altri reati. Nel motivare sull’applicazione (o mancata applicazione) delle sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti pe
dell’imputato, ma non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell’efficacia dell sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea COGNOME rieducazione rispe pena detentiva (Sez. 4 – n. 42847 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285381 – 01; Sez 4, n.636 del 29/11/2023, nm).
Alla luce di quanto esposto, è evidente che la Corte territoriale ha diffusam argomentato in ordine agli aspetti sopra indicati.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussisten ipotesi di esonero, al versamento di una somma COGNOME Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila COGNOME Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.