Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43622 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43622 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FORLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17.3.2023 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma del pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME, che lo aveva dichiara colpevole del reato di furto aggravato, ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclu ed euro 120,00 di multa, riducendola in virtù della doverosa applicazione della riduzione la scelta del rito omessa dal primo giudice, confermando nel resto la decisione del pr giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difen di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato – di seguito enunciato nei limit all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza ed erronea applicazione artt. 53 e 58 della legge n. 689/81 in relazione all’art. 133 cod. pen. nonché la mani contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte d’appello di Bologna, dopo accolto il motivo di appello concernente l’omessa applicazione della riduzione della pe conseguente alla trattazione del processo con giudizio abbreviato, ha rigettato la richie sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità avanzata a seguito delle legislative di cui al decreto legislativo 150/22 (cd. Riforma Cartabia) e, segnatamente novellati artt. 53 e 58 della legge 689/81 in tema di sanzioni sostitutive. La Corte terr ha motivato il diniego “considerata la presenza di numerosi precedenti penali molti dei q per i delitti contro il patrimonio. Tale dato – prosegue la Corte – testimonier inaffidabilità del condannato che risulterebbe ribadita anche nel presente procedimen penale attesa l’applicazione di misura cautelare nei suoi confronti. Conclude la Co territoriale affermando contraddittoriamente che allo stato ‘non’ sussistono fondati m per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Ebbene, la decisione della Corte non sembra basata su una corretta e puntuale applicazione/interpretazione de novellati artt. 53 e 58 che hanno radicalmente modificato l’ambito e le prospetti applicazione delle sanzioni sostitutive. La ratio ispiratrice della riforma – come evid anche dall’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione – deve essere individuata nel considerazione, da tempo diffusa anche nel contesto internazionale, secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai pos risultati attesi in termini di risocializzazione del condannato e di riduzione dei recidiva e nell’altrettanto radicata convinzione che nei casi di pena detentiva di durata, la finalità, imposta dall’art. 27 Cost., di rieducazione e di risocializza condannato può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene da eseguirsi nella comunità delle persone libere, in modo da escludere o ridurre l’effetto di desocializzaz della detenzione in istituti di pena, relegando questa al ruolo di estrema ratio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale premessa di sistema deve guidare il potere discrezionale del giudice nell’applicazione nella scelta delle pene sostitutive. L’articolo 58 stabilisce il richiamo ai criteri di 133 cod. pen. e pone altresì al giudice il compito di effettuare la necessaria valutazione la maggiore idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato rispetto a pena detentiva, nonché di valutare il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione d ulteriori reati, oltre al giudizio – di carattere ostativo alla concessione – circa la s di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato Quindi il giudice dovrà ora aprirsi a una rinnovata visione dell’istituto proprio nel perseguita dal legislatore in cui la pena detentiva pura costituisce l’ultima scelta e l sostitutiva rappresenta l’opzione primaria essendo in grado di meglio realizzare il rieducativo previsto in costituzione.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi pro al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente soffermarsi, innanzitutto, su quella che è la ratio della rinnovata disciplina delle sanzioni sostitutive brevi, ora denominate espressamente pene, tema che i ricorso in scrutinio, attraverso il motivo articolato, ha devoluto a questa Corte di legit Occorre, in particolare, stabilire, ai fini che occupano, se la ‘rinnovata’ prospettiv rieducazione e del reinserimento sociale, come si assume in ricorso, permei le nuove disposizioni al punto da lasciare in secondo piano l’esigenza special preventiva – sempre presente nell’ambito del processo sanzionatorio, e da incidere – e in che termini – an sull’impronta di tipo discrezionale del potere sanzionatorio del giudice.
Va subito detto che il nuovo art. 20-bis c.p. – introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n attuativo dei principi enunciati con l’art. 1, comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. legge delega della cd. Riforma Cartabia – segna il formale ingresso nel Codice penale dell categoria delle ‘pene detentive brevi’ in ottemperanza alla riserva di codice – e che l’art. 71 del medesimo d.lgs. 150/22 ha introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281 n.689, ridisegnato anche il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pe detentive brevi (sanzioni sostitutive che già all’epoca furono dettate dall’in di deflazionare la carcerazione breve, ritenuta inefficace, de-socializzante e per
criminogena, a fronte di pene detentive di breve durata, intento perseguito appunt sostituendole con una risposta sanzionatoria che, accanto alla portata special preventiva avesse anche un intrinseco effetto risocializzante e riparativo in generale, come d’altro impone l’articolo 27 della Costituzione).
Vi è stata innanzitutto un’estensione della nozione di pena detentiva “breve” che prima del riforma comprendeva le pene detentive di durata non superiore ai due anni, mentre adesso le pene sostitutive si applicano alle pene di durata fino a quattro anni (il giudic pronunciare sentenza di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., quando ritiene di determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sost tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di p utilità – sicché nel caso di specie sussiste(va) il presupposto quantitativo della sostituibile; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sost altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’arti 56-quater).
Prima della riforma la durata della pena detentiva breve era sostanzialmente pari a quell della pena suscettibile di essere condizionalmente sospesa e comunque i due benefici, la sospensione condizionale e la sostituzione della pena, erano cumulabili. Con la riforma invece, i due istituti non possono trovare applicazione congiunta in quanto il beneficio d sospensione condizionale della pena esclude la possibilità di sostituire la pena detenti secondo quanto previsto dall’art. 61-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall’art comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2022.
Anche da tale divieto di cumulo si evince che la riforma mira ad arginare il pericol di recidiva soprattutto attraverso la finalità rieducativa e risocializzante cui devono tend pene sostitutive, corredate dal programma stilato dall’UEPE sulla base della situazion specifica del condannato e dalle prescrizioni imposte dal giudice, finalità che il bene della sospensione condizionale della pena non consente invece di realizzare nella sua pregnanza, fondandosi esso sul un mero obbligo di astensione incentivato dalla perdita del beneficio in caso di commissione di un nuovo reato (non essendo esso necessariamente ancorato – in special modo quando si versa nell’ipotesi della prima concessione prestazioni accessorie idonee ad incidere efficacemente sul processo di rieducazione).
1.a semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità costituiscono, delle vere e proprie pene-programma, imperniate non solo su obblighi di astensione e divieti, ma anche sul programma redatto da U.E.P.E. e sulle prescrizioni positive che giudice, all’esito del contraddittorio e basandosi anche sul progetto di trattam dell’U.E.P.E., andrà ad individuare (art. 564er I. n. 689/1981).
Venendo quindi ai poteri discrezionali che il legislatore ha voluto attribuire al giudice i di applicazione e scelta delle pene sostitutive, si deve osservare che essi sono significat
pienamente coerenti con la ratio generale di questa parte della riforma in vista di una deflazione delle pene detentive brevi, ma soprattutto di un senso rieducativo effettivo d alle pene sostitutive: “il giudice tenuto conto dei criteri indicati nell’ art. 1.33 c. ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pen detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione d altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato” (art. 58).
L’esigenza di rieducazione si compenetra con quella di tutela della collettività nel senso questa si realizza essenzialmente anche tramite il processo di rieducazione, puntellato dal prescrizioni imposte dal giudice.
L’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo ai meglio, sia in un’ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all’applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel ta di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l’adozio quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzion della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, ne adeguati controlli e prescrizioni.
Sicché, sebbene la decisione di applicare la pena sostitutiva si muova, in coerenza con l rado sopra delineata, nell’ottica di individuare una pena che sia – la – più idonea a rieducazione del condannato, nell’ambito di tale valutazione trova posto – e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di contemperare interessi di pari rango – in una posizione di uguale grado, anche la necessità che essa – corredata dalle indispensabili prescrizioni ch vanno a bilanciare i margini di libertà che tali misure in maniera più o meno intensa seconda del tipo, lasciano al condannato – scongiuri, medio tempore, la commissione di altri reati.
P.isulta evidente allora che il presupposto da cui deve muovere il giudice al fine di verif dell’applicazione della pena sostitutiva breve è quello della valutazione della sussiste o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull’esigenza di neutralizzazion del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anche durante l’esecuzione del pena.
Quanto alla motivazione, l’art. 58 si limita a prevedere che il giudice deve indicare i m che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva, diffondendosi, piuttosto, sulla st argomentativa che il provvedimento deve avere quanto alla scelta del tipo (essedo chiaramente da privilegiare la pena non detentiva nell’impostazione che risulta dal disposizioni in argomento); è soprattutto in tale fase di selezione della pena che entr
gioco la specifica esigenza rieducativa dovendo il giudice – per espressa prevision contenuta nell’art. 58 – scegliere quella più idonea alla rieducazione e al reinserime sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale (e quando applica semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragion cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o l pecuniaria).
Nel caso di specie, il giudice – la Corte di appello chiamata a decidere su sollecitazione d difesa che ha inteso avvalersi delle nuove previsioni medio tempore entrate in vigore – ha a monte reputato non sostituibile la pena detentiva inflitta indicando i fondati motivi – ri nella valutazione preliminare dall’art. 58 – per i quali ritenere che le prescrizio sarebbero state adempiute dall’imputato (evidente è il mero errore materiale in cui è incor nell’anteporre un “non” alla frase “sussistono fondati motivi per ritenere che le prescri non saranno adempiute dal condannato”).
In particolare, la Corte di appello ha richiamato i numerosi precedenti penali risulta carico dell’imputato, molti dei quali per delitti contro il patrimonio, e ha ritenuto ch potesse formulare un giudizio positivo in termini di affidabilità del condannato per il f tenuto anche conto che nel presente procedimento l’imputato era stato, tra l’altro, recente sottoposto a misura cautelare a seguito di convalida dell’arresto per il furt chiesa di vari oggetti sacri ed ex voto in argento, perpetrato nel 2022, dopo, appunto, u lunga serie di reati contro il patrimonio già commessi.
il ricorso, dal canto suo, non ha neppure evidenziato se l’attività lavorativa dell’impu elemento che, genericamente, la difesa adduce ai fini della valutazione in argomento – abbia avuto inizio prima o dopo il furto oggetto del presente giudizio, specificazione, questa, del tutto irrilevante al fine di valutare il ruolo del lavoro nelle dinamiche c dell’imputato.
Ebbene, tenuto conto che la valutazione circa l’an dell’applicazione della pena sostitutiva che compete al giudice è di tipo discrezionale, prevedendo l’art. 58 che « Il giudice, nei fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice pen non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva, si deve ritenere sufficientemente congrua la motivazione resa dall corte territoriale nel caso di specie, per avere essa espresso, sia pure in maniera sintet quelle ragioni ostative alla prognosi favorevole circa l’adempimento delle prescrizioni quindi la commissione di ulteriori reati – che l’art. 58 impone di formulare in via prelim sulla base di elementi concreti (laddove la rieducazione, legata alla puntuale esecuzion della pena sostitutiva, non potrà che costituire la prospettiva in cui si muove l’applica della pena sostitutiva, applicazione che rimane in ogni caso subordinata al giudizio idoneità della pena sostitutiva a scongiurare il pericolo di recidiva anche medio tempore).
In altri termini, si ritiene che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del g merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva non possa che fermarsi secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specifica affermati in tema di trattamento sanzionatorio – alla verifica della sussistenza di congrua motivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi ad u prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dal giudice ma anche quelle insite n stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenti comportamentali specifici).
2 Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/7/2023.