Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33403 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33403 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di MATERA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/~ite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 23 gennaio 2024 del Tribunale di Matera che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della pena della detenzione domiciliare sostitutiva ai sensi degli artt. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e 54 legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Matera del 27 febbraio 2019, definitiva il 31 marzo 2023.
Il Tribunale ha evidenziato che la condanna per la quale COGNOME aveva chiesto la pena sostitutiva era relativa a un reato di evasione commesso dallo stesso in esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari, elemento che, contestualmente ai numerosi precedenti penali dello stesso, non permetteva di formulare un giudizio positivo in termini di affidabilità.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56, 58 legge n. 689 del 1981, 95 T.U. stup., 125 e 546, comma 1, n. 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe rigettato la richiesta solo perché ha ritenuto sussistente il pericolo di recidivanza del reato, senza considerare la finalità rieducativa dell’istituto richiesto, anche in forza del fatto c la commissione dell’ultimo reato a carico di Stati era stato commesso a gennaio 2018.
Nel ricorso, poi, si contesta l’ordinanza impugnata, nella parte in cui il g dell’esecuzione ha ritenuto, quale elemento negativo, il fatto che il luogo di esecuzione della pena sostitutiva sarebbe stato distante diverse decine di chilometri dalla sede del Ser.D e dal luogo di lavoro, in quanto elemento del tutto ininfluente ai fini della concessione della pena sostitutiva.
Secondo la difesa, infatti, il dedotto pericolo di recidivanza poteva essere contenuto impartendo prescrizioni restrittive o limitative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova in dritto premettere che il nuovo art. 20-bis cod. pen. – introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) – segna il formale ingresso codicistico della categoria delle “pene detentive brevi” e che l’art. 71 del medesimo d.lgs. 150 del 22 ha introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281
n. 689, ridisegnando anche il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi.
Vi è stata innanzitutto un’estensione della nozione di pena detentiva “breve” che, prima della Riforma, comprendeva le pene detentive di durata non superiore ai due anni, mentre adesso le pene sostitutive si applicano alle pene di durata fino a quattro anni.
Prima della Riforma, poi, la durata della pena detentiva breve era sostanzialmente pari a quella della pena suscettibile di essere condizionalmente sospesa e comunque i due benefici, la sospensione condizionale e la sostituzione della pena, erano cumulabili; con la Riforma, invece, i due istituti non possono trovare applicazione congiunta in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena esclude la possibilità di sostituire la pena detentiva, secondo quanto previsto dall’art. 61-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2022.
Anche da tale divieto di cumulo, si evince che la riforma mira ad arginare il pericolo di recidiva, soprattutto attraverso la finalità rieducativa e risocializzant cui devono tendere le pene sostitutive, corredate dal programma stilato dall’UEPE sulla base della situazione specifica del condanNOME e dalle prescrizioni imposte dal giudice, finalità che il beneficio della sospensione condizionale della pena non consente invece di realizzare nella sua pregnanza, fondandosi esso sul mero obbligo di astensione incentivato dalla perdita del beneficio in caso di commissione di un nuovo reato (non essendo esso necessariamente ancorato – in special modo quando si versa nell’ipotesi della prima concessione – a prestazioni accessorie idonee ad incidere efficacemente sul processo di rieducazione).
La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità costituiscono, invece, delle vere e proprie pene-programma, imperniate non solo su obblighi di astensione e divieti, ma anche sul programma redatto da U.E.P.E. e sulle prescrizioni positive che il giudice, all’esito del contraddittorio e basandos anche sul progetto di trattamento dell’U.E.P.E., andrà ad individuare (art. 56-ter legge n. 689 del 1981).
Venendo, quindi, ai poteri discrezionali che il legislatore ha voluto attribuire al Giudice in sede di applicazione e scelta delle pene sostitutive, si deve osservare che essi sono significativi e pienamente coerenti con la ratio generale di questa parte della riforma in vista di una deflazione delle pene detentive brevi, ma soprattutto di un senso rieducativo effettivo dato alle pene sostitutive: ai sensi dell’art. 58 legge n. 689 del 1981, « il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenu conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condanNOME e quando,
anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condanNOME».
L’esigenza di rieducazione, pertanto, si compenetra con quella di tutela della collettività nel senso che questa si realizza essenzialmente anche tramite il processo di rieducazione, puntellato dalle prescrizioni imposte dal giudice: l’applicazione delle pene sostitutive, non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, sia pure in un’ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all’applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l’adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessi di adeguati controlli e prescrizioni (Sez. 5, n. 43622 del 11/07/2023, COGNOME, non mass.)
Sicché, sebbene la decisione di applicare la pena sostitutiva si muova, in coerenza con la ratio sopra delineata, nell’ottica di individuare una pena che sia la più idonea alla rieducazione del condanNOME, nell’ambito di tale valutazione trova posto in una posizione di uguale grado, anche la necessità che essa – corredata dalle indispensabili prescrizioni che vanno a bilanciare i margini di libertà che tali misure in maniera più o meno intensa, a seconda del tipo, lasciano al condanNOME – scongiuri, medio tempore, la commissione di altri reati.
Risulta evidente, quindi, che il presupposto da cui deve muovere il giudice al fine di verificare l’an dell’applicazione della pena sostitutiva breve è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni saranno adempiute, perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull’esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anche durante l’esecuzione della pena.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto non sostituibile la pena detentiva inflitta indicando i fondati motivi – richiesti nella valutazione preliminar dall’art. 58 citato – per i quali ha ritenuto che le prescrizioni non sarebbero stat adempiute dal condanNOME.
Il Tribunale, infatti, a sostegno di questa prognosi negativa in modo ineccepibile ha evidenziato che COGNOME presentava numerosissimi precedenti e che la pena in ordine alla quale era stata chiesta la sostituzione con la detenzione domiciliare breve era relativa a un reato di evasione, posto in essere mentre il condanNOME stava eseguendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.
In forza di quanto sopra, il giudice di merito, fornendo sul punto motivazione plausibile, è correttamente pervenuto al convincimento di non pote escludere il pericolo di recidiva dei reati e, quindi, ha rigettato la richiest
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp Così deciso il 29/04/2024