Pene Sostitutive e Precedenti Penali: Quando il Giudice Può Negarle
L’applicazione delle pene sostitutive rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per evitare il carcere in caso di condanne a pene detentive brevi. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere discrezionale del giudice, sottolineando come i precedenti penali e le modalità del reato possano giustificare un diniego. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Evasione e Richiesta di Misure Alternative
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una persona condannata per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare. L’imputata, tramite il suo legale, aveva presentato ricorso avverso la decisione della Corte di Appello, la quale aveva negato la sostituzione della pena detentiva con una delle misure previste dalla legge n. 689 del 1981. Il motivo del ricorso si basava su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando il motivo addotto come manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte di Appello era corretta e adeguatamente motivata. I giudici di secondo grado avevano confermato la valutazione del Tribunale, basata sull’insussistenza dei presupposti per concedere le pene sostitutive.
Le Motivazioni: Perché Sono State Negate le Pene Sostitutive?
La decisione della Corte si fonda su un’analisi attenta e rigorosa della situazione personale e processuale dell’imputata. Il diniego del beneficio non è stato arbitrario, ma ancorato a elementi concreti che delineavano un quadro di elevata pericolosità sociale e scarsa affidabilità.
La Valutazione dei Precedenti Penali
Un elemento centrale nella valutazione del giudice è stata la presenza di numerosi e gravi precedenti penali a carico dell’imputata. I reati pregressi (furto, stupefacenti, ricettazione e invasione di terreni) sono stati considerati indicatori di una spiccata tendenza a delinquere. Questa storia criminale ha contribuito a formulare una prognosi negativa, ovvero la previsione che l’imputata non si sarebbe astenuta da future condotte illecite.
Le Modalità del Reato e l’Intensità del Dolo
Oltre ai precedenti, i giudici hanno dato peso alle specifiche modalità dell’evasione. Il fatto che fosse avvenuta in orario notturno e si fosse protratta per oltre sei ore è stato interpretato come un segnale di un’intensa volontà criminale (dolo). La lunga durata della violazione ha dimostrato una deliberata e persistente intenzione di sottrarsi alla misura restrittiva, minando la fiducia nella possibilità di un percorso rieducativo attraverso misure alternative al carcere.
Le Conclusioni: Il Potere Discrezionale del Giudice
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice, nel decidere sulla concessione delle pene sostitutive, esercita un potere discrezionale che deve essere guidato dai criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo). Anche a seguito delle recenti riforme, questa valutazione rimane centrale. Se la motivazione del giudice è logica, coerente e basata su elementi concreti, come in questo caso, la sua decisione è insindacabile in sede di legittimità. L’ordinanza conferma quindi che la concessione delle misure alternative non è un diritto, ma una possibilità subordinata a una valutazione prognostica positiva, che in presenza di gravi indizi contrari può essere legittimamente negata.
A quali condizioni un giudice può negare l’applicazione delle pene sostitutive?
Un giudice può negare le pene sostitutive quando, sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale, formula una prognosi negativa sulla futura condotta del condannato. Ciò accade se ritiene probabile che la persona commetta nuovi reati, basandosi su elementi come gravi precedenti penali e le modalità del reato commesso.
I precedenti penali di un imputato influenzano la possibilità di ottenere le pene sostitutive?
Sì, i precedenti penali sono un elemento fondamentale. Come dimostra il caso in esame, numerosi e gravi precedenti per reati come furto, stupefacenti e ricettazione possono essere considerati indicativi di una tendenza a delinquere e portare a una valutazione negativa, precludendo l’accesso alle pene sostitutive.
In caso di evasione, quali elementi valuta il giudice per decidere sulla concessione delle pene sostitutive?
Per il reato di evasione, il giudice valuta le concrete modalità del fatto (ad esempio, se è avvenuta di notte e la sua durata) e l’intensità del dolo (la volontà criminale). Una lunga evasione notturna, unita a una storia di precedenti penali, può dimostrare un’alta pericolosità sociale e giustificare il diniego delle pene sostitutive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7580 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 18/12/1980
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME NOME
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione in appello delle pene sostitutive ex art. 53 ss. I.n. 689 del 1981 per la condanna dell’imputata per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare – deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello ha confermato la valutazione del primo Giudice in merito alla insussistenza dei presupposti per operare la richiesta sostituzione alla luce dell’assenza di elementi prognostici indicativi di una ragionevole prognosi di astensione da ulteriori condotte delittuose, tenuto conto, da un lato, delle concrete modalità dell’evasione (accertata in ora notturna e protrattasi per oltre sei ore) e dell’intensità del dolo, dimostrata dalla durata della violazione, e, dall’altro lato dei numerosi e gravi precedenti penali a carico (per furto, stupefacenti, ricettazione e invasione di terreni);
Rilevato che si tratta di motivazione certamente non illogica e conforme al principio secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul pun adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01);
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025