Pene Sostitutive: Il Rischio di Recidiva Giustifica il Diniego
L’applicazione delle pene sostitutive rappresenta un tema centrale nel diritto penale moderno, bilanciando l’esigenza punitiva con quella rieducativa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 668/2025, ha ribadito i confini del potere discrezionale del giudice nel negare tali misure, specialmente quando emerge un concreto rischio di recidivanza. Questa decisione offre spunti importanti sui criteri di valutazione che guidano i giudici e sui limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati per una serie di furti aggravati, commessi a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. La Corte d’Appello, pur riducendo la pena inflitta in primo grado, respingeva la richiesta degli imputati di sostituire la pena detentiva residua con misure alternative. Secondo i giudici di merito, le modalità delle condotte e la loro rapida successione nel tempo indicavano un’elevata probabilità che gli imputati potessero commettere nuovi reati. Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte della Corte territoriale.
La Valutazione delle Pene Sostitutive da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Il punto centrale della decisione ruota attorno alla natura del potere del giudice di merito nella concessione o nel diniego delle pene sostitutive. Anche a seguito delle recenti riforme (d.lgs. 150/2022), la valutazione del giudice rimane discrezionale e strettamente ancorata ai criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
La Corte Suprema ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma di verificare che quest’ultima sia basata su una motivazione logica, congrua e priva di vizi giuridici. Se la motivazione esiste ed è coerente, come nel caso di specie, il giudizio non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato il proprio diniego. I giudici avevano valorizzato due elementi sintomatici specifici:
1. Le modalità dei fatti: Le circostanze concrete dei furti commessi.
2. La reiterazione delle condotte: La commissione di più reati in un breve lasso di tempo.
Questi fattori sono stati considerati indicatori di un concreto ‘rischio di recidivanza’, ovvero della probabilità che gli imputati potessero commettere nuovi crimini. Di conseguenza, le pene sostitutive sono state ritenute inadeguate a svolgere la loro funzione rieducativa e a garantire la tutela della collettività.
I ricorsi degli imputati, al contrario, sono stati giudicati generici ed esplorativi, poiché non presentavano elementi di fatto specifici in grado di ‘disarticolare’ la logica e convincente motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, la Cassazione ha confermato la decisione, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: la concessione delle pene sostitutive non è un diritto automatico, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. Per contestare efficacemente un diniego, non è sufficiente una critica generica, ma è necessario dimostrare un vizio logico o una palese erroneità nella motivazione del giudice. La decisione evidenzia come il rischio di recidivanza, se adeguatamente provato attraverso le circostanze del caso, costituisca un ostacolo insormontabile all’applicazione di misure alternative alla detenzione.
Perché è stata negata la richiesta di applicazione delle pene sostitutive?
La richiesta è stata negata perché la Corte d’Appello ha ritenuto che le modalità dei fatti e la reiterazione dei reati in un breve periodo indicassero un concreto rischio di recidivanza, rendendo le pene sostitutive inadeguate a scopi rieducativi.
Il giudizio del giudice sulla concessione delle pene sostitutive è sempre insindacabile in Cassazione?
No, non è sempre insindacabile. Tuttavia, il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logicità della motivazione. Se il giudice di merito fornisce una motivazione adeguata e congrua, come nel caso di specie, il suo giudizio discrezionale non può essere riformato.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 668 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME [O per i delitti di cui agli artt. 61 n. 5, 110, 624-bis e 625 nn. 2 e 4 cod. pen. (fatti comme Benevento 1’8 novembre 2017 ed in Casalduni 1’11 novembre 2017), riducendo la pena loro inflitta;
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso proposto da ciascun ricorrente, con il quale si contesta il rig della richiesta di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, è manifestament infondato e non consentito in questa sede, posto che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito del modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo pote discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031), come accaduto nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha giustificato il diniego di applicazione delle richieste pene sostitutive valorizzando, per un ve le modalità dei fatti, per altro verso, la reiterazione delle condotte in un breve lasso di te trattandosi di elementi sintomatici dell’inidoneità delle pene sostitutive ad assolvere alla fin rieducativa ed a garantire dal concreto rischio di recidivanza (vedasi pag. 3 della sentenz impugnata); rispetto a tale sicuramente congrua motivazione i rilievi difensivi, in punto adeguatezza delle pene sostitutive richieste, si rivelano assolutamente generici perché esplorativi, non essendo sostenuti da specifici elementi di fatto atti a disarticolare la motivaz contestata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente