Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il 12/12/1980
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al diniego di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. 545-bis cod. proc. pen. e 58 I. 689/81.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 30/10/2024 sono state presentate memorie difensive a firme del medesimo difensore ricorrente che,, ulteriormente illustrandone i motivi, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità, laddove ha ritenuto, quanto all’i stanza, veicolata con le conclusioni scritte, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che la stessa non sia idonea a svolgere la funzione di prevenzione e garanzia che deve soddisfare.
In proposito la sentenza pone l’accento sulla condotta post delictum tenuta dall’imputato, che non solo non ha mostrato segnali di resipiscenza, ma è risultata strumentalmente minacciosa ed inganne ,!ole, che ha indotto i giudici di appello a ritenere che le esigenze special preventive insite nelle pene sostitutive non possano essere soddisfatte rendendosi necessario sull’imputato un controllo ben più pregnante e continuativo, unitamente alla sottoposizione a percorsi specifici di presa di coscienza e reinserimento sociaie.
Sul punto la seni – .enza opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Come noto, l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (rubricato “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”), come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, intervenuto a ristrutturare in modo significativo la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicat nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
A sua volta, l’art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, indica espressamente che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella legge .n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sosti tiva.
Come condivisibilmente ricorda la recente Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 – 01, con riguardo all’assetto normativo precedente alla novella del 2022, la giurisprudenza di legittimità ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558 – 01).
Tale principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023 Agostino, Rv. 285090, in motivazione).
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindei .e dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 – 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, COGNOME, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, COGNOME, Rv. 247853).
È stato anche condivisíbilmente osservato che, quanto all’inserimento, nel testo dell’art. 58, comma primo, seconda parte, I. 689 del 1981, nell’ambito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano “fondati motivi” per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, deve evidenziarsene la ragione. Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l’esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l’adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo
di assicurare effettività alla pena, in un’ottica d salvaguardia dei beni giuridic penalmente protetti.
In altre parole, ci si trova dinanzi ad un esplicito monito normativo diretto al giudice, affinché bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze; un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione.
Ebbene, nel provvedimento sottoposto all’esame del Collegio, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall’art. 133 cod. pen. e, nella specie, in particolare, al com portamento dell’imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, quali fattori di convincimento razionale dell’ostacolo a prevedere un favorevole esito dell’applicazione di una delle pene sostitutive richieste.
Va ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, COGNOME, Rv. 276716).
In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I “fondati motivi” che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell’art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l’adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso il 21/11/2024