Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8569 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8569 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il 12/03/1986
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 4.10.2024 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME NOMECOGNOME che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con violenz sulle cose e su bene destinato a pubblico servizio.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difens di fiducia, deducendo, con l’unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’ar comma 1, disp. att, cod, proc. pen., vizi della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis del codi rito, e 53 legge n. 689/81. Si era, in particolare, con l’atto di appello, lamentato che i giudice avesse disapplicato le disposizioni di cui agli articoli testé indicati, omett sostituire la pena detentiva di breve durata con una pena corrispondente al limite edittale pena previsto. La Corte di appello, invece, di accogliere la richiesta della difesa rigettata, fondando la sua decisione, sostanzialmente, sulla circostanza, ritenuta impediti della presenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente, che dimostrerebbero c la pena pecuniaria non sarebbe in grado di assicurare la prevenzione della commissione di nuovi reati.
Tale impostazione è in netto contrasto con una recentissima sentenza di questa Corte, secondo la quale deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta applicazione di pena sostitutiva in ragione della sola presenza di precedenti condanne ricavando solo da questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio, e c perché il rinvio all’art. 133 cod. pen., contenuto nell’art. 58 legge n. 689/81, riformulato, va letto in stretta connessione con il successivo art. 56, che pure ha pre quali condizioni ostative circostanze tutte relative al reato per cui si procede e non ri ai precedenti.
La Corte dì appello ha rigettato la richiesta senza, peraltro, prendere in considerazion ventaglio di scelte di pene sostitutive previste dal legislatore, da applicare proprio in r delle diverse esigenze di prevenzione da contemperare e soddisfare; sicché, laddove si fosse ritenuta non adeguata la multa, si sarebbero dovute prendere in considerazioni le altre pen sostitutive, quali la detenzione domiciliare o la semilibertà.
L’applicazione delle pene sostitutive, dunque, non solo non è incompatibile con il perico di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per argina meglio; essa è, quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l’adozione di quelle partic prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 – senza l’intervento delle parti c hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Ai fini del corretto inquadramento delle questioni poste in ricorso, occorre premettere con l’atto di appello la difesa ha chiesto, unicamente e genericamente, la sostituzione pena detentiva inflitta dì mesi sei di reclusione, o di quella inferiore eventua rideterminata dal giudice, con quella pecuniaria della multa, ricorrendone i presuppost legge.
La Corte di appello, nel rigettare tale richiesta, ha indicato le ragioni poste a bas prognosi negativa formulata sia con riferimento alla commissione di ulteriori reati, relazione al futuro adempimento, rilevando che l’imputato si è impossessato di energi elettrica sottraendosi al pagamento del canone. Circostanza, questa, che, secondo il logico congruo ragionamento del giudice di merito, lascia ragionevolmente presumere che egli si sarebbe sottratto, anche, al pagamento della pena pecuniaria.
Sicché rimane aspecifica la doglianza formulata in ricorso nella parte in cui assume che motivazione della sentenza impugnata sarebbe fondata sul mero rilievo dei precedenti penali risultanti a carico dell’imputato, avendo, essa, piuttosto, nella sostanza, posto in ev come le condotte pregresse, per reati gravi anche recenti, e le modalità di quelle at relative alla sottrazione dell’energia elettrica con relativo godimento senza corrisp rendano prevedibile il mancato pagamento della pena pecuniaria eventualmente comminatagli, oltre che la inidoneità di tale pena ad assicurare la rieducazione reinserimento e la prevenzione della commissione di nuovi reati da parte dell’imputato.
Pertanto, di là della condivisibilità o meno dell’orientamento di questa Corte cit ricorso – secondo cui sono condizioni ostative alla sostituzione della pena detentiva b solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti pe (così Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 – 02) – deve concludersi che nel caso specie la valutazione della Corte di appello non si è esaurita nella considerazione dei pregressi, avendo tenuto conto anche della tipologia del reato come nello specifi manifestatosi.
D’altra parte, il giudice, in virtù del potere discrezionale, da esercitare secondo i c cui all’art. 133 cod. peri. cui anche la nuova formulazione dell’art. 58 legge 24 nove
1981, n. 689 rinvia, può rigettare la richiesta dì applicazione della pena pecuniaria concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui form base ad elementi dì fatto diversi dalle condizioni economiche, una prognosi negativa in ord alla capacità di adempimento, intesa come propensione ad adempiere, trattandosi di valutazione che, ove inevitabilmente involge anche l’aspetto rieducativo che con sostituzione si intende perseguire, oltre che quello preventivo che va pur sempre ten presente e salvaguardato, si risolve in un giudizio unitario idoneo a supportare la deci del giudice.
Quanto alla pena pecuniaria, il rilievo dell’inadempimento, per ragioni diverse d condizioni economiche, d’altronde, lo si desume dall’art. 59, comma 1, lett, b) della leg 689/81, come modificato dal divo n. 150/22, che prevede che la pena detentiva non può essere sostituita “con la pena pecuniaria nei confronti di chi, nei cinque anni preceden stato condannato a pena pecuniaria anche sostitutiva e non l’ha pagata, salvi i cas conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103”. Più in generale, invero, preclude la sostituzione con analoga pena sostitutiva quando l’imputato abbia già dato prov dì non rispettarla per essergli stata già in precedenza revocata in relazione ad procedimento penale.
Alla sostituzione osta altresì, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ultima parte, la pr negativa circa l’adempimento delle prescrizioni. La circostanza che tali prescrizioni rigua le pene diverse da quella pecuniaria, che non comporta prescrizioni, non esclude che relazione a quest’ultima possa, alla luce del tenore della disposizione suindicata di cui a 59 legge cit., nello specifico contesto di riferimento, assumere rilievo la capa pagamento intesa come concreta propensione all’adempimento.
Ed il caso di specie, che si contraddistingue per avere l’imputato, già gravat precedenti penali gravi, anche specifici e recenti, indicativi della sua propensione al c anche di natura patrimoniale, effettuato l’allaccio abusivo al sistema elettrico per ev pagamento della energia elettrica fraudolentemente sottratta, è emblematico dell inaffidabilità, da ogni punto di vista, del soggetto, che giustamente il giudice di me colto, ritenendolo, quindi, non meritevole della sostituzione.
La decisione – peraltro non specificamente confutata sul punto – deve pertanto ritene correttamente e logicamente argomentata. Non potendosi, di contro, considerare argomento di segno contrario alla decisione adottata dalla Corte territoriale la mancata valutazio cui pure si duole, sempre genericamente, il ricorso, della possibile sostituzione della detentiva con una delle pene diverse da quella pecuniaria pure previste dalla legge, sta l’assoluta genericità sul punto dell’atto di appello, che sì è limitato a chiedere la sos con la pena pecuniaria, e dello stesso ricorso in scrutinio.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore dell cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2024.