Pene Sostitutive e Precedenti Penali: Quando la Prognosi è Decisiva
L’applicazione delle pene sostitutive rappresenta un pilastro del sistema sanzionatorio moderno, mirando al recupero del condannato piuttosto che alla mera afflizione. Tuttavia, l’accesso a tali benefici non è automatico e dipende da una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una prognosi sfavorevole basata sui precedenti penali dell’imputato può legittimamente precludere l’applicazione di misure alternative alla detenzione, rendendo secondaria ogni altra valutazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato per tentato furto in abitazione. La Corte d’Appello, pur riconoscendo la continuazione con un altro reato e rideterminando la pena in senso più favorevole, aveva negato la concessione delle pene sostitutive. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, la Corte territoriale avrebbe erroneamente basato il diniego sulla contestazione della recidiva, che in realtà era già stata esclusa nel giudizio di primo grado. Il ricorrente sosteneva che, esclusa la recidiva, non vi fossero ostacoli all’applicazione delle misure alternative.
La Decisione della Cassazione sulle Pene Sostitutive
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondata la censura del ricorrente. Gli Ermellini hanno chiarito che, sebbene la Corte d’Appello avesse menzionato la recidiva, la sua decisione di negare le pene sostitutive non si fondava su quell’elemento. Il nucleo della motivazione risiedeva altrove, in una valutazione più ampia e concreta della personalità del reo.
Le Motivazioni: Il Peso dei Precedenti Penali
Il punto centrale dell’ordinanza è la cosiddetta “prognosi sfavorevole”. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente fondato il proprio convincimento sui precedenti penali specifici del ricorrente. In particolare, la stessa Corte aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con un altro delitto di furto in abitazione, un fatto che, secondo i giudici, deponeva per una concreta pericolosità sociale e una tendenza a delinquere.
Questa valutazione costituisce un “apprezzamento di fatto” devoluto al giudice di merito, che la Cassazione non può sindacare se logicamente motivato. La Corte ha stabilito che, di fronte a precedenti specifici che delineano un profilo di rischio, il giudice può formulare una prognosi negativa sulla futura condotta del condannato. Tale prognosi sfavorevole è di per sé sufficiente a giustificare il diniego delle pene sostitutive, in quanto queste non apparirebbero idonee a rieducare il soggetto.
Inoltre, la Corte ha richiamato un importante principio giurisprudenziale (Cass. n. 42847/2023): quando il giudice ritiene la pena sostitutiva non idonea alla rieducazione sulla base dei precedenti penali, non è tenuto a compiere ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, come previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale. La valutazione sulla personalità prevale, rendendo superflua l’analisi economica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la concessione delle pene sostitutive non è un diritto, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice. In secondo luogo, chiarisce che i precedenti penali, specialmente se specifici e indicativi di una persistenza nel crimine, hanno un peso determinante nella formulazione della prognosi. Un ricorso che si limiti a contestare aspetti marginali della motivazione, senza scalfire il nucleo centrale della prognosi sfavorevole, è destinato all’inammissibilità.
Infine, la decisione ribadisce che l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta non solo la condanna alle spese processuali, ma anche il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a titolo di colpa per aver intrapreso un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
I precedenti penali possono impedire l’applicazione delle pene sostitutive?
Sì. Secondo la Corte, se i precedenti penali specifici dell’imputato portano il giudice a formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta, l’accesso alle pene sostitutive può essere legittimamente negato, poiché le misure alternative non sarebbero ritenute idonee alla rieducazione del condannato.
Per negare le pene sostitutive, il giudice deve sempre valutare le condizioni economiche dell’imputato?
No. L’ordinanza chiarisce che se il giudice ha già formulato una prognosi sfavorevole basata sui precedenti penali, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Se, come in questo caso, l’inammissibilità è ritenuta evidente e quindi colposa, il ricorrente è anche condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36358 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36358 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna c ha rideterminato in mitius la pena, riconoscendo la continuazione tra il delitto di cui agli art 624-bis cod. pen. (qui in imputazione) e altro fatto per cui egli ha già riportato condanna confermato nel resto la decisione di primo grado;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in alla mancata applicazione delle pene sostitutive (poiché la Corte di merito avrebbe fondato s contestazione della recidiva che, tuttavia, è stata esclusa) non si confronta compiutamente co motivazione in quanto il Giudice di appello – pur avendo menzionato la contestazione della recidiv in effetti esclusa dal primo Giudice – ha anzitutto fatto riferimento ai precedenti specifici ripo ricorrente (profilo non oggetto di puntuale censura da parte del ricorso, se si considera che la s Corte ha riconosciuto il vincolo della continuazione con altro delitto di furto in abitazione e si è limitato a fare riferimento alla condanna per una contravvenzione e a un’archiviazione per ten del fatto già richiamati dal Tribunale, senza nulla specificare al riguardo); e, alla luce d formulato una prognosi sfavorevole, così compiendo l’apprezzamento di fatto ad essa devoluto (i conformità ai princìpi posti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in sostituzione delle pene detentive brevi previste dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, c modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell’i abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l’applicazione non idonea alla rieducazi predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimonial previsti dall’art. 545-bis cod. proc. pen.: cfr. Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 2 – 01), che non può essere utilmente censurato in questa sede perorandone uno diverso (segnatamente, in relazione alle condizioni economiche e sociali dell’imputato); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.