Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18396 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18396 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 20 giugno 2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME[NO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa I’ll marzo 2022 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di rapina impropria di due bottiglie ci alcolici sottratte un supermercato.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata, deducendo:
2.1Vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive ex art. 20 bis cod.pen., poiché la Corte di merito ha respinto la domanda formulata dalla difesa con una formula di stile, valorizzando i plurmi precedenti penali a suo carico che, ai sensi dell’art. 58 legge 679/81, inducono a ritenere che l’imputata non si atterrebbe alle prescrizioni correlate a dette pene.
L’analisi dei precedenti penali risultanti dal certificato in atti dimostra, invece, che precedente penale per furto è stato dichiarato estinto per esito positivo della messa allan
prova ed altro precedente penale per rapina è stato interamente espiato in regime di arresti domiciliari.
2.2 Violazione dell’art. 20 bis e 58 1.689/1981 poiché la Corte ha omesso ogni approfondimento sulla personalità dell’imputata e non ha ascoltato il parere del pubblico ministero, nè ha acquisito una relazione da parte dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterno, precludendo all’imputata di beneficiare del nuovo istituto, pur sussistendone i presupposti di legge
Con memoria trasmessa il 12 dicembre 2023 il difensore ha insistito nell’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
L’art. 58 della 1.689/1981 come modificato dal decreto legislativo n.150/2020 stabilisce che “Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’a 133 cod.pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando attraverso opportune prescrizioni assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati . La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.”
Questa Corte ha recentemente precisato che sulla base di questa disciplina normativa e della giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente normativa in tema di sanzioni sostitutive, detta sostituzione non costituisce diritto dell’imputato, ma rientra nell’ambi della valutazione discrezionale del giudice che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 codice penale, prendendo in esame tra l’altro le modalità del fat e la personalità del condannato. (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558 – 01; Sez. 6 – , Sentenza n. 33027 del 10/05/2023 Ud. (dep. 28/07/2023 ) Rv. 285090 – 0)
Ne consegue che la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sul punto e la relativa statuizione, laddove connotata da motivazione manifestamente illogica, può essere oggetto di ricorso dinanzi a questa Corte.
Nel caso in esame il giudice di appello ha valorizzato la negativa personalità dell’imputata e nel negare l’applicazione delle pene sostitutive ha fatto corretta applicazione dei criter di cui all’art. 133 cod. pen. e ha formulato una prognosi negativa in ragione dei precedenti penali della COGNOME, che la rendono non meritevole del beneficio.
La circostanza dedotta dalla difesa che la ricorrente ha positivamente concluso la messa alla prova concessa in relazione ad un furto commesso poco tempo dopo il reato per cui oggi è processo e l’asserita espiazione di precedente condanna in regime di detenzione domiciliare non smentiscono il ragionamento probatorio formulato dalla Corte territoriale che ha valorizzato la refrattarietà all’intervento riabilitativo già più volte intrapreso in
favore, la reiterazione delle condotte illecite e la ricaduta nel reato anche dopo l’esi positivo della messa alla prova.
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha precisato che in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal cl.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l’applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4 – , Sentenza n. 42847 del 11/10/2023 Ud. (dep. 19/10/2023 ) Rv. 285381 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilz iricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 20 marzo 2024
Il consigliere estensore
NOME COGNOME la Borsellino