Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12615 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a COGNOME il 11/11/1999
NOME nato a MADDALONI il 30/01/1998
NOME COGNOME nato a CARBONIA il 26/09/1998
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 maggio 2024, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del delitto loto ascritto ai sensi degli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessati, in concorso fra loro, degli oggetti indicati in imputazione, sottraendoli da tre diverse autovetture, in Bari la notte fra 1’11 ed il 12 ottobre 2023, irrogando a ciascuno dei predetti la pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa, operata la diminuzione del rito abbreviato.
1.1. La Corte di merito, in risposta ai dedotti motivi di appello, per quanto qui di interesse, osservava quanto appresso.
Si rigettava l’istanza di sostituzione delle pene detentive con i lavori di pubblica utilità considerando la pericolosità sociale dimostrata degli imputati con i plurimi furti commessi ed il possesso di numerosi arnesi da scasso, tutti dimostrativi, appunto, della loro professionalità nel delinquere.
Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore Avv. NOME COGNOME deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
La Corte di merito aveva rigettato l’istanza di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità con una motivazione meramente apparente avendo fatto riferimento alla “propensione criminale” degli imputati.
Così però disapplicando il disposto degli artt. 53, 58, 59 della legge n. 689/1981.
I tre imputati, infatti, erano tutti di giovane età ed erano incensurati, tanto che non gi era stata contestata alcuna recidiva.
Gli stessi, poi, posti agli arresti domidliari (dopo un primo periodo di detenzione in carcere) a partire dal 2 novembre 2023, non erano stati oggetto di segnalazione alcuna non avendone mai disatteso le prescrizioni.
Non erano stati pertanto applicati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. nel valutare la possibilità della sanzione sostitutiva, in assenza di quelle condizioni soggettive previste dall’art. 59 che le impediscono.
Né la Corte aveva motivato sulla necessità di irrogare la pena maggiormente afflittiva. Disapplicando anche i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sostituzione della pena detentiva, nella prospettiva della rieducazione del condannato.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata conversione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Si è certo affermato che:
in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i “fondati motivi” che, ai sensi della dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449 – 01);
in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva (nella specie, in pena pecuniaria), non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, Sentenza n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 – 01).
Declinate, tuttavia, tali regole di giudizio, nell’odierno caso concreto, non può certo ritenersi manifestamente illogica la complessiva motivazione resa dalla Corte d’appello, che ha osservato come, anche sul piano prognostico, gli elementi circostanziali raccolti – la pluralità e la sistematicità dei furti consumati in una sola notte, il possesso di numerosi arnesi da scasso, la professionalità dimostrata nel far saltare i nottolini delle serrature, nell’aprire i cofani e nell’asportare ben individuati parti dei motori – non consentissero di ritenere che la proposta sanzione sostitutiva fosse idonea a raggiungere la finalità rieducativa che l’avrebbe giustificata.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso, in Roma il 15 gennaio 2025.