Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26580 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’crdinanza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 luglio 2023, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE per ottenere, in applicazione delle norme transitorie di cui all’art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 2022, la sostituzione di una pena detentiva di un anno e otto mesi di reclusione – che era stata inflitta a costui con la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del predetto Tribunale il 19 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 21 marzo 2023 – con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dalla legge n. 689 del 1981.
La difesa di NOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce vizi della motivazione ed erronea applicazione degli artt. 56-bis, 59 e 63 legge n. 689 del 1981, chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza. Il ricorrente afferma che il giudice dell’esecuzione ha reso motivazione illogica, fra l’altro omettendo di considerare che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso a NOME una misura alternativa alla detenzione valutando anche la disponibilità di attività lavorativa del condannato. Il ricorrente afferma, inoltre, che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto dei principi ispiratori della riforma introAVV_NOTAIOa con il decreto legislativo n. 150 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, con il quale la difesa deduce vizi in relazione al rigetto della sua domanda, non è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 – 01).
1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, di valenza persistente anche per le pene sostitutive introAVV_NOTAIOe dalla riforma normativa introAVV_NOTAIOa con il citato decreto legislativo n. 150 del 2022, deve
affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno.
Il provvedimento risulta rispettoso delle norme che regolano la materia ed è sorretto da motivazione logicamente ineccepibile, perché esprime, per rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, congrui argomenti, spiegando che la gravità del fatto oggetto della sentenza di condanna sopra citata (tentato furto in abitazione in concorso, trasmodato in tentata rapina impropria, avendo i correi lanciato delle pietre contro la vittima) denota una pericolosità sociale rispetto alla quale l’applicazione della pena sostitutiva invocata non appare adeguata.
Il Tribunale chiarisce, inoltre, che l’attuale sottoposizione del condannato ad affidamento in prova al servizio sociale – a seguito di altra condanna alla pena di quattro anni di reclusione per reato in materia di stupefacenti – non può essere invocata in favore di COGNOME, perché detta ulteriore condanna accresce il suo spessore criminale.
Il giudice dell’esecuzione ha GLYPH posto GLYPH in luce considerazioni che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto dell’istanza difensiva principale. L’ordinanza reca motivazione ampia e munita di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell’esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni volute dalla legge per la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostituivo, invocato dal condannato.
Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all’accoglimento dell’istanza, chiede, in realtà, una lettura alternativa degli elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese! processuali. cr 3 ‘ 7 :- ; D c n E . , …r ,-7 c’) ,.,’,1 . c.. -· N r — -Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024. GLYPH ‘ ;, :s -^,/ 4