Pene Sostitutive e Pericolosità Sociale: La Decisione della Cassazione
L’applicazione delle pene sostitutive rappresenta un aspetto cruciale del sistema sanzionatorio, offrendo alternative alla detenzione per reati di minore gravità. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico per il condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la valutazione della personalità dell’imputato, e in particolare la sua pericolosità sociale, sia determinante per la decisione del giudice. Analizziamo insieme questo caso.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione delle pene sostitutive, ritenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negargli tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda sulla correttezza della motivazione fornita dalla Corte d’Appello, che aveva adeguatamente giustificato il diniego delle sanzioni alternative.
Il Ruolo della Pericolosità Sociale nel Diniego delle Pene Sostitutive
Il punto centrale della pronuncia risiede nel valore attribuito alla valutazione discrezionale del giudice di merito riguardo la personalità dell’imputato. La Cassazione ha sottolineato che, per accedere a misure alternative al carcere, non è sufficiente la sola astratta previsione di legge, ma è necessario che non sussistano elementi ostativi legati alla figura del reo.
Le Motivazioni
Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la mancanza dei presupposti per la concessione delle pene sostitutive. La motivazione della sentenza impugnata faceva esplicito riferimento alla “particolare pericolosità sociale dell’imputato” e a una sua “insensibilità o ripulsa […] ai valori tutelati dall’ordinamento penale“. Questi elementi, secondo la Cassazione, costituiscono una ragione valida e sufficiente per escludere la praticabilità di sanzioni alternative alla detenzione. Il ricorso è stato quindi giudicato manifestamente infondato, in quanto non ha saputo scalfire la logicità e coerenza dell’argomentazione del giudice di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle pene sostitutive è subordinata a una valutazione complessiva della personalità del condannato. La pericolosità sociale e un atteggiamento di disprezzo per le norme penali sono fattori che legittimamente consentono al giudice di negare tali benefici. La decisione consolida l’orientamento secondo cui il giudizio sulla meritevolezza delle sanzioni alternative è un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, non può essere censurato in sede di legittimità. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quando può essere negata l’applicazione delle pene sostitutive?
L’applicazione può essere negata quando il giudice rileva elementi specifici che la sconsigliano, come la particolare pericolosità sociale dell’imputato e una sua insensibilità o ripulsa verso i valori protetti dalla legge penale.
È sufficiente che un reato rientri nei limiti di legge per ottenere le pene sostitutive?
No, non è sufficiente. La Corte ha chiarito che, oltre ai requisiti formali, il giudice deve valutare l’assenza di presupposti negativi legati alla personalità del condannato prima di concedere il beneficio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46669 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46669 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ARGENTA il 21/06/1977
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 23705/24 TOMASIN
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la praticabilità delle medesime, là dove dà conto della “particolare pericolosità sociale dell’imputato e di una insensibilità o ripulsa dell’imputato stesso ai valori tutelati dall’ordinamento penale”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024