Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17188 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17188 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Mazara del Vallo il 02/08/1981;
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 02/12/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, pronunciata (all’esito del rito abbreviato) il giorno 19 marzo 2024 NOME COGNOME veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs 159/2011 (commesso in Mazara del Vallo in data 20 settembre 2022) e, ritenuta sussistente la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione.
La Corte di appello di Palermo, investita del gravame proposto dall’imputato, con la sentenza riportata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado ritenendo infondate tutte le censure sollevate con l’impugnazione, che avevano riguardato la sussistenza del dolo, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti generiche e la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva a norma dell’art. 20bis cod. pen.
Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod proc. pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento al diniego delle pene sostitutive.
In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis del codice di rito, 53 e 58 1.689/81 ed il vizio di motivazione ed osserva che la Corte di appello ha confermato il rigetto della richiesta di concessione delle pene sostitutive facendo riferimento unicamente ai precedenti penali risultanti a carico dell’imputato, senza effettuare una reale valutazione di carattere prognostico ed omettendo di indicare concreti motivi in base ai quali ritenere che egli non avrebbe rispettato le relative prescrizioni.
Il procedimento, originariamente incardinato presso la VII Sezione, è stato poi assegnato a questa Sezione.
Il difensore del ricorrente ha depositato tardivamente (vale a dire oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza) memoria contenente le conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. È noto che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non
può argomentare la prognosi negativa in ordine adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma
può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024,
COGNOME, Rv. 287348 – 01).
2.1. Orbene, la sentenza impugnata risulta rispettosa di tale condivisibile principio poiché – con motivazione adeguata e non contraddittoria – ha negato le
pene sostitutive ex
art.
20-bis cod. pen. tenendo conto, non solo della biografia
criminale dell’odierno ricorrente, ma anche dei carichi pendenti emergenti dal decreto applicativo della misura di sorveglianza, posti a base della ritenuta recidiva e del diniego delle attenuanti generiche. Sulla base di tali elementi complessivamente valutati è stato quindi espresso, in modo coerente, un giudizio di persistente pericolosità dell’imputato e di non meritevolezza, con l’esclusione, nel contempo, che la condotta da lui posta in essere fosse di minimale disvalore, di talché è stato ritenuto probabile il mancato rispetto delle prescrizioni da parte sua.
2.2. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella svolta dalla Corte territoriale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2025.