Pene Sostitutive e Riforma Cartabia: La Cassazione Fissa i Paletti sulla Retroattività
L’introduzione delle pene sostitutive da parte della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha sollevato importanti questioni sulla loro applicabilità ai processi già conclusi. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione offre un chiarimento cruciale, stabilendo che la conversione di una pena detentiva in una sanzione sostitutiva non è un’opzione percorribile per le sentenze già passate in giudicato e in fase di esecuzione, a meno che non ricorrano le specifiche condizioni previste dalla norma transitoria.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato con sentenza definitiva nel 2019 e ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, presentava un’istanza al Tribunale competente. La richiesta era volta a ottenere la conversione della misura in corso nella nuova pena pecuniaria sostitutiva, prevista dall’art. 20-bis del codice penale, come modificato dalla Riforma Cartabia. Il ricorrente sosteneva che dovesse trovare applicazione il principio generale della retroattività della legge penale più favorevole.
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava l’istanza inammissibile. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, insistendo sulla violazione di legge e sulla necessità di applicare le nuove disposizioni, più vantaggiose, anche ai giudizi già conclusi.
L’Applicazione delle Pene Sostitutive: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile in quanto manifestamente infondato. I giudici hanno fornito una lettura rigorosa della disciplina transitoria che regola l’introduzione delle nuove pene sostitutive.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 95 del D.Lgs. 150/2022. Questa norma, che funge da ponte tra il vecchio e il nuovo sistema sanzionatorio, delinea in modo preciso i confini per l’applicazione retroattiva delle nuove sanzioni. La disposizione consente al condannato a una pena detentiva non superiore a quattro anni di chiederne la sostituzione. Tuttavia, pone due condizioni imprescindibili:
1. Tempistica della richiesta: L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui la sentenza diventa irrevocabile.
2. Stato del procedimento: Al momento dell’entrata in vigore della riforma, il procedimento doveva essere pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni era soddisfatta. La sentenza di condanna era diventata definitiva nel dicembre 2019, ben prima dell’entrata in vigore della riforma, e l’esecuzione della pena era già iniziata. Pertanto, la situazione del ricorrente non rientrava nell’ambito di applicazione della norma transitoria. La Corte ha sottolineato che il legislatore ha scelto di limitare la retroattività delle nuove disposizioni a una specifica e circoscritta categoria di casi, escludendo implicitamente tutti gli altri.
Le Conclusioni: I Limiti della Retroattività
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il principio della retroattività della legge più favorevole può essere derogato o disciplinato da specifiche norme transitorie. In questo contesto, il legislatore ha inteso bilanciare l’innovazione sanzionatoria con le esigenze di certezza del diritto e di stabilità dei giudicati. La decisione della Cassazione, quindi, non nega il principio, ma ne chiarisce i limiti applicativi nel contesto specifico delle pene sostitutive. Di conseguenza, chi sta già scontando una pena sulla base di una sentenza definitiva non può beneficiare della conversione, a meno che il suo caso non rientri esattamente nelle condizioni fissate dall’art. 95. La declaratoria di inammissibilità ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere la conversione di una pena detentiva, già in esecuzione come misura alternativa, in una delle nuove pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile. La norma transitoria (art. 95, D.Lgs. 150/2022) prevede questa possibilità solo a condizioni molto specifiche, che non includono i casi di sentenze già passate in giudicato e in fase di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della riforma.
Il principio della retroattività della legge penale più favorevole si applica sempre alle pene sostitutive?
No, non in modo incondizionato. Secondo l’ordinanza, l’applicazione retroattiva delle pene sostitutive è regolata da una specifica norma transitoria che ne limita l’operatività ai procedimenti che erano pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione al momento dell’entrata in vigore della legge, escludendo quelli già definiti con sentenza irrevocabile.
Quali sono i requisiti previsti dalla norma transitoria per richiedere le pene sostitutive per reati commessi prima della Riforma Cartabia?
L’art. 95 del D.Lgs. 150/2022 consente di richiedere l’applicazione di una pena sostitutiva solo se la pena detentiva inflitta non supera i quattro anni e se, alla data di entrata in vigore del decreto, il procedimento era pendente davanti alla Corte di Cassazione. La richiesta, inoltre, deve essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui la sentenza diventa irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3229 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CECCANO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 31/03/2023 del TRIBUNALE di FROSINONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, volta ad ottenere la conversione della misura alternativa dell’affidamento in prova (concessagli dal Tribunale di sorveglianza in relazione alla condanna inflitta con sentenza Tribunale di Frosinone del 12/09/2017, irr. il 13/12/2019) nella pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva breve, di cui all’art. 20 bi cod. pen., come modificato da d. Igs. 150/2022. Nell’unico motivo deduce violazione di legge: secondo il ricorrente, l’art. 95 d. Igs. 150/2022 non esclude la possibilità di applica l’importante innovazione ai giudizi conclusi con decisione passata in giudicato e nei quali sia in corso l’esecuzione della pena irrogata, dovendo trovare attuazione il principio della retroattività della legge penale più favorevole.
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
L’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di richiedere l’applicazione di una pena sostitutiva a norma dell’art. 53, legge n. 689 del 1981 proponendo la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sempre che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativ La situazione in cui si trova il COGNOME, pertanto, attualmente in espiazione di pen alternativa a far data dal 13/01/2023, in relazione a sentenza passata in giudicato nel dicembre 2019, non rientra tra quelle disciplinate dalla norma transitoria, come correttamente osservato dal G.E. nell’impugnata ordinanza.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazi (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.