Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10608 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIBUNALE DI ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza del condannato NOME di sostituzione della pena detentiva di 6 mesi di reclusione, inflitta con la sentenza del Tribunale di Roma 12 marzo 2013, irrevocabile il 25 febbraio 2022, con la corrispondente pena pecuniaria, ai sensi degli artt. 20-bis e 545-bis cod. pen.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la sentenza che ha condannato l’imputato è divenuta irrevocabile il 25 febbraio 2022, ed ad essa non è applicabile, pertanto, la disciplina dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, i cui limite è costituito dalla pendenza del procedimento alla data del 30 dicembre 2022, di entrata in vigore della riforma.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione ~degli artt. 20-bis cod. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022, e vizio di motivazione, e chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 citato in riferimento agli artt. 3, 27, 117 Cost. e 7 C.e.d.u. nella parte in cui non permette al giudice dell’esecuzione di disporre la sostituzione della pena detentiva anche a fronte di sentenze divenute irrevocabili prima del termine stabilito dalla disposizione transitoria.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso è costituito dalla mera giustapposizione di articoli tratti dalla rete internet, ivi rinvenuti anche dal collegio, sulla cedevolezza del giudicato, ed, in quanto tale è privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso, proprio perché redatto a prescindere dalla ordinanza impugnata, non si confronta con il percorso logico della stessa.
L’argomento in esso esposto, ovvero la questione di costituzionalità dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, è stato, peraltro, già affrontato da questa Corte che nella pronuncia della Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285420, ha ritenuto “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio d
retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato”, indirizzo giurisprudenziale cui il collegio ritiene di dare continuità.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore
GLYPHIl presidente