Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal: ProcAVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani, in funzione di giudice de del 07/02/2024; l’ese :uzione,
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Ruvo di Puglia il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento •lell’ordinanza impugnata;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il riget o del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha applicato la pena sostitutiva della detenzione onnic: liare, ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen., 53 e ss. 1.689/81 e 95 d.lgs. 50/2022, ad NOME COGNOME in sostituzione della pena di anni tre e mesi quattro di re Jusione inflittagli dal Tribunale di Trani, con sentenza pronunciata il giorno 11. lugl o 2018, per il delitto di estorsione aggravata in concorso.
Avverso la predetta ordinanza il ProcAVV_NOTAIO della Repubb Tribunale di Trani ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato. ica presso il u nico motivo, pro:. pen.,
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), co l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.59, lett. d), 1.6 modificato dall’art.71 del d.lgs. 150/2022) che prevede espressa pena inflitta in sede di cognizione non può essere sostituita nel cas i per uno dei reati di cui all’art.4-bis Ord. pen., salvo che sia stata r i. proc. pen., 9/81 (come nenU che la di condanna ono .ciuta la circostanza attenuante di cui all’art.323-bis, secondo comma, del codice penale. Ciò posto, poiché NOME COGNOME COGNOME stato condannato per concorso in esLorsione aggravata (compreso nel citato art.4-bis) senza il riconoscimento d fll’at1:2nuante in questione, nei suoi confronti il giudice dell’esecuzione non poteva api: icare la pena sostitutiva in considerazione della citata preclusione.
Il Tribunale di Trani, a seguito della proposizione del ricorso pubblica accusa, ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza impugn dell’art.666, settimo comma, del codice di rito. la pa te della ata COGNOME norma
con la quale di le .,iittimità per i reati 4. Il difensore del condannato ha depositato memoria difensiva ha chiesto il rigetto del ricorso sollevando, inoltre, questione costituzionale della disposizione che esclude la pena sostitutiv compresi nell’art. 4-bis Ord. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, il d.lgs. n. 150 del 2022, con l’art. 1, comma 1 lett a), ha introdotto l’art. 20-bis cod. pen, e, con l’art. 31, il nuovo art. 545-5is COGNOME d. proc. pen. Tale novella potenzia la finalità special-preventiva delle pene ichie lendo al giudice di cognizione di individualizzare la pena in ragione dela finalità di recupero del singolo condannato, che l’art. 27, comma primo, Cost
2.1. Gli artt. 20-bis e 545-bis anticipano, con modifiche anche s fase di cognizione la possibilità di applicazione delle pene (non sostitutive di quelle detentive brevi: la semilibertà sostitutiva, I domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la pe sostitutiva. stan;:iali, alla più !anzioni) a de:enzione ia pi:cuniaria
2.2. Il giudice della cognizione deve quindi valutare, all’esito el gi idizio d merito, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle pene so titutive, secondo una scansione bifasica. L’art. 545-bis cod. proc. pen., in ‘atti, prevede che, quando non sia stata disposta la sospensione condizionale del a pena e «se ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva», il giudice, dopo I .1 lettura del dispositivo con l’applicazione della pena della reclusione o d avviso alle parti a riguardo. A quel punto l’imputato può, per tramite un procAVV_NOTAIO speciale, acconsentire alla sostituzion detentiva con una pena diversa da quella pecuniaria e, invece, se luogo la sostituzione con tale pena immediatamente, il giudice, sen ministero, fissa un’apposita udienza entro sessanta giorn contestualmente avviso alle parti e al competente Ufficio di esec esterna, sospendendo il processo. ll’arr Isto, dà ;onal .nente o del a pena n o n uò aver ito il mbblico e ne dà zionu penale
Acquisite le informazioni, nell’esercizio dei poteri istruttori officio -i o a( quisi di documentazione proveniente dall’imputato, assicurati dall’art. 54bis, comma 2, cod. proc. pen., il giudice dovrà nuovamente dare lettura in udiE nza del dispositivo, sia esso stato modificato, perché venga disposta l’appl cazic ne della pena sostitutiva, o anche solo confermato.
Ciò premesso, va richiamato il dettato dell’art. 95 del d.lg COGNOME n. 150 del 2022, sulla disciplina transitoria che, da un lato, prevede che «Le n irme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, se più favorevoli, si a )plicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 ci cembre)
2022 in base a quanto previsto dall’art. 99-bis del d.lgs. 150 del 200, il – trodotto dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Il citato art. 95 prevede altresì che «Il condannato a pena leten iva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente in ianzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presen are i tanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III d ?Ala I , :gge 24 novembre 1981, n. 2 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’a ticolc 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità dlla smtenza.
3.1. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, COGNOME norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di piocedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con ri ivio provvede il giudice del rinvio». Va rilevato che se, da un lato, la previsione sii lege di cu all’art. 20-bis cod. pen. individua esclusivamente i limiti di pena letenliva che possono dar luogo alla sostituzione con le «pene sostitutive», dall’ Itro :ontiene un espresso rinvio alla disciplina contenuta nel capo III della legge n 689 del 1981.
3.2. Dunque, la disciplina regolativa è dettata, in parte, dal co lice penale e, in parte, dagli articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981. Da ciò ·leriví: che: a) sono applicabili, anche nel particolare caso di decisione emessa in s,H;le e ;ecutiva ed in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. 15I del 2022 disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 della legge n.689 del 1981; b) vi è coverosa necessità di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio de potere discrezionale del giudice (art. 58), così come di tener conto d Ile °tesi di inapplicabilità ex lege (art. 59).
Va quindi, esplicitamente, motivato circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità delle pene sostitutive, secondo i parametri di cui agli artt. 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 022 (Sez. 2, n. 2341 del 19/12/2023, COGNOME), tenendo presente che l’art. 5 prE vede le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva scluciendo la possibilità di applicarla per chi: – ha commesso il reato per cui si roceile entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante lese :uzioule della
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stessa; – deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale; COGNOME risulta condannato per uno dei reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen.
3.3. Tale preclusione ricorre nel caso in esame visto il titolo quale NOME COGNOME COGNOME riportato la pena in esecuzione. Infatti, sta divieto previsto dall’art.59, lett. d), 1.689/81 il giudice dell’esecuzio applicare la detenzione domiciliare sostitutiva al condannato consi per il quale egli è stato dichiarato colpevole ed il mancato ri dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art. 323-bis cod. pen., dal fatto che esso è stato commesso prima della entrata in vigore d in questione; inoltre, la disposizione transitoria contenuta nell 150/2022 non permette di giungere a differenti conclusioni poiché e sulle condizioni richieste per l’ammissione alle pene sostitutive. i rea:o per il lte l’espresso e non poteva erat: il reato :ono cimento a pre cindere Ila n ,: rmativa art.9 d.lgs. sa n; n incide
3.4. Al riguardo il Collegio non condivide l’opposto orientannen da Sez 2 n. 12974 del 2024, COGNOME (in relazione a fattispecie di rapin Infatti, deve notarsi come la norma “facoltizzante” le pene sostit inibitoria di cui alla lett. d) dell’art. 59 legge n. 689 del 1981 so vigore contemporaneamente (l’art.95 cit. richiama tutte le disposiz della legge n. 689 del 1981) e, dunque, non può farsi questione d applicata retroattivamente, quanto al disposto di cui all’art. 59 cita to riciiamato aggravata). itive e quella io er trate in ,oni r ovellate disp Dsizione o.
La disciplina delle pene sostitutive, pur ponendo limiti di access., è senz’altro di favore e, dunque, se sussiste detto limite il caso non rientra nella sfera applicativa del beneficio.
Pertanto, sono di certo applicabili, anche nel particolare caso emessa in sede esecutiva ed in virtù della disciplina transitoria di del d.lgs. 150 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 689 del 1981, ma vi è doverosa necessità di dare applicazione regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege anche nella ipotesi sia stato commesso in epoca anteriore alla entrata in vigore della oggetto (art. 59: cfr. Sez. 1, n. 12203 del 16 dicembre 2023, dep. 2 di decisione ui al ‘art. 95 Iella egge n. ai piirametri così zome di in cu il reato norn- ativa in 24, addeo).
3.5. E’ infatti condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale espres c, da questa Corte, in tema di successione delle leggi nel tempo in tema di prescrizione,
secondo il quale COGNOME non è consentita l’applicazione simultanea dl disposizioni introdotte ex novo (nella specie introdotte dalla legge n. 251 del 2015) e li quelle precedenti, secondo il criterio della maggior convenienza per l’inputato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina valutan one I natura di norma di favore (Sez. 5, n. 26801 del 17/07/2014, Cappetti, Rv. 26028).
Manifestamente infondata risulta, infine, la questione l« le Jittimità costituzionale sollevata dalla difesa del condannato atteso che risulta raci onevole che il legislatore sottoponga l’applicazione delle pene sostitutiv a c( ndizioni anche oggettive, escludendo appunto dal beneficio coloro i quali siano stati condannati per reati di particolare gravità, ai quali comunque non e pn clusa la possibilità di avanzare richiesta di ammissione alle misure al ernal rve alla detenzione qualora ne ricorrano le condizioni di legge.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata s quanto l’istanza del condannato è inammissibile. nza ·invio in
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnat l’istanza inammissibile. a pe essere
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.