Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/6/2023 della Corte d’appello di Firenze lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 giugno 2023 la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 13 ottobre 2020 del Tribunale di Pistoia con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, in relazione a tre contestazioni del delitto di cui all’art. 73, quinto comma d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150/2002, applicabile, ai sensi dell’art. 95 del medesimo d.lgs. 150/2022, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore di tale disposizione (ossia al 3 dicembre 2022), a causa del mancato avviso della sostituibilità della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 I. n. 689/81, nonostante la pena in concreto inflitta, inferiore a quattro anni di reclusione, consentisse di chiedere l’applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui alla citata I. 689/81.
Poiché il giudizio di secondo grado era stato trattato in c:amera di consiglio senza la partecipazione dell’imputato e del difensore, la Corte d’appello avrebbe dovuto avvertire le parti di detta facoltà e, stante l’assenza dell’imputato e del difensore, non essendo possibile decidere immediatamente, avrebbe dovuto fissare una apposita udienza non oltre sessanta giorni, per consentire alle parti di chiedere l’applicazione di tali sanzioni o, quanto meno, al difensore di munirsi di procura speciale per richiederle.
Ha pertanto concluso domandando l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la manifesta infondatezza della censura, richiamando il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, con la conseguenza che l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (si richiama Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, 5., Rv. 285710).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La doglianza, in ordine al mancato avviso di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen., circa la sostituibilità della pena detentiva, è, anzitutto, preclusa, no emergendo, né dagli atti né dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, che il difensore dell’imputato ne avesse fatto richiesta, con la conseguenza che non può utilmente dolersi con il ricorso per cassazione di un mancato avviso strumentale all’esercizio di una facoltà che non aveva dichiarato di voler esercitare, benché fosse già entrata in vigore e applicabile la disposizione di cui si lamenta l’inosservanza (v., in tal senso, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 02, secondo cui il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all’art 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione).
Detta omissione, comunque, non determina la nullità della sentenza, in quanto il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, cosicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 01, cit., e, nel medesimo senso, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 – 01).
Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza della denuncia di nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., avendo, tra l’altro, la Corte d’appello formulato anche, sia pure implicitamente, con riferimento al trattamento sanzionatorio, ma con valutazione valida anche ai fini della valutazione da compiere con riferimento alla sostituzione della pena detentiva, un giudizio di gravità del fatto e negativo sulla personalità dell’imputato, alla luce dei suoi precedenti, idoneo a giustificare la valutazione negativa anche sulla sostituibilità della pena detentiva (v. Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558 – 01).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza dell’unico motivo al quale è stato affidato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché
detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 27/3/2024