Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45795 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45795 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova in data 8/11/2022, confermativa della sentenza del GIP del Tribunale di Savona in data 16/12/2021 con la quale in esito al giudizio abbreviato è stata condannata per il delitto di tentata estorsione;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale e l’omessa motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità è indeducibile perché reiterativo di doglianze dedotte in appello puntualmente disattese dal giudice di merito che a pag. 4 con motivazione logicamente corretta e correlata ai dati processuali, ha dato conto della natura estorsiva della richiesta di denaro. Il motivo è anche manifestamente infondato, perché volto, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, aboia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 (evenienze queste, escluse nel caso di specie); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso, con i quali si lamenta l’omessa assunzione di prova decisiva anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati avendo l’imputata, all’esito del rigetto del giudizio abbreviato condizionato, optato per i giudizio abbreviato secco (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Rv. 278826), ed avendo il giudice adeguatamente motivato circa il diniego delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. (cfr. pag. 4);
considerato che il quarto motivo concernente l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità così come introdotta dal D.Lgs. 150/2022, è manifestamente infondato. E’ vero che la questione non poteva essere sollevata in grado di appello poiché la norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, successivamente alla pronuncia della senten2a di appello ma la disposizione transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. 150 del 2022 che prevede : «le
norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza», porta ad escludere che l’istanza possa essere avanzata dinanzi al giudice di legittimità.
Sul tema specifico si è pronunciata di recente la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 832/2023 del 21/06/2023, dep. 2/08/2023, ric. COGNOME; Sez. 5, n. 42624 del 2023, ric. COGNOME), sancendo che: “Ai fini dell’operatività dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, recante disposizioni transitorie in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, cosicché, per i processi pendenti in tale fase alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. (3 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione.”
Nella specie la sentenza di appello è stata deliberata 1’8/11/2022, quindi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (30 dicembre 2022), il procedimento era pendente innanzi alla Corte di cassazione, sicché “scattava” la competenza del giudice dell’esecuzione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
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Il Consigliere Estensore