Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMOLI il 16/05/1978
avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 21/12/2022 (dep. 20/01/2023) che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata dalle parti in ordine al delitto di estorsione.
Con un unico motivo lamenta «la mancata applicazione dello ius superveniens in relazione all’introduzione dell’art. 20-bis cod. pen. che attribuisce al giudice della cognizione la facoltà di applicare una pena sostitutiva in caso di condanna a pene detentive brevi».
In particolare, rappresenta che l’accordo sull’applicazione della pena veniva formalizzato prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (a decorrere dal 30 dicembre 2022) e che l’attuale disciplina transitoria preclude all’interessato la possibilità di ricorrere al giudic dell’esecuzione, trattandosi di facoltà prevista per le sole ipotesi di ricorso per cassazione già pendente al momento dell’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, come previsto dall’art. 90 delle relative disposizioni transitorie de provvedimento legislativo. Chiede, pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale affinché possa essere applicata al ricorrente una pena sostitutiva, come da richiesta dell’imputato che ha rilasciato procura speciale al difensore.
Il ricorso è inammissibile trattandosi di motivo non deducibile.
3.1. A norma del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena è, infatti, consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità del pena e della misura di sicurezza. Nessuna di tale ipotesi ricorre nel caso in esame, avendo la sentenza recepito l’accordo espresso dalle parti ed applicato la pena dalle stesse concordata.
3.2. Peraltro, il ricorrente muove da un errato presupposto di diritto in ordine all’applicazione dell’invocata disciplina transitoria nell’ambito del giudizio di legittimità, con particolare riguardo all’individuazione del momento processuale in cui il giudizio può ritenersi “pendente” dinanzi alla Corte di legittimità.
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi si è, infatti, affermato, con orientamento che il Collegio condivide e che risulta applicabile al caso in esame, che, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 9 comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022,
l’istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione, neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza, al giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto all’ammenda, la natura interpretativa della questione esclude profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; di conseguenza, ritiene il Collegio che non debba farsi luogo all’applicazione dell’ammenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 07/12/2023