Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28836 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte appello Salerno, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME, di applicazione, in sede esecutiva, della pena pecuniaria sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. o di altra pena sostitutiva, in relazione alla condanna pronunciata il 2 novembre 2022 dal Tribunale di Vallo della Lucania, riformata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza divenuta irrevocabile il 20 novembre 2024 .
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, AVV_NOTAIO (erronea applicazione dell’art. 20-bis cod. pen. e violazione di legge- in subordine denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-bis cod. pen.), non è consentito perché riproduttivo dell’istanza e, soprattutto, prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e il dettato normativo.
Ritenuto, invero, che la previsione normativa è stata introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, quindi, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza indicata, divenuta irrevocabile il 20 novembre 2024, sicché opera, per il caso in valutazione, l’art. 95 del d. Igs. cit., tenuto conto che, alla data di entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, il procedimento pendeva in fase di merito e non davanti alla Corte di cassazione; sicché la questione prospettata in sede di esecuzione andava proposta al Giudice della cognizione.
Rilevato, poi, sulla prospettata questione di legittimità costituzionale circa la non applicabilità delle pene sostitutive in fase esecutiva, per contrasto con gli artt. 24, comma secondo, 27 comma secondo, Cost., che questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 cit., per denunciato contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore dell’indicato decreto legislativo, posto che il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguard qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire, inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato (Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420 – 01).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favor
della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente