Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 48117 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 48117 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; .Jclita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito ìl difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 21.4.2023 la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di NOME, che, in sede di abbreviato, l’aveva dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 495 c.p.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difens di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, co 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce il travisamento della prova, la mancanza’ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, n parte in cui, a fronte di quanto dedotto in appello che in particolare aveva evidenziato che la persona fermata era risultata sprovvista unicamente della patente di guida oltre che al circostanze, essa si limita a desumere la responsabilità dell’imputata dal riconoscimen fotografico del verbalizzante operato a distanza di sei mesi prima del fermo e dai fatto la sorella della stessa avesse agito in via amministrativa contro il provvedime sanzionatorio ingiustamente irrogato nei suoi confronti evidenziando che l’imputata aveva utilizzato ” iure proprio” il veicolo intestato alla madre, circostanza mai oggetto di ma data per acclarata sulla sola base di ciò che era stato scritto in un atto di ric natura difensiva.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 53, 56-ter e 58 della legge 689/1981. La sentenza impugnata appare erra anche nella parte in cui la Corte di appello di Messina afferma, con motivazione non condivisibile :”…infondata ed impraticabile è la richiesta di conversione della erogata pena ex articolo 53 legge 689/81 alla luce delle risultanze agli atti inerenti il casellario g dell’imputata, gravata da plurimi e significativi precedenti, appare ben chiaro come nessu delle pene sostitutive ivi previste possa essere comminata alla NOME, soggetto oltremod recidivo in reati della stessa indole, dovendosi ritenere l’assoluta inefficacia delle mede a fronte di una cospicua congerie di condanne pregresse, al fine di contenere le spin criminogene dell’imputata”. Appare insufficiente tale motivazione richiamando ess unicamente i precedenti penali dell’imputata, e ritenendo che le pene sostitutive debban essere ritenute assolutamente inefficaci al fine di contenere le spinte criminog dell’imputata; e ciò soprattutto alla luce della nuova formulazione dell’art. 58 della 689/981. La Corte di appello ritiene non applicabile alcuna delle pene sostitutive assumend l’assoluta inefficacia delle medesime al fine di contenere le spinte criminogene dell’impu solo a fronte di una cospicua congerie di condanne pregresse, laddove la nuova formulazione della norma viceversa prevede che il giudice, pur se nell’esercizio del s
potere discrezionale, debba valutare se le sanzioni sostitutive risultino idonee, a attraverso opportune prescrizioni, ad assicurare la prevenzione del pericolo di commission di altri reati e scegliere tra le pene sostitutive quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale dei condannato, con il minor sacrificio della libertà person indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del t
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sin al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.II primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto attraverso i vizi denunciati è , volto a sollecitare una non consentita, nella presente sede di legittimità, rivalutazio del n merito della decisione.
La sentenza impugnata ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art. 495 c.p. dalla condotta posta in essere dall’imputata, la quale, fermata per un controllo di P.S., avendo dichiarato di essere sprovvista di un documento di identità, forniva all’operante false generalità, accertate successivamente (a seguito di opposizione al verbale di contravvenzio elevata nei confronti della sorella dell’imputata, quale proprietaria del mezzo) med riconoscimento fotografico ad opera del verbalizzante, COGNOME NOMENOME NOME quale, dai vaglio effigi fotografiche effettuate in ambito di servizio, riconosceva senza alcuna ince l’odierna ricorrente come colei che aveva a lui dichiarato di chiamarsi “NOME COGNOME NOME” (fornendo le generalità della sorella). Tale impostazione è conforme a quan affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale integra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornis al pubblico ufficiale false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni i assenza di altri mezzi di identificazione – carattere di attestazione preordinata a garantire ai pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 47044 del 10/07;2019, Laur 277839).
il motivo è anche manifestamente infondato per essere evidentemente insussistenti i vi denunciati, avendo la sentenza impugnata, congruamente, posto a sostegno della certezza
del riconoscimento dell’imputata nella persona che era stata fermata plurimi eleme convergenti, quali il riconoscimento fotografico operato senza ombra di dubbio verbalizzante, l’impugnazione svolta dalla sorella della stessa che una volta vi comunicare la multa elevata nei suoi confronti ha ritenuto di impugnarla nella compete sede amministrativa disconoscendo di essere stata lei alla guida del veicolo fermato, il che l’imputata era persona ben nota agli operanti per i suoi pregressi trascorsi criminali
1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.
Occorre preliminarmente soffermarsi, innanzitutto, su quella che è la ratio della rinnovata disciplina delle sanzioni sostitutive brevi, ora denominate espressamente pene, tema che ricorso in scrutinio, attraverso il motivo articolato, ha devoluto a questa Corte di legi
Occorre, in particolare, stabilire, ai fini che occupano, se la ‘rinnovata’ prospetti rieducazione e del reinserimento sociale, come si assume in ricorso, permei le nuove disposizioni al punto da lasciare in secondo piano l’esigenza special preventiva – sempr presente nell’ambito del processo sanzionatorio, e da incidere – e in che termini – an sull’impronta di tipo discrezionale del potere sanzionatorio del giudice.
Va subito detto che il nuovo art. 20-bis c.p. – introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n attuativo dei principi enunciati con l’art. 1, comma 17 della L. 27 settembre 2021 n. legge delega della cd. Riforma Cartabia – segna il formale ingresso nel Codice penale del categoria delle ‘pene detentive brevi’ -in ottemperanza alla riserva di codice – e che l’art 71 del medesimo d.lgs. 150/22 ha introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281 n.689, ridisegnato anche il quadro generale delle cd. sanzioni sostitutive di p detentive brevi (sanzioni sostitutive che già all’epoca furono dettate dall’i di deflazionare la carcerazione breve, ritenuta inefficace, de-socializzante e per criminogena, a fronte di pene detentive di breve durata, intento perseguito appun sostituendole con una risposta sanzionatoria che, accanto alla portata special preventi avesse anche un intrinseco effetto risocializzante e riparativo in generale, come d’altr impone l’articolo 27 della Costituzione).
Vi è stata innanzitutto un’estensione della nozione di pena detentiva “breve” che prima de riforma comprendeva le pene detentive di durata non superiore ai due anni, mentre adesso le pene sostitutive si applicano alle pene di durata fino a quattro anni (il giudi pronunciare sentenza di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., quando ritien di determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sos tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritien doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di p utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirl con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56quater); sicché nel caso di specie sussisteva il presupposto quantitativo della pena sostituibile
Prima della riforma la durata della pena detentiva breve era sostanzialmente pari a quel della pena suscettibile di essere condizionalmente sospesa e comunque í due benefici, la sospensione condizionale e la sostituzione della pena, erano cumulabili. Con la riform invece, i due istituti non possono trovare applicazione congiunta in quanto il beneficio sospensione condizionale della pena esclude la possibilità di sostituire la pena detent secondo quanto previsto dall’art. 61-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall’ar comma 1, lett. i), del digs. n. 150 del 2022.
Anche da tale divieto di cumulo si evince che la riforma mira ad arginare il perico recidiva soprattutto attraverso la finalità rieducativa e risocializzante cui devono ten pene sostitutive, corredate dal programma stilato dall’UEPE sulla base della situazio specifica del condannato e dalle prescrizioni imposte dal giudice, finalità che il ben della sospensione condizionale della pena non consente invece di realizzare nella su pregnanza, fondandosi esso sul un mero obbligo di astensione incentivato dalla perdita de beneficio in caso di commissione di un nuovo reato (non essendo esso necessariamente ancorato – in special modo quando si versa nell’ipotesi della prima concessione prestazioni accessorie idonee ad incidere efficacemente sul processo di rieducazione).
La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità costituiscono, delle vere e proprie pene-programma, imperniate non solo su obblighi di astensione e divieti, ma anche sul programma redatto da U.E.P.E. e sulle prescrizioni positive ch giudice, all’esito del contraddittorio e basandosi anche sul progetto di tratta dell’U.E.P.E., andrà ad individuare (art. 56-ter I. n. 689/1981).
Venendo quindi ai poteri discrezionali che il legislatore ha voluto attribuire al giudice di applicazione e scelta delle pene sostitutive, si deve osservare che essi sono significa pienamente coerenti con la ratio generale di questa parte della riforma in vista di una deflazione delle pene detentive brevi, ma soprattutto di un senso rieducativo effettivo alle pene sostitutive: “il giudice tenuto conto dei criteri indicati nel!’ art. 133 c ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pe detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione d altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato” (art. 58).
L’esigenza di rieducazione si compenetra con quella di tutela della collettività nel senso questa si realizza essenzialmente anche tramite il processo di rieducazione, puntellato da prescrizioni imposte dal giudice.
L’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di reci ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, si in un’ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativ conseguente all’applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel t
di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restritt adeguati controlli e prescrizioni.
Sicché, sebbene la decisione di applicare la pena sostitutiva si muova, in coer ratio sopra delineata, nell’ottica di individuare una pena che sia la – più rieducazione del condannato, nell’ambito di tale valutazione trova posto – e no essere altrimenti trattandosi di contemperare interessi di pari rango – in una uguale grado, anche la necessità che essa – corredata dalle indispensabili pres vanno a bilanciare i margini di libertà che tali misure in maniera più o meno a seconda del tipo, lasciano al condannato – scongiuri, medio tempore, la commissione di altri reati.
Risulta evidente allora che il presupposto da cui deve muovere il giudice al fine l’an dell’applicazione della pena sostitutiva breve è quello della valutazione della o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno a perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull’esigenza di neutr del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anche durante l’esec pena.
Quanto alla motivazione, l’art. 58 si limita a prevedere che il giudice deve indi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva, diffondendosi, piuttosto, argomentativa che I provvedimento deve avere quanto alla scelta del tipo r lo chiaramente da privilegiare la pena non detentiva nell’impostazione che ris disposizioni in argomento); è soprattutto in tale fase di selezione della pena in gioco la specifica esigenza rieducativa ed argomentativa ad essa collegata dovendo – per espressa previsione contenuta nell’art. 58 – scegliere quella più rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio d personale (e quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il g indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto pubblica utilità o la pena pecuniaria).
Nel caso di specie, il giudice – la Corte di appello chiamata a decidere su solleci difesa – ha a monte reputato non sostituibile la pena detentiva inflitta indica motivi – richiesti nella valutazione preliminare dall’art. 58 – per i quali prescrizioni non sarebbero state adempiute dall’imputata.
In particolare, la Corte di appello ha richiamato i numerosi precedenti penali carico dell’imputata, molti dei quali per delitti della stessa specie, e ha rit si potesse formulare un giudizio positivo in termini di affidabilità del condannato per
Il ricorso, dal canto suo, non ha neppure indicato gli eventuali elementi valutazione idonei a neutralizzare la “cospicua congerie di condanne pregresse” ev
dalla sentenza impugnata, limitandosi genericamente a lamentare il vizio di motivazione fronte dell’esercizio di potere di merito che è e rimane essenzialmente di natura, comunque discrezionale
Sicché, tenuto conto che la valutazione circa l’an dell’applicazione della pena sostitutiva che compete al giudice è di tipo discrezionale, prevedendo l’art. 58 che « Il giudice, nei fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 dei codice pe non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva », si deve ritenere sufficientemente congrua la motivazione resa dal Corte territoriale nel caso di specie, per avere essa espresso, sia pure in maniera sinteti sotto certi aspetti implicita, quelle ragioni ostative alla prognosi favorevol l’adempimento delle prescrizioni – e quindi la commissione di ulteriori reati – che l’ar impone di formulare in via preliminare sulla base di elementi concreti (laddove rieducazione, legata alla puntuale esecuzione della pena sostitutiva, non potrà che costitu la prospettiva in cui si muove l’applicazione della pena sostitutiva, applicazione che ri in ogni caso subordinata al giudizio di idoneità della pena sostitutiva a scongiurare il pe di recidiva anche medio tempore)
Discende altresì che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del giudice di di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva non possa che fermarsi – secondo principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affe tema di trattamento sanzionatorio – alla verifica della sussistenza di una cong motivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi ad una progn favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto del prescrizioni (e non solo quelle imposte dai giudice ma anche quelle insite nelle stesse pe sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenti comportamentali specifici).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/10/2023.