Pene Sostitutive: La Discrezionalità del Giudice di Fronte ai Precedenti Penali
La recente legislazione ha ampliato l’applicazione delle pene sostitutive alle pene detentive brevi, ma questo non si traduce in un diritto automatico per il condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la decisione finale spetta al potere discrezionale del giudice, che deve attentamente valutare la personalità dell’imputato e la sua storia criminale. Analizziamo il caso per comprendere come questi elementi influenzino la concessione di benefici penali.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale. La sentenza viene confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, decide di ricorrere in Cassazione, non per contestare la colpevolezza, ma per un aspetto specifico della pena: il diniego dell’applicazione delle pene sostitutive alla pena detentiva inflitta.
Il Diniego delle Pene Sostitutive e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello. Secondo la difesa, i giudici non avrebbero adeguatamente giustificato la decisione di non sostituire la pena detentiva breve. Tuttavia, i giudici di merito avevano basato il loro diniego su elementi concreti: la personalità dell’imputato e i criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale. In particolare, pesavano i numerosi precedenti penali del soggetto, definito ‘recidivo specifico infraquinquennale’. Questa condizione rendeva impossibile, secondo la Corte territoriale, formulare una prognosi positiva sulla sua capacità di rispettare le prescrizioni legate a una misura alternativa al carcere.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il fulcro della motivazione risiede nella natura del potere concesso al giudice dall’art. 58 della legge 689/81. Si tratta di un potere discrezionale, il cui esercizio, se congruo, logico e non contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha chiarito che, sebbene il d.lgs. n. 150/2022 abbia esteso l’ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive, non ha eliminato il dovere del giudice di valutare attentamente l’opportunità di tale concessione. Tale valutazione deve necessariamente tenere conto dei criteri dell’art. 133 c.p., che includono la capacità a delinquere del reo, desumibile anche dai suoi precedenti penali.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte di Appello è stata ritenuta ineccepibile. Il riferimento ai plurimi precedenti penali e alla recidiva specifica non era un elemento formale, ma la base concreta per una prognosi negativa. In altre parole, la storia criminale dell’imputato dimostrava una scarsa affidabilità e rendeva improbabile che potesse adempiere alle prescrizioni di una pena sostitutiva. Di conseguenza, il diniego era giustificato e non illogico.
Conclusioni: L’Importanza della Valutazione sulla Personalità dell’Imputato
L’ordinanza in esame conferma un punto cruciale nel sistema sanzionatorio: l’accesso alle pene sostitutive non è un automatismo. La riforma legislativa ha ampliato le possibilità, ma la decisione finale rimane ancorata a una valutazione ponderata e discrezionale del giudice. La personalità del condannato, la sua storia giudiziaria e la prognosi sulla sua futura condotta sono elementi imprescindibili che guidano questa scelta. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e recenti, può legittimamente fondare una decisione di diniego, in quanto indice di una persistente inclinazione a delinquere che contrasta con la finalità rieducativa e preventiva delle misure alternative alla detenzione.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere le pene sostitutive?
No, non lo impedisce automaticamente, ma rappresenta un elemento fondamentale che il giudice deve valutare. Se i precedenti sono numerosi, specifici e recenti, possono portare il giudice a formulare una prognosi negativa e, di conseguenza, a negare la sostituzione della pena.
La decisione del giudice sull’applicazione delle pene sostitutive è sindacabile in Cassazione?
No, se la motivazione è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria. La scelta di concedere o negare le pene sostitutive rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti.
Quali criteri usa il giudice per decidere se concedere le pene sostitutive?
Il giudice deve tenere conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale. Questi includono la gravità del reato, la capacità a delinquere del colpevole, i suoi precedenti penali e, in generale, la sua personalità, al fine di formulare una prognosi sulla sua capacità di adempiere alle prescrizioni della misura sostitutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2898 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 04/08/1984
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale NOME NOME era stato condannato per il reato di furt aggravato.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dinie dell’applicazione delle pene sostitutive alla pena detentiva breve.
Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno ritenuto infatti che, nel caso di specie, non sussistesser condizioni per l’applicazione della pena sostitutiva avuto riguardo alla personalità dell’imput e ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. La Corte territoriale ha argomentato, riferendosi ai precedenti penali del COGNOME ( recidivo specifico infraquinquennale) che non poteva formularsi una prognosi positiva circa la capacità dell’imputato di adempiere alle prescrizioni imposte dal misure sostitutive della pena detentiva.
Orbene, la motivazione attiene all’esercizio di un potere discrezionale quale è quello previst dall’art. 58 legge 689/81 e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria non è sindacabile in questa sede. E’ stato già chiarito da questa Corte di legittimità che, s vero che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l’evidente obiettivo estendere l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutiv è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l’art. 58 della legge n. 689/81 richiede giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto dei criteri indic dall’art. 133 del codice penale (Sez. 4 – n. 42847 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285381 – 01; Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, nm).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.