Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24579 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la relazione depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede, emessa in data 10 febbraio 2022, con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992, per aver circolato, il giorno 21 maggio 2018 a Palermo, alla guida del motociclo Yamaha TARGA_VEICOLO.to TARGA_VEICOLO, senza essere in possesso della patente di guida, in quanto revocata in data 12 marzo 2003.
Al COGNOME era stata anche contestata la recidiva, in riferimento alla violazione amministrativa accertata nel biennio. Il Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3500 di ammenda.
La Corte di appello ha rilevato l’infondatezza dei motivi di impugnazione. Pacifici i fatti e la sussistenza della recidiva, ha ritenuto corretta l’entità del pena inflitta e l’applicazione delle attenuanti generiche, posto che non erano state contestate aggravanti.
Inoltre, quanto alla richiesta applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di quella detentiva, la Corte territoriale, nel rigettarla, fatto presente la cospicua serie di precedenti penali, della più varia natura e gravità, da cui l’imputato era gravato, indicativi della sua accentuata propensione alla violazione della legge penale, oltre alla considerazione che l’imputato era stato fermato alla guida di un mezzo privo di copertura assicurazione. Ciò denotava una particolare propensione a commettere reati.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, sulla base di un solo motivo.
4.1. Con lo stesso, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 20 bis cod. pen. 53, 56 bis, 58 e 59 I. n. 689 del 1981 per la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
In particolare, il ricorrente evidenzia che il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 deve ritenersi certamente di favore, in quanto consente la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, prima non previsto, e prevede l’innalzamento del limite previsto per la pena pecuniaria e l’introduzione di un parametro di conversione variabile da un minimo di 5 euro ad un massimo di 2500 Euro, dunque il giudice aveva un onere di valutazione più articolato ed approfondito rispetto alla mera valutazione di taluni precedenti. Nel caso di specie, invece, la Corte di appello si era limitata ad evidenziare che la presenza di numerosi precedenti deponeva per una prognosi sfavorevole.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la Legge n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 della stessa legge. In particolare, recita l’art. 58 cit., commi 1 e 2, che “il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 1 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”. La valutazione compiuta dal giudice avuto riguardo ai criteri previsti dall’art. 133 cod.pen. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano adempiute costituisce un “accertamento di fatto”, incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in modo non manifestamente illogico.
È per tali ragioni che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di non applicare, per la sussistenza di precedenti penali, una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve di cui alla L. 24 dicembre 1981, n. 689, art. 53 e segg (Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993 Rv. 194152). Va ribadito, pertanto, il seguente principio di diritto: «L’accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatti, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico» (Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300).
Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato i motivi per cui ha ritenuto non potesse provvedersi alla sostituzione della pena detentiva, evidenziando le ragioni per le quali non era presumibile che lo stesso eseguisse la prescrizione pecuniaria che gli sarebbe stata imposta. La motivazione della Corte territoriale sul punto non è manifestamente illogica, risultando così insindacabile in sede di legittimità. Il percorso argomentativo adottato dalla Corte per negare la richiesta sostituzione della pena detentiva ha fatto riferimento alla negativa personalità dell’imputato, quale data desumere dalle modalità dei fatti e dai numerosi precedenti di varia natura.
La Corte in tal modo ha fatto uso dell’esercizio del potere discrezionale che, per espressa indicazione dell’art. 58 legge n. 689/81 deve essere motivato attraverso i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen, in maniera congrua e non manifestamente illogica. Vero e, infatti, che il D.Lgs. n. 10 ottobre 2022 n 150 è
intervenuto sulla legge n. 689/81 con l’evidente obiettivo dì estendere l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive; tuttavia, è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l’art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice, che debba valutare se aPplicare una pena sostitutiva, di tenere conto “dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale”. Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Nel motivare sull’applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice può ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, da valutare non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (in tal senso Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01).
Per completezza, infine, si deve dare atto che non è maturata la prescrizione, in ragione delle seguenti considerazioni già espresse da Sez. 4, del 28/06/2023 n.39170, COGNOME.
Il reato per cui si procede è stato commesso il 21 maggio 2018 (la sentenza di condanna di primo grado è datata 10 febbraio 2022) e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 (c.d. legge Orlando). Tale legge aveva modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. proc. pen, e introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
L’art. 159, comma 2, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge su indicata, era stato riformulato dall’art. 1, comma 1, lett. e) n. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge Bonafede), che aveva introdotto, a decorrere dal 10 gennaio 2020, la previsione per cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna.
L’art. 159, comma 2, cod. pen. è stato, infine, definitivamente abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134, che ha
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contestualmente introdotto l’art. 161 bis cod. pen., a norma del quale il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha introdotto, solo per i reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020 (ai sensi dell’art.2 comma 3), all’art. 344 bis cod. proc. pen., l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen., termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall’art. 344 bis, comma 4, cod. proc. pen.
Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dalla c.d. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede non si è verificato il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, regolamentato dall’art. 2 cod. pen., posto che le leggi che si sono succedute contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data. Con riferimento alla applicabilità dell’istituto della improcedibilità (istituto, peraltro, di caratt processuale), è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 344 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2 comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l’improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità: si è in tal senso ritenuto che la limitazione cronologica dell’applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, sia frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulti coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Un fenomeno di successioni di leggi penali nel tempo si è, invece, verificato con riferimento alla abrogazione da parte della Riforma Cartabia dell’art. 159, comma 2, cod. pen., così come introdotto dalla legge Orlando, e alla speculare introduzione dell’art. 161 bis cod. pen. che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Più favorevole deve ritenersi la disciplina della legge Orlando che, comunque, prevedeva, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di grado di appello, il decorrere del termine di prescrizione, sia pure con periodi
di sospensione. Ne consegue la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato e in particolare: – per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss cod. pen. così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli); – per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017, fino al 31 dicembre 2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando) con i periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge; – per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss cod. proc. pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021 n. 134 e sostituita con l’art. 161 bis cod. pen. (c.d Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge.
GLYPH Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P. Q . M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.