Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19777 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19777 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRENNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che h concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 luglio 2023, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME ottenere, in applicazione delle norme transitorie di cui all’art. 95 del d legislativo n. 150 del 2022, la sostituzione di una pena detentiva – inflitta a dalla sentenza emessa dal predetto Tribunale il 2 luglio 2021, divenuta irrevocabi il 22 marzo 2023 – con le pene sostitutive della detenzione domiciliare o de semilibertà sostituiva, previste dalla legge n. 689 del 1981.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e/o manifesta illogicità del motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice dell’RAGIONE_SOCIALE rigettare l’istanza. Il ricorrente riporta il testo dell’art. 20-bis cod. pen., intitolato «Pene sostitutive delle pene detentive brevi», introdotto dal decreto legisla riformatore n. 130 del 2022, e un ampio brano della relazione illustrat dell’intervento normativo, nella parte riguardante lo scopo e la portata d riforma organica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste Capo III della legge n. 689 del 1981. Il ricorrente pone in luce i criteri isp della riforma, basata sull’idea, diffusa e radicata nel contesto internazi secondo la quale una detenzione di breve durata comporta costi individuali e social maggiori rispetto ai possibili risultati attesi in termini di risocializzaz condannati, mentre, per la pena di detentiva di breve durata, rieducar risocializzare il condanNOME – come impone l’articolo 27 della Costituzione obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene divers da quella carceraria. Il ricorrente, quindi, afferma che il giudice dell’esecuz caduto in errori di logicità nel ritenere che, in concreto, sussistessero el pregiudizievoli alla concessione delle pene sostitutive nel caso in esame, quali gravità della condotta del condanNOME per i fatti previsti nella senten condanna; l’inidoneità della semilibertà sostitutiva e della detenzione domicil sostitutiva a prevenire il rischio di recidiva; la mancanza di idonee garanzie il rispetto delle prescrizioni imposte; i precedenti penali a carico del condan Il ricorrente afferma che ritenere, come ha fatto il Tribunale di Roma, che
soggetto di quasi settanta anni, che non ha mai fatto ingresso in un carcere, maggiormente rieducabile dal sistema carcerario in luogo di una pena sostitutiva deborda dal potere discrezionale riconosciuto dalla norma. Il ricorrente affer che, in base ai principi già in precedenza stabiliti dalla giurisprudenza di legit in relazione alle sanzioni sostitutive, il giudice deve rendere motivazione ancor forte nel caso in cui intenda rigettare una richiesta tendente ad ott l’applicazione di pene sostitutive. Nel caso concreto in esame, il giu dell’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe adempiuto a tale obbligo.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce, richiamando l’art. 60 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. ricorrente afferma che il giudice dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto applicare disposizioni previste da tale articolo per l’applicazione delle pene sostitutive pene detentive brevi e, in particolare, prima di decidere, avrebbe dovuto acquis una relazione dell’RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizi in relazione rigetto della sua domanda, è infondato.
Sul piano astratto, sono corretti i richiami della difesa riguardanti i normativi e le ragioni ispiratrici della riforma che ha introdotto le pene sosti delle pene detentive brevi, ma, nel caso concreto in esame, non si ravvisano violazioni e i vizi di logicità denunciati dal ricorrente, posto che l’ord impugnata risulta rispettosa delle norme che regolano la materia ed è sorretta motivazione logicamente ineccepibile.
In realtà, il giudice dell’RAGIONE_SOCIALE ha posto in luce una serie di consideraz che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto dell’ista di sostituzione della pena detentiva, poiché sono basate su elementi pianament illustrati riguardanti la condotta tenuta dal condanNOME e i suoi precedenti pe
L’ordinanza reca motivazione ampia e munita di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell’esercizio della discrezionalità consentita al giudice del e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione d sussistenza delle condizioni volute dalla legge per l’applicazione delle p sostitutive invocata dal condanNOME.
In questa sede di legittimità, non è consentita una rilettura parcellizzata elementi fattuali finalizzata a un rinnovo della loro valutazione.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa afferma che il giud dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe violato l’art. 545-bis cod. proc. pen., non ave
acquisito, prima di decidere, una relazione dell’RAGIONE_SOCIALE, è infondato.
Il caso ora in esame, infatti, riguarda una istanza di applicazione di pene sostitutive presentata ai sensi delle norme contenute nell’art. 95 del citato decreto legislativo riformatore n. 150 del 2022, volte a regolare, in via transitoria e quindi entro determinati limiti temporali ivi indicati, la sostituzione, da parte del giudice dell’RAGIONE_SOCIALE, di pene detentive non superiori a quattro anni di reclusione che siano stata inflitte con sentenze emesse in epoca precedente all’entrata in vigore del citato decreto e divenute poi irrevocabili.
In tale situazione, proprio per la sua particolarità, risulta inapplicabile l’art 545-bis cod. proc. pen., diretto a regolare, invece, le modalità con le quali – nella ben diversa ipotesi di pronuncia condanNOMEria successiva all’entrata in vigore della suddetta riforma – il giudice della cognizione abbia applicato una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione e sussistano le condizioni per la sostituzione di detta pena con una delle pene sostitutive previste proprio a seguito della riforma stessa.
In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023.