Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7736 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7736 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALAZZOLO SULL’OGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 del GIP del TRIBUNALE di BRESCIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il G.u.p. del Tribunale di Brescia, con la sentenza emessa il 15 giugno 2023, applicava a NOME COGNOME la pena concordata di anni due e mesi sei di reclusione, oltre alle pene fallimentari accessorie, in ordine alle condotte di bancarotta societaria fraudolenta distrattiva e documentale.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della disciplina dell’art. 545-bis cod. proc. pen., in quanto il G.u.p., pur sussistendo
le condizioni, dopo la lettura del dispositivo aveva omesso di dare i prescritti av in ordine alla sostituzione della pena con quelle sostitutive.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’ar comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi e in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va premesso che il ricorso per cassazione è consentito nei soli casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualifica giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel ca esame non viene dedotta l’illegalità della pena, bensì la violazione di leg processuale per non avere il Giudice dato gli avvisi di cui all’art. 545-bis, com 1, cod. proc. pen.
L’art. 448 cod. proc. pen. prevede che in caso di consenso delle parti sull pena concordata, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta previs dall’articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza.
Il comma 1-bis chiarisce poi che nei casi previsti dal comma 1, «quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiv di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se no possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’uffi di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma 2». È di tutta evidenza che la sostituzione invocata d
ricorrente deve essere parte dell’accordo fra le parti e che il rinvio all’art. 5 cod. proc. pen. riguarda solo la scansione processuale successiva all’accordo sull sostituzione, ma non indica la possibilità di applicare a posteriori, rispetto alla lettura del dispositivo della sentenza di applicazione di pena, la sostituzione de pena appena concordata.
Difatti occorrerà applicare, in quanto compatibile, l’art. 545-bis, comma 2, solo se le parti hanno già concordato la sostituzione, ma non sia possibile decide immediatamente, cosicché il giudice sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all’UEPE; infatti l’a 448, comma 1-bis, c.p.p. rinvia, in quanto compatibili, alle sole disposizioni previste dal comma secondo dell’art. 545-bis c.p.p., relative al sub-procedimento finalizzato ad individuare la pena sostitutiva ed il suo contenuto, non operand alcun rinvio, invece, a quelle previste dal comma primo del medesimo articolo, che prevede gli avvisi che il ricorrente lamenta non essergli stati dati.
In questo stesso senso si è consolidato l’orientamento di questa Corte che ha rilevato come la disposizione di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pe introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l’obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle san sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizi con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di caratte testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 4, n. 323 del 09/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 284925 – 01). Nello stesso senso è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, co cui si deduca la violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superio quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel qu solo a seguito della lettura del dispositivo l’imputato conosce l’entità della pe può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice de patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stat oggetto dell’accordo (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 01).
D’altro canto, pur volendo accedere a una diversa interpretazione – che attribuisca al giudice, anche quando sia stato raggiunto l’accordo fra le part sensi e per gli effetti di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il potere (di iniziativa o su istanza delle parti, non riversata nell’accordo) di convertire, qua
ritenga ne sussistano i presupposti, la pena detentiva in una pena alternativa, così pronunciandosi in sentenza – nel caso in esame comunque non emerge che l’odierno imputato abbia fatto istanza al giudice di avvalersi del suo potere di sostituzione della pena così da non potersi oggi dolere del suo mancato esercizio.
A tal proposito, è stato in modo condivisibile in generale osservato che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 02).
5. Per le ragioni esposte ed anche per la circostanza che la deduzione della violazione di legge processuale formulata non è consentita in questa Sede – in quanto la definizione del processo con sentenza di patteggiamento implica la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 – 02) – ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14/11/2023
Il Consigliere estensore