Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13112 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN PIETRO DI CARIDA’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 30 maggio 2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia che, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. dell’istanza con la quale il condannato aveva chiesto che la pena di anni uno di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Brescia del 7 aprile 2017, definitiva il 28 aprile 2018, fosse sostituita con la pena pecuniaria di cui all’art. 20-bis cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le pene sostitutiv introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia, se più favorevoli, possono applicarsi solo ai procedimenti penali pendenti in primo grado e nel giudizio di appello al momento dell’entrata in vigore del decreto.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, in applicazione del principio del favor rei, avrebbe dovuto sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, anche considerando che l’art. 2, terzo comma, cod. pen. prevede che se vi sia stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede la pena pecuniaria, la pena detentiva si converta immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova premettere in diritto che l’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla cd. riforma Cartabia in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all’entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello.
Nel caso di specie, invece, la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima dell’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia e, pertanto, come correttamente rilevato dal giudice dell’esecuzione, l’istanza di COGNOME non poteva trovare accoglimento.
Infatti, in mancanza di espresse indicazioni nella normativa transitoria, le pene sostitutive non possono applicarsi alle sentenze irrevocabili, essendo evidente che tale scelta appartiene esclusivamente al giudice della cognizione, senza che possa
ritenersi costituzionalmente necessario duplicare la relativa competenza in capo al giudice dell’esecuzione, a scapito del principio di intangibilità del giudicato.
Il ricorso, infine, non può trovare accoglimento neanche nella parte in cu lamenta la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, considerando che questa Corte ha già avuto modo di chiarire come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattività delle disposizioni pen più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato (Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420).
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/12/2023