Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16052 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in SENEGAL il 03/04/1982
avverso la sentenza del 11/12/2023 della Corte d’appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’08/01/2021 il Tribunale di Catania aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di ricettazione di un’autovettura di provenienza delittuosa e della contravvenzione di cui all’art. 6, comma 3, del D. Lg.vo 286 del 1998 e, perciò, ricondotta la prima vicenda nell’ipotesi (ora) contemplata dal quarto comma dell’art. 648 cod. pen. e ritenuto il vincolo della
continuazione tra le diverse violazioni di legge, l’aveva condannato alla pena complessiva di mesi 5 di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; all’imputato era stato inoltre riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale;
la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al reato contravvenzionale ed ha perciò rideterminato la pena in quella di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce l’erronea applicazione dell’art. 58 della legge 689 del 1981: osserva che, con l’atto d’appello, la difesa aveva chiesto, in via subordinata, che la pena detentiva inflitta fosse sostituita con la pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e ssgg. della legge 689 del 1981 con revoca del concesso beneficio della sospensione; rileva che, ciò non ostante, la Corte d’appello ha respinto la richiesta sul rilievo secondo cui, ai sensi dell’art. 58 della legge 689 del 1981, come modificato dal D. Lg.vo 150 del 2022, la sostituzione della pena detentiva breve era preclusa dall’avvenuto riconoscimento del beneficio della sospensione;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Catania aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di ricettazione e della contravvenzione di cui all’art. 6 del D. Lg.vo 286 del 1998 e, ritenuto il vincolo della continuazione sul primo delitto, ricondotto, peraltro, nell’ipotesi “lieve”, l’aveva condannato alla pena complessiva di mesi 5 di reclusione ed euro 300 di multa.
Sulla base di una prognosi positiva, il Tribunale aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Con l’atto d’appello, dopo aver contestato i presupposti del riconoscimento della responsabilità per i due reati oggetto dell’imputazione, la difesa, in sede di conclusioni, aveva chiesto di “convertire la pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 e ssgg. I. 689/81 e rateizzazione della stessa, in tal caso con revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen..”
La Corte d’appello ha respinto la richiesta di sostituzione ai sensi della legge 689 del 1981 “… considerato che l’art. 58 della medesima legge (così come novellato dall’art. 71 del DL 31 ottobre 2022 n. 162) prevede la preclusione ad accedere alle pene sostitutive qualora sia già stata applicata la sospensione condizionale della pena” (cfr., dalla motivazione).
2. Si tratta, all’evidenza, di una motivazione errata.
È pacifico, infatti, che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita resid per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive dalla pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, cod. pen., che prescrive l’applicazione (1 alla norma più favorevole per l’imputato (cfr., Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, COGNOME, Rv. 202870 – 01; conf., Sez. 4, n. 29504 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273082 – 01; Sez. F, n. 32799 del 17/08/2011, COGNOME, Rv. 251007 – 01; Sez. 6, n. 32882 del 22/06/2011, COGNOME, Rv. 250888 31; Sez. 1, n. 574 del 30/11/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203790 – 01; Sez. 1, n. 12732 del 27/10/1995, COGNOME, Rv. 203349 – 01).
Per questa ragione, si è concluso nel senso che il divieto di applicare le pene sostitutive nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 01).
La decisione finale è comunque corretta, sia pure per ragioni diverse da quelle sopra richiamate, dovendo perciò correggersi la motivazione in diritto come, peraltro, GLYPH consentito GLYPH dall’art. GLYPH 619 GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen. GLYPH (cfr., Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072 – 01).
Il difensore, infatti, con l’atto d’appello, aveva chiesto che la pena detentiva fosse sostituita con la corrispondente pena pecuniaria ed aveva collegato tale
richiesta con la “revoca” della sospensione condizionale della pena con rinuncia ad un beneficio già concesso al suo assistito.
Si è tuttavia affermato che detta rinuncia integra un atto dispositivo che incide sul profilo sanzionatorio ed è per questa ragione una iniziativa estranea ed
esuberante rispetto alle attività ed alle scelte proprie della difesa tecnica: l rinuncia alla sospensione condizionale rientra dunque tra i cosiddetti diritti
personalissimi quali evincibili dalla nozione contenuta nell’articolo 99, primo comma, cod. proc. pen. e che, pertanto, possono essere esercitati soltanto
dall’imputato e non dal difensore, a meno che questi non sia munito di procura speciale appositamente rilasciata (cfr., in tal senso,
Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 258701 – 01, secondo cui la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto
personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall’imputato e non anche dal suo difensore privo di
specifica procura speciale; conf., tra le più recenti, non massimate, Sez. 7, n.
43593 del 29.10.2024, COGNOME; Sez., 3, n. 43116 del 17/07/2019, COGNOME,;
Sez. 3, n. 6344 del 09/05/2018, COGNOME; Sez. 2, n. 54947 del 16/11/2017, COGNOME).
L’inefficacia della rinuncia alla sospensione, cui era stata subordinata la richiesta di sostituzione della pena detentiva, non avrebbe pertanto consentito alla Corte d’appello di procedere in tal senso; per questa ragione si impone, dunque, il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 18/02/2025