Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4872 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4872  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
 Con l’impugnato provvedimento, il GIP del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la domanda, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, di sostituzione della pena detentiva inflitta con sentenza del 06 maggio 2021, irrevocabile il 12 dicembre 2022, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen., introdotto con d. Igs. 150 del 2022
Il Giudice dell’esecuzione osservava come, al momento dell’entrata in vigore del d. Igs. 150 del 2022 (30 dicembre 2022) il procedimento a carico del COGNOME non era più pendente, ma definito con sentenza irrevocabile: conseguentemente, stante il regime transitorio disciplinato dall’art. 95 d. Igs. 150 del 2022, era precluso al condannato l’accesso al beneficio introdotto con la novella. Osservava infine come fosse irrilevante la questione di costituzionalità dell’art.6 decreto-legge n. 162/2022, sollevata dalla Difesa, non essendo ingiustificato il differimento della riforma (trovando piena copertura costituzionale la possibilità di differire l’entrata in vigore di una legge ex art. 73 Cost.) né manifestamente irragionevole la disciplina intertemporale adottata.
I-la proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, chiedendo, con unico motivo, a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 decreto-legge n. 162/2022 – con riferimento agli artt. 73, co. 3, e 77, co. 2, nonché al combinato disposto degli articoli 3 e 117, co. 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 7, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 15, co. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politi – nella parte in cui non prevede che le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, e più in generale di quelle più favorevoli al reo, si applichino a decorrere dal giorno 01/11/2022 (giorno inizialmente individuato dal legislatore per l’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia).
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è infondato.
 Sulla questione sollevata dal ricorrente è già intervenuto il Giudice delle Leggi che, con sentenza del 18 luglio 2023 n. 151 ha dichiarato non fondata la questione
di costituzionalità dell’art.6 decreto-legge n. 162/2022 conv., con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7, par. 1, CEDU e 15, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
La Corte costituzionale ha in particolare rilevato che, computato il periodo di vacatio legis dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (17 ottobre 2022), la vigenza delle nuove disposizioni introdotte dal d. Igs. 150 del 2022, sarebbe decorsa dal primo novembre 2022. Per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 (pubblicato ed entrato in vigore il 31 ottobre 2022), emanato per ragioni di straordinaria necessità ed urgenza connesse all’obiettivo di «consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto della riforma», ne è stata differita l’entrata in vigore, con l’introduzione dell’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, alla data del 30 dicembre 2022. La sentenza costituzionale ha innanzitutto affrontato il profilo relativo alla dedotta violazione dei presupposti della decretazione d’urgenza di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., osservando che, nonostante il carattere plurimo delle disposizioni contenute nel decreto censurato, che obbliga ad interrogarsi «rispetto al requisito dell’omogeneità» (sent. n. 32 del 2014), deve tuttavia escludersi il contrasto con l’art. 77, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina presenta una «omogeneità di scopo» (sent. n. 244 del 2016) e contiene una «normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita» (sent. n. 170 del 2017, n. 213 e n.30 del 2021). Si tratta di interventi che, da un lato, riguardano il sistema penale (ergastolo ostativo, raduni illegali, differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), dall’altro, afferiscono all’organizzazione della sanità (anticipazione del termine finale per la vaccinazione obbligatoria anti-SARS-00V-2), essendo perciò ravvisabile un certo grado di omogeneità; nè appaiono carenti i presupposti di «straordinaria necessità e urgenza» nella scelta di differire il termine dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, stante l’esigenza di soddisfare la necessità di adottare misure organizzative idonee a fronteggiare una situazione critica per gli uffici giudiziari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riferimento all’art. 73, terzo comma, Cost., la Corte ha osservato che, nell’attribuire alla «legge stessa» la possibilità di stabilire un termine diverso da quello (ordinario) di vacatio legis, la Costituzione non intende conferire una competenza riservata a stabilire autonomamente il proprio termine di vacatio, rientrando, per contro, nell’ordinaria forza attiva e passiva di legge la possibilità di intervenire rispetto ad una disposizione non ancora vigente, anche al fine di incidere sul relativo termine di entrata in vigore (sent. n. 71 del 1957, ord. n. 170 del 1983). In ultimo, la Consulta ha parimenti escluso la fondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione, quest’ultimo, all’art. 7, par. 1, CEDU e art. 15, par. 1, del Patto sui diritti civili e poli segnatamente negando che, per effetto dell’introduzione dell’art. 99-bis del d.lgs. n.
150 del 2022, si fosse determinato un fenomeno di successione di leggi nel tempo. In sostanza, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in seno al suo parere, pur con i richiami specifici riportati, si stabilisce il principio per il qual tenendo presenti i principi espressi da Cass. pen., Sez. Un., n. 27614/2007, dal punto di vista del diritto intertemporale, deve farsi applicazione del principio tempus regit actum, sotto il profilo che la condizione processuale, che consente di discernere la normativa applicabile, attiene all’irrevocabilità della sentenza, in questo caso divenuta tale prima dell’entrata in vigore della riforma. L’irrevocabilità della sentenza è dunque il discrimen per l’applicazione della novella: trattasi del medesimo principio che questa Corte di legittimità ha stabilito in ragione della vigenza ed applicabilità dell’art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 – 01).
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 ottobre 2023.