Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19307 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19307 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 31809/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Narni il 02/12/1978
avverso la sentenza del 04/07/2024 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso e ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 luglio 2024 con cui la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza emessa, in data 29 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Ivrea, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità penale per il reato di truffa.
La condanna sarebbe fondata esclusivamente sul fatto che la carta poste pay beneficiaria del pagamento effettuato dalla persona offesa Ł risultata intestata al ricorrente. La difesa ha lamentato
la carenza di prova in ordine all’effettivo utilizzo da parte del Levak della predetta carta poste pay, non essendo stata effettuata alcuna perquisizione presso l’abitazione del ricorrente nØ accertato il luogo ove la carta Ł stata utilizzata per prelievi e pagamenti.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatori ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte di merito non avrebbe tenuto conto degli elementi favorevoli ad una mitigazione della pena dedotti dall’appellante (esiguità del danno arrecato alla persona offesa, difficili condizioni sociali ed economiche in cui versa il Levak) ed irrogato una pena eccessiva rispetto alla gravità dei fatti.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva.
I giudici di appello avrebbero immotivatamente ignorato la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata all’udienza del 4 luglio 2024 con conseguente carenza di motivazione.
Il difensore del ricorrente, in data 25 febbraio 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso Ł aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l’atto di appello.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il secondo motivo di ricorso non Ł consentito in sede di legittimità.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv.282693 – 01).
Il terzo motivo di impugnazione Ł fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la richiesta difensiva stante l’incompatibilità tra le sanzioni sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. penna. e l’applicazione della sospensione condizionale della pena, incompatibilità espressamente stabilita dall’art. 61-bis della legge 24
novembre 1981, n.689 così come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150.
Tale deliberazione si pone in contrasto con il principio di diritto -che il Collegio intende ribadiresecondo cui il divieto di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nei casi in cui sia disposta la sospensione condizionale della pena (previsto dall’art. 61-bis, legge 689/1981, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 150/2022) non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma piø favorevole all’imputato Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024 V., Rv. 286751-01; Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, COGNOME, Rv. 287425-01; dall’ultimo Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, COGNOME, non massimata).
Applicando tale principio al caso in esame, occorre considerare che i fatti oggetto del processo sono stati commessi in data 3 aprile 2019, e, quindi, in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, sicchØ la concessione della sospensione condizionale della pena non costituiva ostacolo per l’applicazione della pena sostitutiva. Ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva richiesta dal ricorrente, sicchØ deve esserne disposto l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Torino, perchØ valutati se sia applicabile la pena sostitutiva in luogo di quella detentiva.
Deve essere, infine, dichiarata, ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, in considerazione del fatto che l’annullamento con rinvio della sentenza Ł stato disposto per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di Appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo il giudizio di responsabilità.
Così deciso il 19/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME