Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18260 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME nato a MILANO il 10/09/1955 avverso l’ordinanza del 25/11/2024 del TRIBUNALE di Livorno Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni requisitoria del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 novembre 2024 il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME per l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56bis legge n. 689 del 1981, come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal medesimo Tribunale il 3 luglio 2018, riformata, in punto di pena, dalla Corte di appello di Firenze il 20 dicembre 2022, irrevocabile il 24 aprile 2024 a seguito di rigetto del ricorso per cassazione.
La pena della reclusione era stata sostituita, sin dal giudizio di primo grado, con quella sostitutiva della libertà controllata.
A fondamento ha affermato, sostanzialmente, l’applicabilità al caso di sentenza applicativa della libertà controllata il cui dispositivo sia stato pronunciato, in grado di appello, in epoca precedente all’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, ma non ancora passata in giudicato a quella data, della disciplina previgente alla predetta riforma.
Tanto ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, essendo mitigato tale principio per il solo caso della semidetenzione, per la quale Ł consentito chiedere al magistrato di sorveglianza la sostituzione con la semilibertà sostitutiva.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e mancanza di motivazione per avere il giudice
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
dell’esecuzione omesso di applicare correttamente l’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 in base al principio del favor rei, ossia di quello che ne costituisce la principale ragione giustificatrice.
Premessa una complessiva disamina delle prescrizioni imposte con la sanzione della libertà controllata in confronto con quelle diverse del lavoro di pubblica utilità ed evidenziata la maggiore afflittività della prima rispetto alla seconda, il ricorrente ha messo in rilievo la necessità di applicare il principio per cui il diritto all’accesso alle pene sostitutive in fase esecutiva deve essere garantito, nel regime transitorio del d.lgs. n. 150 del 2022, ogni volta in cui tale sostituzione avrebbe potuto essere richiesta al giudice di merito, laddove il processo fosse stato pendente in quella fase al momento dell’entrata in vigore della riforma.
D’altra parte, nel caso di specie, il giudice di merito, nell’applicare la sanzione sostitutiva, ha espresso una valutazione di minore gravità del fatto rispetto al caso di pena detentiva, pacificamente suscettibile di sostituzione, nel caso di specie.
Seguendo la tesi del giudice dell’esecuzione si arriverebbe alla conclusione illogica che sarebbe sostituibile una pena detentiva e non una pena già sostituita, nonostante la valutazione di meritevolezza del condannato, a ragione della minore gravità complessiva del fatto.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito mancanza o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non sostituibile la pena sostitutiva in assenza di una espressa disciplina sul punto.
Non sarebbe di ostacolo alla tesi del ricorrente la formulazione testuale dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, nØ lo sarebbe la stessa natura delle pene sostitutive che mantengono il carattere sostitutivo della pena detentiva.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
La questione di diritto dalla quale dipende la decisione Ł se disposta con sentenza per la quale, alla data del 30 dicembre 2022, era pendente il ricorso per cassazione la pena sostitutiva della libertà controllata, fosse possibile richiedere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.
La soluzione dipendente dall’interpretazione delle disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022.
Nel caso di specie Ł infatti accaduto che COGNOME Ł stato condannato con sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 dicembre 2022, divenuta irrevocabile il 24 aprile 2024 (per effetto della decisione della Corte di cassazione) a pena detentiva sostituita, sin dalla sentenza di primo grado, con la libertà controllata.
Sia la Corte di appello che la Corte di cassazione hanno rigettato le istanze di rinvio a data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 formulate dal ricorrente proprio allo scopo di fruire della piø favorevole (nuova) disciplina in materia di pene sostitutive.
Viene in rilievo la disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 con la quale si Ł dato corso alla regolamentazione delle situazioni relative ai procedimenti ancora in corso all’epoca di entrata in vigore in vigore della nuova disciplina delle pene sostitutive (30 dicembre 2022).
Il primo comma della predetta disposizione prevede che «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se piø favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.
Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
La disposizione viene interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte nel senso che «ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l’applicabilità della disciplina transitoria, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022)» (Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, Bianchi, Rv. 285684 – 01; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228 – 01; Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229 – 01; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628 – 01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 285154 – 01).
Tale premessa si rivela utile, secondo quanto correttamente segnalato anche nel provvedimento impugnato, a supportare l’affermazione dell’ammissibilità della domanda proposta dal ricorrente che ha riportato condanna con sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 20 dicembre 2022.
Non Ł dubitabile che medesimo perimetro temporale di applicazione abbia la specifica disposizione transitoria introdotta dall’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 che disciplina il caso in cui le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata siano state applicate al momento dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022.
La norma stabilisce, infatti che «le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva».
Nel caso di specie, sin dalla sentenza di primo grado Ł stata applicata la sanzione sostitutiva della libertà controllata la cui previsione, tuttavia, non era passata in giudicato al momento della entrata in vigore della novella legislativa e, pertanto, a maggior ragione, non era «in corso di esecuzione».
Plurimi indici interpretativi depongono per la correttezza dell’interpretazione della norma operata dal giudice dell’esecuzione, nel senso della preclusione, nel caso di libertà controllata applicata (anche se non con statuizione coperta da giudicato) alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, di una sua possibile conversione in altra pena sostitutiva.
In tal senso rilevano due argomenti di carattere letterale.
In primo luogo, per il caso di libertà controllata (e semidetenzione) già applicata o in corso di esecuzione alla data del 30 dicembre 2022, la norma prevede l’ultrattività della disciplina delle disposizioni previgenti e, dunque, la preclusione di ulteriori conversioni.
Mentre l’espressione «in corso di esecuzione» non lascia adito a dubbio alcuno sulla
sull’applicazione della preclusione nel caso di provvedimenti coperti da giudicato o, addirittura, materialmente in fase esecutiva, la locuzione «già applicate» potrebbe dare luogo a qualche dubbio interpretativo, ossia se il legislatore abbia inteso fare riferimento alla definitività del provvedimento applicativo, ovvero se, affinchØ si determini l’intangibilità della disciplina della sanzione sostitutiva, sia sufficiente che la stessa sia stata disposta, benchØ con decisione non ancora definitiva.
Come correttamente segnalato nel provvedimento impugnato, la tesi secondo cui l’espressione «già applicate» starebbe a significare che il provvedimento applicativo deve essere ormai definitivo, ovvero intangibile per essere passato in giudicato, non persuade.
Ove si optasse per tale interpretazione, le due locuzioni «già applicate» e «in corso di esecuzione» si risolverebbero in una (inutile) ripetizione del medesimo concetto.
Quindi, l’unico modo per assegnare un senso all’espressione in esame Ł quello di attribuirle il significato che evoca l’adozione di un provvedimento dispositivo delle sanzioni sostitutive, anche non passato in giudicato.
Depone in tal senso anche l’esigenza di rapidità e certezza dei rapporti esecutivi penali che il legislatore della riforma ha perseguito anche mediante la previsione di termini stringenti per la presentazione di istanze di applicazione delle pene sostitutive per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
L’unico caso, e qui risiede la seconda ragione di carattere letterale per l’opzione interpretativa qui adottata, di sanzione sostitutiva suscettibile di ulteriore conversione Ł stato previsto per la semidetenzione.
L’avverbio «tuttavia» utilizzato nella seconda parte del comma in esame, evoca la natura eccezionale della disposizione in base alla quale la sola semidetenzione Ł suscettibile di essere convertita nella semilibertà sostitutiva.
Altre ipotesi di conversione non sono state previste.
La regola generale prevista dal legislatore per il caso di sanzioni sostitutive disposte con provvedimenti in essere al momento dell’entrata in vigore della riforma, Ł quella della ultrattività della disciplina previgente e, dunque, anche della (non piø esistente) libertà controllata.
L’unica eccezione contemplata Ł quella descritta.
NØ assumono rilievo decisivo le considerazioni svolte dal ricorrente in punto di maggiore afflittività delle libertà controllata al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, essendo ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio, anche qui ribadito, in base al quale non Ł al parametro della entità dell’afflittività che può essere riconnessa la determinazione dell’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive delle pene detentive.
E’ stato, infatti, affermato che «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l’applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. “riforma Cartabia” ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione – affidata dalla norma transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell’esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso – non Ł subordinata alla verifica del suo carattere piø favorevole rispetto alla previgente disciplina» (Sez. 1, n. 33840 del 29/05/2024, Latino, Rv. 286696 – 01).
Deve, peraltro, escludersi qualsiasi evidente profilo di incongruenza o palese irrazionalità del sistema delineato dal legislatore che, nell’ambito della propria discrezionalità, ha ritenuto di individuare un discrimine temporale tra l’ambito applicativo delle disposizioni ultrattive in materia di libertà controllata e quelle che disciplinano le nuove pene sostitutive.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME