Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Seregno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il 29/03/2023
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Monza il 9 maggio 2022, nei confronti di NOME COGNOME, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta nella misura di mesi 8 d
reclusione ed euro 1300,00 di multa; ha invece disatteso la richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
2.11 ricorso consta di un unico motivo, di violazione di legge in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen., nel quale si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto l’istanza di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva inflitta con lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui agli artt. 20-bis cod. proc. pen. e 56-bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981.
La Corte ha motivato il provvedimento reiettivo in considerazione RAGIONE_SOCIALEa estrema genericità RAGIONE_SOCIALEa richiesta, non essendo stato individuato un ente tra quelli indicati dall’art. 56-bis cit. e non essendo stata allegata dichiarazione di disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, nonché il programma di lavoro con mansioni ed orari.
La richiesta sarebbe stata tardivamente inoltrata agli enti abilitati soltant nel giorno fissato per la celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte d’appello ha richiamato altresì il Protocollo stilato in data 13 febbraio 2023 tra gli RAGIONE_SOCIALE giudiziari milanesi, l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (Schema operativo per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe pene sostitutive RAGIONE_SOCIALEe pene detentive brevi”), nel quale si attribuisce alla part RAGIONE_SOCIALEessata «l’onere di presentare tempestivamente la documentazione essenziale».
Il difensore, premesso di avere ricevuto nomina solo la mattina RAGIONE_SOCIALE‘udienza fissata per la discussione del gravame, rileva come i profili di intempestività e genericità segnalati dalla Corte territoriale non trovino riscontro nella prevision legale e come le prescrizioni protocollari, oltre a non poter prevalere sul test normativo, non hanno contenuto rigido, in quanto facultano l’RAGIONE_SOCIALEessato ad indicare l’ente ed allegare la dichiarazione di disponibilità e non ostano a che i giudizio sia sospeso e sia fissata nuova udienza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 545-bis cod proc. pen. per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione indicata, che è stata comunque trasmessa a due enti ben individuati.
3.11 Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha concluso come in epigrafe, ritenendo immanente al sistema un principio di necessaria specificità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena sostitutiva.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
2. L’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto che la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia in materia di pene sostitutive sia applica bile anche ai processi in corso all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello.
Nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessi trova dunque applicazione il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 545bis cod. proc. pen., il cui comma 1 stabilisce che «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono condizioni per sostituire la pena detentiva con una RAGIONE_SOCIALEe pene sostitutive di cui all’articolo 53 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».
Dunque, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe pene sostitutive avviene attraverso un meccanismo articolato, con dispositivo c.d. a struttura bifasica, in cui il giudice valutata discrezionalmente, alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’accesso RAGIONE_SOCIALE‘imputato alle pene individuate dall’art. 20-bis cod. pen. – la cui disciplina è contenuta negli artt. 53 e ss. legge n. 689 del 1981 – instaura una fase di contraddittorio con le parti stesse e, ove necessario, con l’apporto RAGIONE_SOCIALE‘ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definisce ed applica la pena più adeguata, dettagliandone obblighi e prescrizioni.
3.. Deve considerarsi che un cospicuo indirizzo, espresso tra le altre da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090, ha affermato, in relazione alla disciplina transitoria di cui all’ art. 95 d.lgs. cit., che «affinché il giudice di sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALEe nuove pene sostitutive RAGIONE_SOCIALEe pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque RAGIONE_SOCIALEvenire, al più tardi, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione in appello».
Si è ritenuto, in tale arresto, che l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe nuove pene sostitutiv – in quanto più favorevoli – ai giudizi di appello in corso all’entrata in vigore d.lgs. n. 150 del 2022, senza l’introduzione di limitazioni attinenti alla fase introduttiva o decisoria – del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi – originari o aggiunti – del gravame, risul conforme al contenuto letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione e si ponga «nella linea di favorire, in conformità con l’intentio legíslatoris, la più ampia applicazione RAGIONE_SOCIALEe nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti suindicati».
A supporto di tale ermeneusi, la pronuncia richiama la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, la quale ha evidenziato che «Tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti – il più antico dei quali è rappresentato dal
sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena – che sono espressivi RAGIONE_SOCIALEa c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento verso l’RAGIONE_SOCIALE di pene detentive di breve durata. È infatti da tempo diffusa e radicata, nel contesto RAGIONE_SOCIALEnazionale, l’idea secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in term risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva. Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l’articolo 27 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria, che eseguendosi nella comunità RAGIONE_SOCIALEe persone libere escludono o riducono l’effetto desocializzante RAGIONE_SOCIALEa detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di extrema ratio. La Costituzione, nel citato articolo 27, parla al terzo comma, al plurale, di “pene” che devono tendere alla rieducazione del condannato. Non menziona il carcere e, comunque, non introduce alcuna equazione tra pena e carcere. La pluralità RAGIONE_SOCIALEe pene, pertanto, è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo RAGIONE_SOCIALEa pena».
4. In una medesima prospettiva di graduale superamento RAGIONE_SOCIALEa dimensione “carcerocentrica”, la Corte costituzionale, con sentenza n. 25 del 2024, ha valutato favorevolmente – perché rispettosa del principio RAGIONE_SOCIALEa retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior, da ricondurre all’area di tutela RAGIONE_SOCIALE artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo – la linea RAGIONE_SOCIALEpretativa per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità del regime trans previsto dall’art. 95 cit. deve considerarsi «pendente innanzi la Corte di cassazione» qualsiasi processo che, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa riforma, fosse stato definito dalla corte d’appello mediante la pronuncia del dispositivo: e, dunque, anche quei processi nei quali sia ancora pendente il termine fissato dal collegio per il deposito RAGIONE_SOCIALEe motivazioni, ovvero nei quali sia pendente il termine per il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229-01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME Rv. 285154-01) rilevando come tale direttrice, costituente oramai diritto vivente, sia «espressiva di un principio generale RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, per di più di rango costituzionale: quello, cioè, secondo cui le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, essere applicate retroattivamente a tutti i processi in corso. Sicché l’RAGIONE_SOCIALEpretazione analogica adottata dalla Corte di cassazione costituisce, al tempo stesso, (doverosa) RAGIONE_SOCIALEpretazione costituzionalmente conforme RAGIONE_SOCIALEa disposizione censurata». Ciò sulla considerazione che la «chiara intenzione del legislatore fosse quella di assicurare la possibilità di accedere alle nuove pene sostitutive a tutti processi in corso sino alla loro definizione con sentenza irrevocabile: possibilità
assicurata, anche negli RAGIONE_SOCIALEstizi non coperti dal dato letterale del prodotto legislativo».
5. A fronte di un’RAGIONE_SOCIALEpretazione tendenzialmente estensiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria, la Corte territoriale ha disatteso nella sentenza impugnata la richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena sostitutiva, perché generica e tardiva, in ragione sia RAGIONE_SOCIALEa mancata specificazione RAGIONE_SOCIALE‘ente disponibile a ricevere le prestazioni lavorative RAGIONE_SOCIALE‘imputato, sia RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEe allegazioni che dovrebbero documentare la ricerca RAGIONE_SOCIALE‘ente stesso, le quali consistono in una generica richiesta di disponibilità, inoltrata la stessa mattina RAGIONE_SOCIALE‘udienza, a quatt associazioni, RAGIONE_SOCIALEe quali non è dato conoscere la riconducibilità alle categorie previste dall’art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, sfornita di qualsiasi indicazione sul profilo RAGIONE_SOCIALE‘imputato e sulla sua posizione processuale.
In tal modo – anche in violazione del favor legislatoris per l’applicazione di una disciplina in bonam partem che ha valenza soprattutto sostanziale – la Corte territoriale ha fatto applicazione di una decadenza all’accesso alla pena sostitutiva, che non ha fondamento nel dato normativo.
Essa non trova riscontro, in particolare, nell’art. 545-bis cod. proc. pen, laddove prevede che il giudice, quando non sia possibile decidere immediatamente – espressione di .cui non sono chiaramente individuati i. presupposti, ma sufficientemente ampia ed onnicomprensiva – debba fissare una udienza apposita successiva, e, al comma successivo, che possa innestarsi una procedura partecipata, in cui, al fine di decidere sulla pena, nonché al fine RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE obblighi e RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni relative, il giudice possa acquisire dall’ufficio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie.
Una RAGIONE_SOCIALEpretazione che neppure trova fondamento nel predetto Protocollo, pure richiamato a supporto del diniego di sostituzione, il quale se, per un verso, stabilisce che la indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa procura speciale – nella specie dipesa dal tardivo conferimento al legale del mandato difensivo – non è motivo di necessario differimento RAGIONE_SOCIALE‘ udienza, nondimeno non vieta, ed anzi consente, che il giudice lo conceda.
Né dal Protocollo potrebbero discendere conseguenze sanzionatorie vincolanti, trattandosi di un atto di intesa a base locale, apprezzabile moRAGIONE_SOCIALEo di cooperazione tra soggetti istituzionali ai fini di accelerare e razionalizzare l procedura di sentencing, ma il cui contenuto si risolve solo in uno schema operativo per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe dette sanzioni.
Va dunque annullata la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva, con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per nuova valutazione sul punto, da operare nel rispetto dei criteri sopra ind icati
PQM
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla mancata sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 30/11/2023