Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44253 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SERIATE il 19/11/1976
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza dell’8 aprile 2024 la Corte d’appello di Brescia – quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento della precedente sentenza della Corte d’appello di Brescia del 12 luglio 2022 deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 ottobre 2023, dep. 2024, n. 1502 – ha sostituito la pena detentiva di mesi 4 di reclusione inflitta a NOME COGNOME con quella di 30.000 euro di multa, pena sospesa.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto ammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e ha stabilito il tasso di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria in 250 euro al giorno, per la gravità della condotta e per l’effetto dissuasivo che un tale importo può avere.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchè il giudice d’appello ha utilizzato per la motivazione i criteri di cui all’art. 11 I. n. 24 novembre 1981, n. 689, mentre avrebbe dovuto utilizzare i diversi criteri di cui all’art. 56-quater della stessa legge.
La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore generale, dr. NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
L’imputato è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed ha chiesto ed ottenuto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. In ragione della pena inflitta la richiesta sarebbe stata ammissibile sia nel regime delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 53 I. n. 689 del 1981 che nel regime delle pene sostitutive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
L’imputato, però, ha anche chiesto al giudice del merito, ed ottenuto, il cumulo tra sospensione condizionale e pena sospesa, richiesta che non è ammissibile nel sistema delle pene sostitutive a causa della norma dell’art. 61-bis I. n. 689 del 1981, introdotta dall’art. 71, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che non è applicabile al caso in esame, che ha ad oggetto un reato commesso nel 2016, in quanto meno favorevole rispetto al sistema vigente al momento dei fatti che ammetteva il cumulo dei benefici (Sez. 4, Sentenza n. 26557 del 20/06/2024, COGNOME, Rv. 286677: In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all’art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev’essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime
previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l’anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili).
Il ricorso deduce che la quantificazione del tasso di conversione da pena detentiva a pena pecuniaria è avvenuta in modo non corretto, perché è stato utilizzato il vecchio criterio dell’art. 11 I. n. 689 del 1981, e non il nuovo criterio di cui all’art. 56-quater stessa legge, introdotto dall’art. 71, comma 1, d.lgs. n 150 del 2022.
L’argomento non è fondato.
Questa Corte ha già ricordato, con riferimento alla successione tra il sistema delle sanzioni sostitutive di cui alla I. n. 689 del 1981 ed il sistema delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, che “nemmeno deve considerarsi possibile – in ambito di successione di norme penali – operare una contemporanea applicazione di norme o di frammenti di norme riconducibili al regime previgente ovvero a quello sopravvenuto, dovendosi fare riferimento all’uno o all’altro nella sua interezza” (Sez. 4, Sentenza n. 26557 del 20/06/2024, COGNOME, Rv. 286677, in motivazione).
Il ricorrente, che ha ottenuto il doppio beneficio della sostituzione e della sospensione condizionale che caratterizzava il vecchio sistema processuale delle sanzioni sostitutive, non può, pertanto, poi invocare l’applicazione dei criteri di determinazione del valore giornaliero del nuovo sistema processuale della pena pecuniaria sostitutiva.
Va anche aggiunto, peraltro, che, a differenza di quanto scritto nella sentenza impugnata, il valore giornaliero di 250 euro scelto dal giudice del rinvio non è l’importo massimo, né ante né post novella, in quanto lo stesso era fissato prima del d.lgs. n. 150 del 2022 in misura variabile tra 75 e 2.500 euro (art. 53, comma 2, I. n. 689 del 1981; art. 135 cod. pen.; Corte cost., n. 28 del 2022), mentre adesso prevede una forcella che va da un minimo di 5 euro ad un massimo di 2.500 euro (v. art. 56-quater I. n. 689 del 1981 citato). Sul punto, pertanto, occorre rettificare la sentenza impugnata ex art. 619, comma 1, cod. proc. pen., eliminando dal penultimo rigo della motivazione l’espressione “massima giornaliera, ossia”, in quanto errore di diritto che non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
2. Il rigetto del ricorso non comporta la dichiarazione di prescrizione del reato. L’accertamento di responsabilità, infatti, è divenuto definitivo con la sentenza della Corte di Cassazione 17 ottobre 2023, dep. 2024, n. 1502, che ha annullato la sentenza di appello soltanto in punto di pena. Il dispositivo della sentenza n. 1502 è, infatti, il seguente: “Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla
richiesta conversione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto”.
In conformità ai principi del giudicato progressivo, “l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale. (Sez. 2, Sentenza n. 4109 del 12/01/2016, COGNOME Rv. 265792).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 ottobre 2024.