Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29970 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alle pene sostitutive;
lette le conclusioni della difesa dell’imputato che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7 febbraio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano datata 6 marzo 2023 che aveva condannato NOME alla pena di anno uno di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 642 co pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo della sentenza e dagli atti istruttori posto che responsabilità dell’imputato era stata affermata esclusivamente sugli esiti degli accertamenti
compiuti ‘dall’investigatore assunto dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE, mentre, la Corte di aveva travisato le altre emergenze che pure avrebbero dovuto essere ritenute decisive;
– violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla omessa concessione d sanzioni sostitutive posto che il giudice di appello aveva respinto la richiesta di ap formulata ex art. 20-bis cod. pen. in forza della mancata produzione della procura special sebbene la stessa non fosse richiesta ed in ragione dei soli precedenti penali dell’imputa lo stesso non rientrasse nelle condizioni ostative di cui all’art. 59 L. 689/1981 come r dal D. Lgs. 159/2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso propone una lettura alternativa di elementi di prova a di una doppia affermazione conforme di responsabilità pronunciata nei gradi di merito deducibile nella presente fase di legittimità.
Al proposito, deve essere rammentato come il vizio di travisamento della prova essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per r alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esamin primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisa delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evide imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motiva entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddi delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv, 256837).
Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura g della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censu proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando fre riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analis valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decis (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).
Nel caso in esame, non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del g di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in s ripropongono motivi di fatto, osservando che il compendio probatorio a carico del ricorr costituito da una serie di elementi convergenti costituiti dalla ritardata data di avanzam richiesta risarcitoria rispetto a quella di verificazione dell’incidente, dalla elevata s
soggetti coinvolti, nove ‘sinistri per lo NOME ed addirittura ventuno per il Berr GLYPH dalle · inverosimili e discordanti dichiarazioni formulate dai predetti all’investigatore circa le c dell’accaduto ed i soggetti presenti.
Quanto poi alla riconducibilità della truffa all’imputato, la corte di appello oltre ad segnalato il contenuto delle dichiarazioni riguardanti appunto l’incidente rese alla co sottolineava come proprio COGNOME fosse il destinatario della richiesta di indennizzo.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguata giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il con di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi complesso esauriente e plausibile.
2. Fondato è invece il secondo motivo.
Deve innanzi tutto essere escluso che la dedotta assenza di procura speciale possa cost elemento decisivo per escludere l’applicabilità delle sanzioni sostitutive pure richieste da dell’imputato; al proposito va ricordato infatti che la procura speciale od il consenso dell’imputato sono richiesti soltanto per le pene sostitutive della semilibertà, della domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e ciò ai sensi dell’art. 58 L. 689/81 come r dal c.d. correttivo Cartabia (D. Lgs. n. 31 del 19 marzo 2024); e, tuttavia, poiché ne esame la pena inflitta è quella di anno 1 di reclusione risulta in astratto applicabile an pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. per la cui concessione non è richiesta la necessit della procura speciale.
2.1. Quanto al giudizio emesso dalla Corte di appello circa la pericolosità sociale d e la insussistenza delle condizioni per ritenere che lo stesso si atterrà alle disposizio all’applicazione di una delle pene sostitutive in ragione del curriculum criminale dell questa Corte di legittimità con una recente pronuncia (Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024 286006-01) ha già affermato come in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive br giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sus di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 novembre 1981, n. 689, come riformato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere l in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni o solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti Inoltre la stessa pronuncia ha anche affermato come in tema di sanzioni sostitutive, il gi primo grado, in sede di condanna dell’imputato, ovvero il giudice di appello, chia pronunciarsi ex art. 95 D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri d di cui all’art. 133 cod. pen. sia i fini della determinazione della pena da infliggere dopo, ai fini dell’individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n.
689, come riformato dal D. Lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi conti non contraddittorietà e favorendosi l’applicazione di una delle sanzioni previste dall’ar 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti editta 8794 del 14/02/2024, cit.).
2.2. Orbene, proprio l’applicazione dei sopra esposti principi, deve portare ad afferm fondatezza del motivo posto che lo NOME risulta essere stato condannato alla pen reclusione di anni uno, corrispondente al minimo assoluto edittale per il reato di cui al cod. pen., senza che nella determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen. fosse tenuto in alcun conto detta condizione di elevata pericolosità che pure avrebbe d giustificare una differente valutazione alla luce dei criteri soggettivi richiamati dal cita Ne deriva pertanto affermare che la statuizione del giudice di appello il quale affermi pericolosità di un imputato quale elemento decisivo per negare la possibile applicazione pene sostitutive è insanabilmente in contraddizione con la determinazione della pena nei m assoluti previsti per il reato per cui si procede.
Alla luce delle predette considerazioni l’impugnata sentenza deve pertanto es annullata limitatamente alla applicazione delle pene sostitutive con rinvio ad altra sezio Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto; nel resto il ricorso va dic inammissibile. L’imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rapprese difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE liquidano in C 3.015,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene sostitutive con r ad altra sezione della corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in t) 3.015,00 oltre accessori di legge.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME